Cassazione Penale, Ordinanza n. 04572/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proposti)
La controversia
La decisione riguarda un decreto di prevenzione personale con cui era stata applicata a due soggetti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni, poi ridotti a un anno, sulla base della ritenuta pericolosità sociale ex art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011, per essere abitualmente dediti a traffici delittuosi. La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, ha rigettato l'appello contro il decreto del Tribunale di Roma. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata effettiva verifica dell'attualità della pericolosità sociale, anche in rapporto al tempo trascorso; 2) censura sulla motivazione perché la Corte territoriale avrebbe trattato le posizioni dei due proposti in modo indistinto, senza adeguata differenziazione individuale. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla posizione di uno dei due ricorrenti, annullando il decreto impugnato nei suoi confronti con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, perché il giudice di rinvio aveva solo formalmente valutato l'attualità della pericolosità sociale, senza un adeguato sforzo argomentativo richiesto dalla precedente sentenza rescindente. Quanto all'altro ricorrente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta completa e specifica sia sui presupposti della misura sia sulla pericolosità attuale e sulla differenziazione tra le rispettive posizioni. Conseguentemente, il primo ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. c)
individua la categoria dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e costituisce il presupposto della misura di prevenzione personale applicata
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3
il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello in materia di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 2
richiamato quale norma che estende il regime del ricorso per cassazione anche alle misure reali, confermando la limitazione al vizio di violazione di legge
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa
art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato per affermare che la verifica dell'attualità della pericolosità sociale va compiuta per tutte le categorie di soggetti suscettibili di misure di prevenzione personali
art. 131-bis c.p.
non citato come applicato, ma la sua menzione non emerge dal testo
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito"
la motivazione apparente è equiparata a violazione di legge processuale e consente il ricorso per cassazione in materia di prevenzione
Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, PMT in proc. Tamburrino
nel giudizio di rinvio, il giudice ad quem deve attenersi ai punti specifici indicati dalla sentenza rescindente e motivare adeguatamente su di essi
Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì
l'attualità della pericolosità deve essere verificata in concreto, senza presunzioni automatiche derivanti dal solo esito del procedimento penale, soprattutto se è trascorso tempo significativo
Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri
il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale e il giudice può rivalutare i fatti processuali ai fini del giudizio di pericolosità
Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini
conferma l'autonomia del procedimento di prevenzione e l'obbligo di motivare sul perché i fatti accertati assumano valore sintomatico di pericolosità attuale
Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese
il giudice della prevenzione può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti da procedimenti penali, ma deve spiegarne la rilevanza per la pericolosità attuale
Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano e altri
gli elementi tratti dai procedimenti penali sono valutabili autonomamente nel procedimento di prevenzione, con congrua motivazione
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; rientra in tale nozione anche la motivazione mancante o meramente apparente, mentre non sono deducibili semplici censure di illogicità o di diversa valutazione del materiale probatorio.
- Quando una sentenza di annullamento con rinvio indica specifici profili motivazionali da colmare, il giudice di rinvio deve rispondere puntualmente a quei rilievi, con una motivazione effettiva e non meramente formale.
- La pericolosità sociale, ai fini delle misure di prevenzione personali, deve essere attuale e va accertata in concreto; non è sufficiente il solo richiamo a precedenti penali o a procedimenti definiti, specie se tra i fatti e la misura intercorre un apprezzabile lasso di tempo.
- Nel giudizio di prevenzione il giudice può valorizzare fatti, precedenti e pendenze emergenti da procedimenti penali, anche se relativi a vicende già vagliate in sede penale, ma deve spiegare autonomamente perché essi dimostrino una persistente pericolosità sociale.
- In presenza di più proposti, la motivazione deve distinguere le rispettive posizioni individuali e i diversi elementi fattuali riferibili a ciascuno, non essendo sufficiente un trattamento indistinto se le situazioni personali non coincidono.
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