Cassazione Penale, Sentenza n. 51723/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, che aveva respinto l'istanza ex art. 309 c.p.p. volta a ottenere l'annullamento dell'ordinanza del GIP che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari. I motivi dedotti dal ricorrente, sottoscritti dall'avvocato sostituto Dario Carmine Procentese, erano: (1) violazione di legge perché il Tribunale avrebbe attribuito al Sarracino una condotta diversa da quella contestata in origine (mutamento del ruolo a lui attribuito rispetto all'imputazione provvisoria); (2) manifesta illogicità della motivazione e carenza di prova del dolo di partecipazione all'associazione per delinquere; (3) omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del GIP e grave carenza motivazionale dell'ordinanza cautelare che il tribunale avrebbe dovuto annullare invece di integrare; (4) disparità di trattamento nella scelta delle misure cautelari rispetto ai coindagati senza adeguata motivazione comparativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché doveva essere dedotto davanti al tribunale del riesame e, comunque, infondato poiché all'indagato era comunque contestata la partecipazione al sodalizio anche se il tribunale aveva valorizzato elementi diversi da quelli enfatizzati dall'accusa. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte ha richiamato i criteri per il dolo di associazione di cui all'art. 416 c.p. e ha condiviso la valutazione del tribunale secondo cui intercettazioni, flussi di bonifici, la disponibilità di conti e dichiarazioni di coindagati costituiscono gravi indizi della coscienza e volontà di operare nell'ambito dell'associazione. Il terzo motivo è stato in parte non consentito (quando reclama diversa valutazione del compendio indiziario) e in parte generico; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del tribunale in ordine all'attualità del pericolo di recidiva, anche tenendo conto del carattere organizzato dell'attività delittuosa e del ruolo protratto nel tempo. Il quarto motivo è stato dichiarato generico e infondato: la diversità di misure cautelari tra coindagati è giustificata dalla diversa posizione e contributo al reato e dalla personalità dei singoli, e il ricorrente non ha prodotto i provvedimenti comparativi per sostenerne la doglianza. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiama il dovere del giudice di riesame e della Corte di rispettare i limiti di sindacato: le censure che attengono alla valutazione del compendio indiziario devono essere sollevate nei riti competenti e la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito. L'ultima parte del comma viene richiamata rispetto al divieto di supplire alle carenze istruttorie del GIP mediante un diverso accertamento in sede di riesame o di legittimità.
art. 416 c.p.
Definisce il reato di associazione per delinquere; la Corte ricorda che il dolo richiesto consiste nella coscienza e volontà di contribuire alla struttura criminale e che l'adesione può essere desunta in modo indiziario da attività conformi al programma associativo, dalle modalità esecutive e da altri elementi probatori.
art. 274 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva etc.). La Corte sottolinea che la valutazione è autonoma per ciascun coindagato e può giustificare misure diverse in ragione del contributo e della personalità del singolo.
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili le censure che non siano state previamente dedotte nel grado competente (ad es. davanti al tribunale del riesame); questioni di fatto o di valutazione indiziaria non possono essere riformulate come nuovo giudizio di merito.
- Il tribunale del riesame può valorizzare elementi diversi rispetto all'impostazione enunciata dall'accusa purché non attribuisca all'imputato un fatto radicalmente diverso rispetto a quello contestato; è sufficiente che rimanga l'addebito della partecipazione al sodalizio.
- La coscienza e volontà di partecipare a un'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) può essere desunta in modo indiziario da intercettazioni, flussi finanziari, rapporti continuativi e dichiarazioni di coindagati quando emergano elementi che evidenziano un contributo stabile e durevole al programma criminoso.
- Il decorso del tempo non esclude automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari quando l'attività illecito abbia carattere organizzato e la condotta del soggetto sia risultata protratta nel tempo; la valutazione dell'attualità del pericolo deve essere motivata in relazione alle specifiche caratteristiche del caso.
- La diversità delle misure cautelari tra coindagati non è di per sé illegittima: la scelta è influenzata dalla diversa posizione nel sodalizio, dall'entità del contributo materiale o morale e da profili attinenti alla personalità di ciascuno; per contestarla in sede di legittimità occorre confrontare motivazioni e provvedimenti specifici.
- Per ottenere l'annullamento di un'ordinanza cautelare per carenza di motivazione il ricorrente deve indicare con precisione gli elementi mancanti la cui omissione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa; censure generiche vengono rigettate e possono comportare condanna alle spese e ammende per ricorso infondato.
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