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Sentenza

Sentenza n. 4471/2026 - Napoli, Sezione 8

Giustizia amministrativa202502188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: preavviso di rigetto relativo a SCIA in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, oltre all’ordinanza di demolizione, al provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale e a una nota istruttoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il preavviso comunale prot. n. 928 del 22 febbraio 2025, relativo alla SCIA in sanatoria presentata per regolarizzare opere edilizie concernenti, tra l’altro, la trasformazione di un sottotetto in mansarda abitabile, nonché gli atti presupposti e connessi. Ha dedotto: violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e delle garanzie partecipative, sostenendo che il Comune non avrebbe svolto un’adeguata istruttoria né instaurato un effettivo contraddittorio; omessa applicazione della disciplina sopravvenuta introdotta dal d.l. 69/2024, convertito nella l. 105/2024, che avrebbe consentito la sanatoria senza doppia conformità nei limiti previsti dalla legge; erronea qualificazione tecnico-giuridica degli interventi, ritenuti privi di significativa rilevanza strutturale e di incidenza sulla pubblica incolumità, anche alla luce della disciplina antisismica e delle tolleranze costruttive. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso poiché il provvedimento impugnato era un mero preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, non autonomamente lesivo, e perché gli ulteriori atti erano già consolidati, tardivamente impugnati o privi di natura provvedimentale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile quanto alla determinazione del 6 maggio 2021 di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, poiché notificata il giorno successivo e impugnata soltanto con ricorso notificato il 16 aprile 2025, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a. Ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione del 2019, già contestata dal ricorrente e confermata sia dal TAR sia dal Consiglio di Stato, sicché essa si era consolidata nei confronti della parte. Ha ritenuto inammissibile anche l’impugnazione della nota del 29 aprile 2024, trattandosi di una relazione istruttoria priva di carattere provvedimentale e, comunque, tardivamente contestata. Quanto al principale atto impugnato, il TAR ha rilevato che la nota del 22 febbraio 2025 si limitava a preannunciare l’improcedibilità della SCIA e a consentire la presentazione di osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990; essa aveva quindi natura interlocutoria e non era autonomamente impugnabile. Il procedimento era stato successivamente definito dal provvedimento prot. n. 1189 del 7 marzo 2025, che il ricorrente non aveva impugnato con motivi aggiunti, preferendo proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Per tali ragioni il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative all’art. 36-bis, alla partecipazione procedimentale, alla qualificazione edilizia e agli aspetti sismici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    termine di sessanta giorni

    Il termine decadenziale per impugnare il provvedimento di acquisizione decorreva dalla sua notificazione; la contestazione proposta nel 2025 è stata ritenuta tardiva rispetto alla notificazione del maggio 2021.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi ha natura interlocutoria e istruttoria e non costituisce un provvedimento definitivo autonomamente impugnabile.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La disposizione era invocata dal ricorrente quale base della SCIA in sanatoria, ma il giudice non ne ha esaminato l’applicabilità sostanziale perché il ricorso è stato definito per ragioni processuali.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale fondamento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile e dell’area di sedime, atto ritenuto non più utilmente contestabile per tardività.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 ha natura interlocutoria e non definisce il procedimento; pertanto, salvo che contenga un’autonoma determinazione lesiva, non è autonomamente impugnabile.
  • Quando, dopo il preavviso di rigetto, l’amministrazione adotta il provvedimento conclusivo, l’interessato deve impugnare quest’ultimo, anche mediante motivi aggiunti nel giudizio già instaurato; la mancata impugnazione del provvedimento finale determina l’inammissibilità dell’impugnazione diretta contro il solo preavviso.
  • Un provvedimento amministrativo già impugnato e confermato con sentenza passata o comunque divenuta vincolante nei confronti della parte non può essere nuovamente contestato in un successivo giudizio.
  • Il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale deve essere impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla notificazione; la sua contestazione tardiva è irricevibile.
  • Una relazione o nota meramente istruttoria, priva di autonoma efficacia provvedimentale e formata nell’ambito di un diverso giudizio, non è autonomamente impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzioTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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