Cassazione Penale, Ordinanza n. 18705/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pisa che lo aveva condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998. Il ricorso era articolato in due motivi: il primo deduceva, in modo ritenuto generico, un'insufficienza probatoria sulla sussistenza del fatto; il secondo invocava l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che tale ultima questione non risultava essere stata specificamente dedotta in primo grado e che, nel procedimento davanti al giudice di pace, la particolare tenuità non può essere dichiarata d'ufficio in assenza di specifica deduzione difensiva e della prevista dinamica partecipativa delle parti, sicché la doglianza non era proponibile per la prima volta in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di merito per il reato contestato; il testo non ne descrive il contenuto oltre al richiamo formale.
art. 131-bis c.p.
La sentenza richiama, in termini sostanziali, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, osservando che nel procedimento davanti al giudice di pace non può essere dichiarata d'ufficio in assenza di specifica deduzione difensiva.
d.lgs. n. 274 del 2000
Viene evocato indirettamente attraverso il riferimento al procedimento davanti al giudice di pace e alla disciplina partecipativa richiesta per la declaratoria di particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di insufficienza probatoria deve contenere critiche specifiche e argomentate alla motivazione della sentenza impugnata; una doglianza meramente generica non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Nel procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio in assenza di una specifica deduzione della difesa in primo grado.
- La questione relativa alla particolare tenuità del fatto non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità se non risulta tempestivamente prospettata nel giudizio di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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