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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29547/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma del 10/06/2024 con quattro motivi: (1) censura sull'utilizzabilità degli atti di indagine interna della Divisione Fraud Management di Poste Italiane (soggetto privato privo di poteri investigativi) e presunta violazione degli artt. 191, comma 2, cod. proc. pen. e 220 disp. att.; (2) contestazione della ricostruzione fattuale per assenza di prove dirette di contatti e coordinamento con altri coimputati e per eccessiva valorizzazione di atti interni e ipotesi congetturali; (3) censura sulla qualificazione del fatto come riciclaggio (art. 648-bis c.p.), sostenendo che non vi fosse prova della consapevolezza della provenienza illecita del denaro; (4) contestazione dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 9, c.p. (abuso di pubbliche funzioni/ servizio pubblico) sostenendo che le mansioni del ricorrente fossero di natura bancaria/finanziaria privata e non rientranti in pubblici poteri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto ammissibili come prove documentali gli atti dell'indagine interna di Poste Italiane (art. 234 c.p.p.), escludendo l'applicabilità dell'art. 220 disp. att. che riguarda attività ispettive di pubbliche autorità. Ha confermato la valutazione del quadro indiziario operata dai giudici di merito, ritenendo provata la consapevolezza dell'imputato in ordine al trasferimento/sostituzione di liquidità idoneo a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (art. 648-bis c.p.), anche alla luce di elementi quali omissione di segnalazioni interne, mancata compilazione della modulistica antiriciclaggio, apocrifia di firme, discrepanze con immagini di videosorveglianza e consultazioni di conti anomale. Ha altresì ritenuto corretta l'applicazione della circostanza aggravante ex art. 61 n.9 c.p., qualificando alcune attività di Poste Italiane relative a buoni postali e raccolta del risparmio come aventi natura pubblicistica e l'operatore come incaricato di pubblico servizio. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile è stata rigettata per mancata dimostrazione di attività effettiva e utile nel contraddittorio cartolare.

Norme richiamate

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Gli atti redatti dal datore di lavoro nell'ambito di un'indagine interna sono qualificabili come prove documentali e, quindi, utilizzabili nel processo penale.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    La norma concerne le attivita' ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti svolte nell'esercizio di pubblici poteri; non si applica alla documentazione di indagine interna di soggetti privati come Poste Italiane.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Il reato di riciclaggio e' di forma libera e puo' realizzarsi con modalita' frammentarie o progressive; integra riciclaggio anche la condotta volta a rendere piu' difficile l'accertamento della provenienza delittuosa del denaro. La consapevolezza della provenienza illecita puo' essere desunta da un quadro indiziario anche esclusivamente circostanziale.

  • art. 61, n. 9, cod. pen.

    L'aggravante per abuso di poteri o violazione di doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio puo' applicarsi quando l'operatore di Poste Italiane svolge attivita' di raccolta e gestione di risparmio aventi natura pubblicistica; in tale quadro l'addetto e' considerato incaricato di pubblico servizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione nel concorso di persone nel reato come distinzione delle condotte contemplate nella sentenza di merito (concorso di reati tra piu' soggetti).

Massime di principio

  • Gli atti e i verbali derivanti da indagini interne di societa' private, se redatti come documenti probatori, possono essere utilizzati nel processo penale come prove documentali (art. 234 c.p.p.), salvo casi di manifesta nullita' o vizi formali rilevanti.
  • L'art. 220 disp. att. (attivita' ispettive di pubbliche autorita') non e' applicabile automaticamente alle indagini aziendali private; la loro utilizzabilita' va valutata sulla qualita' documentale degli atti.
  • Nel giudizio abbreviato o in riti a prova contratta le possibilita' difensive di sollevare eccezioni di inutilizzabilita' della prova sono piu' limitate; scegliere riti alternativi puo' ridurre margini di successo su censure di ammissibilita'-probatoria.
  • Per il reato di riciclaggio (art. 648-bis) non e' necessario un unico atto compiuto in modo formale: condotte frammentarie o progressive che rendono difficile l'identificazione della provenienza illecita possono integrare il reato, e la consapevolezza della provenienza illecita puo' essere desunta da un insieme di indizi oggettivi (omissioni procedurali, manipolazioni documentali, incongruenze video, accessi anomali a conti).
  • Attivita' di gestione e liquidazione di strumenti di risparmio svolte da enti che operano per conto di soggetti pubblici possono assumere natura pubblicistica; l'operatore che ha autonomia nella liquidazione di buoni e disponibilita' di cassa puo' essere qualificato incaricato di pubblico servizio ai fini dell'aggravante ex art. 61 n.9 c.p.
  • Per la parte civile ottenere la liquidazione delle spese in sede di legittimita' richiede una partecipazione effettiva e utile nel contraddittorio cartolare: semplici conclusioni stringate richiedono integrazione argomentativa per ottenere la condanna delle spese.

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