Cassazione Civile, Ordinanza n. 33794/2024 del 21/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di addebito emessi per il recupero di contributi agricoli relativi al terzo trimestre 2006 e al primo trimestre 2007. In primo grado l'opposizione della lavoratrice era stata accolta perché il Tribunale aveva ritenuto prescritto il credito contributivo; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, respingendo l'opposizione. La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di norme costituzionali, previdenziali e collettive, sostenendo che per le imprese agricole operanti in zona svantaggiata spettassero gli sgravi contributivi e che il beneficio non richiedesse domanda amministrativa, oltre a dedurre di avere corrisposto le retribuzioni previste dall'accordo di riallineamento del 20 settembre 2004; ha quindi contestato la negazione delle agevolazioni e la conseguente base contributiva adottata dall'INPS. Con il secondo motivo ha contestato la statuizione secondo cui, per gli operai agricoli a tempo determinato, la contribuzione andrebbe commisurata all'orario settimanale previsto dalla contrattazione collettiva provinciale e non alle ore effettivamente lavorate, richiamando la disciplina del lavoro a termine, del tempo di lavoro e la normativa contrattuale collettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la doglianza relativa agli sgravi contributivi nelle zone svantaggiate e alla validità dell'accordo di riallineamento, perché il comma 4 dell'art. 5 del d.l. n. 510/1996 collega in modo inscindibile la base contributiva e la condizione per accedere ai benefici contributivi, sicché l'invalidità dell'accordo di riallineamento impedisce anche l'operatività dello stesso ai fini degli sgravi. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente calcolato l'imponibile contributivo sulla base dell'orario settimanale collettivo, mentre per gli operai agricoli a tempo determinato i contributi devono essere calcolati sulle ore effettivamente lavorate, salvo il caso di forza maggiore in cui il datore abbia tenuto il lavoratore a disposizione in azienda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 Cost.
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, senza specifica interpretazione autonoma nella decisione
art. 01 d.l. 10 gennaio 2006 n. 2, conv. con modif. dalla l. 11 marzo 2006 n. 81
conferma per il triennio 2006/2008 le agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo operanti in zone svantaggiate, fissandole nella riduzione del 68% della contribuzione
art. 20 d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375
il riconoscimento delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo è condizionato al pagamento di retribuzioni non inferiori a quelle dovute secondo i contratti collettivi
art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. con modif. dalla l. 7 dicembre 1989 n. 389
individua la base di calcolo dei contributi nella retribuzione dovuta, rilevante nel combinato disposto richiamato dalla Corte
art. 5, comma 4, d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, conv. con modif. dalla l. 28 novembre 1996 n. 608
stabilisce che, per le imprese aderenti agli accordi di riallineamento provinciali, la retribuzione di riferimento per il calcolo dei contributi è quella fissata dal contratto di riallineamento; il pagamento di tale retribuzione rileva anche come condizione per accedere ai benefici contributivi
art. 5, comma 5, d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, conv. con modif. dalla l. 28 novembre 1996 n. 608
ammette una sola variazione dei programmi di riallineamento contributivo, limitatamente ai tempi e alle percentuali fissate dagli accordi provinciali
art. 28 CCNL 10.7.2002
richiamato nel primo motivo come parametro collettivo
art. 28 CCNL 6.7.2006
richiamato nel primo motivo come parametro collettivo
art. 19 C.P.L. della provincia di Brindisi 20.9.2004
richiamato per sostenere la correttezza delle retribuzioni applicate nell'accordo di riallineamento
delibera C.I.P.E. n. 42/00
richiamata per qualificare la provincia di Brindisi come area svantaggiata
art. 115 cod. proc. civ.
richiamato nei motivi come norma sulla valutazione delle risultanze di causa e sulla mancata contestazione di alcuni fatti
artt. 10, 14, 27, 30, 40, 45 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006
richiamati nel secondo motivo per sostenere che la contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato non dovesse essere commisurata all'orario collettivo astratto
art. 3 C.P.L. per la Provincia di Brindisi del 29 ottobre 2004
richiamato nel secondo motivo come parametro collettivo locale
artt. 3 e 16 d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66
richiamati nel secondo motivo in tema di orario di lavoro
direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE
richiamate nel secondo motivo in materia di orario di lavoro
decreto interministeriale 28 dicembre 1995
richiamato nel secondo motivo come fonte pertinente al calcolo contributivo
Massime di principio
- Nel sistema degli sgravi contributivi per i datori di lavoro agricolo operanti in zone svantaggiate, la condizione del pagamento di retribuzioni non inferiori a quelle collettivamente dovute e la base di calcolo dei contributi devono essere letti unitariamente quando la disciplina di riallineamento le collega espressamente nel medesimo comma normativo.
- L'eventuale invalidità dell'accordo provinciale di riallineamento non incide soltanto sulla determinazione della base contributiva, ma anche sull'accesso alle agevolazioni contributive, perché il rapporto tra corresponsione retributiva e determinazione contributiva è inscindibile.
- Le variazioni dei programmi di riallineamento contributivo sono consentite solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; una seconda o ulteriore variazione non autorizzata rende inefficace l'accordo successivo nel rapporto previdenziale.
- Per gli operai agricoli a tempo determinato, il contributo va calcolato sulle ore effettivamente lavorate e non sull'orario settimanale astratto previsto dalla contrattazione collettiva, salvo il caso in cui, per forza maggiore, il lavoratore sia rimasto a disposizione del datore di lavoro in azienda.
- In tema di imponibile contributivo, la contrattazione collettiva non può essere applicata in modo avulso dalla concreta modalità di esecuzione della prestazione quando la disciplina di settore collega il contributo al lavoro effettivamente prestato.
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