Sentenza n. 375/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto di divieto di detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti n. prot. 3-OMISSIS- notificato il -OMISSIS- della Prefettura di -OMISSIS- (Rif. fasc. -OMISSIS-/AREA 1/P.A.), con il quale è stato disposto nei confronti del Sig. -OMISSIS- il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S. (doc 1); - del decreto CAT-OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS- con cui è stata revocata la licenza per porto di fucile uso caccia intestata al Sig. -OMISSIS-, quale atto presupposto, connesso e consequenziale al primo (doc. 2); - della comunicazione di avvio del procedimento n. -OMISSIS-/AREA 1/P.A. per l’missione del decreto di divieto di detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti (doc 3); - di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, connessa revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e atti procedimentali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e violazione delle garanzie di contraddittorio procedimentale. La vicenda traeva origine dalla partecipazione del ricorrente a una violenta lite verificatasi all'esterno di un locale, successiva all'aggressione di un soggetto che aveva riportato lesioni. Il ricorrente contestava il livello e le modalità della propria partecipazione, valorizzando anche l'esito del procedimento penale, definito per remissione di querela.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dopo aver informato le parti, e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sufficienti e proporzionati gli elementi raccolti dalla Polizia, comprese le relazioni e i distinti pareri di polizia, dai quali emergeva la partecipazione del ricorrente alla violenta lite. Il giudizio sull'affidabilità nell'uso delle armi ha natura preventiva e non sanzionatoria; l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità e può fondare il divieto anche su elementi soltanto minimamente indicativi di inaffidabilità, senza necessità di una condanna penale, di denunce, di un comprovato abuso delle armi o di un giudizio di pericolosità sociale. Una situazione di conflittualità può essere sufficiente, anche se i fatti non hanno rilievo penale o il procedimento penale si è concluso senza accertamento sostanziale, come nel caso di remissione di querela. Non rilevano quindi le specifiche modalità di partecipazione alla lite né l'esito del procedimento penale, una volta accertata la partecipazione all'episodio. È stata inoltre esclusa la violazione delle garanzie partecipative, poiché l'interessato era stato posto in condizione di difendersi; il richiamo all'art. 10-bis l. 241/1990 è stato ritenuto erroneo, trattandosi di norma applicabile ai soli procedimenti a impulso di parte. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Consente l'adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti sulla base di una valutazione preventiva dell'affidabilità dell'interessato.
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Richiamato nel quadro della disciplina delle autorizzazioni di pubblica sicurezza relative alle armi; l'amministrazione può valutare anche situazioni genericamente indicative di inaffidabilità.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Richiamato in relazione al rilascio e alla revoca delle autorizzazioni al porto d'armi, caratterizzate da ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto si applica ai procedimenti a impulso di parte e non fonda, nel caso esaminato, una violazione delle garanzie procedimentali.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti, quando la causa è matura e il ricorso è manifestamente infondato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi e la revoca del porto d'armi hanno natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e possono essere adottati sulla base di elementi anche soltanto minimamente indicativi dell'inaffidabilità dell'interessato nell'uso delle armi.
- L'autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio di inaffidabilità su una situazione di conflittualità o sulla partecipazione a una violenta lite, anche in assenza di condanne, denunce, accertamento di un abuso delle armi o giudizio di pericolosità sociale, purché l'apprezzamento sia sorretto da un'istruttoria sufficiente e da motivazione congrua e non irrazionale.
- Ai fini del divieto di detenzione e della revoca del porto d'armi, l'esito non sostanziale del procedimento penale, quale la remissione di querela, non impedisce la valutazione amministrativa preventiva dell'episodio, né impone di attendere un accertamento penale definitivo.
- Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 si applica ai procedimenti a impulso di parte; la sua disciplina non è automaticamente invocabile nei procedimenti amministrativi avviati d'ufficio in materia di pubblica sicurezza.
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