Ordinanza n. 4992/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 811/2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare integrale esecuzione a una sentenza civile di condanna al pagamento di € 935,68, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un incidente di esecuzione dopo che una precedente sentenza del TAR aveva accolto il ricorso per l'esecuzione della sentenza del giudice civile e aveva nominato un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Nonostante l'ulteriore istanza notificata e il termine assegnato dal TAR per depositare una relazione sugli sviluppi procedimentali e sui tempi necessari all'integrale esecuzione, il Ministero non ha fornito alcun riscontro e ha provveduto soltanto al pagamento delle spettanze liquidate in favore del procuratore antistatario. La ricorrente ha quindi chiesto la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114 c.p.a. e la valutazione della sostituzione o dell'attivazione del Commissario ad acta. Il Collegio ha inoltre rilevato l'inerzia del Commissario già nominato, nonostante i solleciti ricevuti.
La decisione
Il TAR ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, pagando alla ricorrente la sorte capitale di € 935,68, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., qualificandola come misura coercitiva indiretta pecuniaria diretta a stimolare l'adempimento futuro e a sanzionare la disobbedienza al giudicato. La penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulla sorte capitale per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine, con limite massimo complessivo pari al 10% della sorte capitale, in applicazione del principio di proporzionalità. In caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, il Commissario ad acta già nominato dovrà compiere gli atti necessari all'integrale esecuzione entro ulteriori 30 giorni dalla comunicazione dell'inadempimento, con spese a carico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato anche alle spese della fase di giudizio, liquidate in € 350,00 oltre accessori. Il TAR ha riservato la possibile trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la valutazione di eventuali responsabilità erariali connesse al protrarsi dell'inadempimento e all'aggravio di spesa pubblica.
Norme richiamate
art. 114, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione della penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora quale misura coercitiva indiretta pecuniaria. Nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulla sorte capitale per ogni giorno di ritardo, con tetto massimo del 10% della sorte capitale, per rispettare il principio di proporzionalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando l'amministrazione persista nell'inadempimento del giudicato, quale misura coercitiva indiretta diretta a stimolare l'adempimento futuro e a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria.
- La penalità di mora può essere determinata in misura giornaliera parametrata agli interessi legali sulla sorte capitale dovuta, decorrendo dalla scadenza del termine perentorio assegnato dal giudice per l'adempimento.
- Nella quantificazione dell'astreinte il giudice deve contemperarne la funzione compulsoria con il principio di proporzionalità e può pertanto fissare un limite massimo complessivo rapportato alla sorte capitale.
- Quando l'amministrazione non esegue il giudicato entro il nuovo termine assegnato, il Commissario ad acta già nominato può essere incaricato di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine, con spese a carico dell'amministrazione inadempiente.
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