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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13490/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva affermato la sua responsabilità per ricettazione. L'unico motivo censurava la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse errato nella valutazione dei fatti e della prova. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità perché diretta a sollecitare una nuova ricostruzione del fatto e una diversa lettura del compendio probatorio. In particolare, il giudice di merito aveva argomentato che l'imputato era entrato in possesso di una chiave di provenienza furtiva e, pur potendo facilmente risalire al legittimo possessore, aveva scelto di conservarla, accettando così il rischio della sua provenienza illecita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era manifestamente infondato perché mirava a contestare in fatto la motivazione della sentenza impugnata, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici. Ha quindi confermato la valutazione della Corte di appello sulla sussistenza del dolo eventuale in tema di ricettazione, richiamando l'orientamento secondo cui il dolo ricorre quando l'agente accetta consapevolmente il rischio che la cosa ricevuta o acquistata provenga da reato, mentre la mera negligenza nel controllarne la provenienza integra, semmai, la diversa ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Per la ricettazione è richiesta la consapevole accettazione del rischio della provenienza illecita della cosa; la sola mancata diligenza nei controlli non basta a integrare il dolo, ma al più la diversa ipotesi contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, il dolo eventuale è configurabile quando l'agente, pur potendo acquisire elementi chiari sulla lecita provenienza del bene, accetta consapevolmente il rischio che il bene provenga da reato.
  • La mera censura della valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito non è consentita in sede di legittimità se non denuncia specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La distinzione tra ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza dipende dal grado di consapevolezza dell'agente: accettazione del rischio per la prima, semplice negligenza per la seconda.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare una diversa lettura delle risultanze probatorie senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiDolo eventuale

Testo integrale

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