Cassazione Penale, Sentenza n. 5373/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il diniego sulla base di una valutazione negativa della personalità criminale del ricorrente, dell'elevato disvalore della condotta e della presunta assenza di un percorso di revisione critica del vissuto criminale, richiamando in particolare un atteggiamento di negazione delle responsabilità manifestato nella fase iniziale della carcerazione. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva omesso di considerare il positivo processo rieducativo successivamente intrapreso e le ammissioni delle pregresse responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il Tribunale di sorveglianza per avere basato il giudizio prognostico negativamente su una valutazione retrospettiva della personalità e sul comportamento tenuto nella sola fase iniziale della detenzione, senza valutare adeguatamente i comportamenti successivi e il processo di revisione critica intrapreso dal detenuto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, per la concessione dell'affidamento in prova, è indispensabile valutare anche i comportamenti attuali e gli elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone
Sottolinea che, oltre alla gravità del reato, è necessaria la valutazione dei comportamenti successivi alla condanna per accertare la presenza di elementi positivi e formulare un giudizio prognostico favorevole all'affidamento in prova.
Sez. 1, n. 10586 dell'08/02/2019, Catalano
Ribadisce che il giudizio per le misure alternative richiede l'esame del processo di revisione critica seguito in carcere e che le ammissioni di responsabilità non sono l'unico criterio, essendo necessario verificare la consapevolezza del condannato rispetto al rispetto delle leggi e al dovere di solidarietà.
Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo
Conferma l'esigenza di considerare i comportamenti antecedenti e successivi al reato per la valutazione prognostica in vista della concessione delle misure alternative.
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini
Sostiene che il comportamento pregresso non assume valore decisivo e che è necessario apprezzare anche i segnali positivi di cambiamento nel periodo di esecuzione della pena.
Massime di principio
- Per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve valutare non solo la gravità del reato e la personalità passata, ma anche i comportamenti attuali del condannato e gli elementi positivi emersi durante l'esecuzione della pena.
- Una valutazione negativa fondata esclusivamente su comportamenti iniziali o sul passato criminale può essere viziata se non considera le eventuali ammissioni di responsabilità e il percorso di revisione critica sviluppato in carcere.
- Le ammissioni di colpa e i segnali di cambiamento intramurario non sono da soli decisivi, ma costituiscono elementi rilevanti che il giudice deve ponderare nel bilancio prognostico sulla recidiva e sul reinserimento.
- Se il provvedimento di diniego non espone una motivazione congrua rispetto all'esame dei comportamenti successivi al reato, la decisione è annullabile e il giudice dovrà riesaminare la posizione alla luce dei criteri giurisprudenziali consolidati.
- In pratica, nei casi simili il giudice deve documentare e motivare come i fatti e le prove valutate (comportamento carcerario, relazioni, ammissioni, percorsi rieducativi) conducano a una conclusione prognostica negativa o positiva.
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