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Sentenza

Sentenza del 30/12/2022 n. 6505 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Accertamento - Dichiarazione Docfa - Valenza- Classificazione Catastale Immobili - Rendita Catastale - Istanza Di Variazione - Modificabilita' Illimitata - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione relativa alla classificazione catastale e alla rendita catastale dichiarata tramite modello DOCFA; si discute se la dichiarazione DOCFA possa essere modificata e se il contribuente abbia facoltà illimitata di presentare istanze di variazione, rettifica e correzione per ottenere diversa classificazione e rendita.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la dichiarazione DOCFA costituisce l'atto iniziale di un procedimento di tipo cooperativo finalizzato alla corretta classificazione degli immobili e alla determinazione delle rendite. Tale dichiarazione è modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e valutazione, analogamente alla dichiarazione dei redditi. Poiché la rendita catastale ha efficacia illimitata nel tempo, il contribuente ha facoltà illimitata di presentare istanze di variazione, rettifica e correzione per ottenere diversa classificazione e rendita; in caso di diniego resta diritto di adire il giudice. La decisione richiama e conferma il principio espresso da Cass. Ord. 31574/2021.

Norme richiamate

  • d.m. 701/1994

    Norma tecnica di riferimento per le procedure catastali e per la presentazione delle dichiarazioni DOCFA; interpretata come cornice procedurale entro la quale la dichiarazione iniziale puo essere aggiornata alla luce di nuovi elementi.

  • legge n. 342/2000

    Norma richiamata in relazione alla disciplina della rendita catastale e delle relative procedure di aggiornamento; considerata coerente con la possibilita di rettificare la classificazione e la rendita in presenza di nuovi elementi.

  • Cass. Ord. 31574/2021

    Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio della modificabilita della dichiarazione DOCFA e la natura cooperativa del procedimento catastale; funge da precedente autorizzativo per l'illimitatezza delle istanze di variazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione DOCFA va considerata atto iniziale di un procedimento cooperativo e non come atto definitivo immutabile.
  • La dichiarazione DOCFA può essere modificata ogni volta che emergono nuovi elementi di fatto o di valutazione, analogamente alla dichiarazione dei redditi.
  • Poiche la rendita catastale ha efficacia illimitata nel tempo, il contribuente conserva facolta illimitata di proporre istanze di variazione, rettifica e correzione.
  • In caso di diniego amministrativo, il contribuente ha il diritto di rivolgersi al giudice per ottenere la rettifica della classificazione o della rendita.
  • Nelle situazioni simili, occorre documentare nuovi elementi di fatto o di valutazione per giustificare la richiesta di modifica: la semplice istanza priva di nuovi elementi ha probabilmente minori chance di successo.
  • La procedura richiede collaborazione tra contribuente e amministrazione: l'ufficio deve valutare le nuove prove e motivare eventuali rifiuti, il che favorisce il controllo giudiziale in caso di controversia.

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