Cassazione Civile, Ordinanza n. 03026/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
Un avvocato aveva impugnato davanti alla CTP un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 con cui l'amministrazione finanziaria gli contestava maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA sulla base di movimentazioni del conto corrente bancario. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso; in appello l'amministrazione aveva impugnato e la CTR aveva rigettato il gravame, ritenendo non censurabili, ai fini dell'occultamento di reddito, i prelevamenti dal conto e ritenendo che il contribuente avesse sufficientemente dimostrato di aver già considerato i versamenti nella determinazione del reddito dichiarato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., perché la CTR non avrebbe applicato correttamente la presunzione legale sui versamenti, che il professionista avrebbe potuto vincere solo con prova analitica per ciascun movimento. La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la censura riguardava solo i versamenti, mentre per i prelevamenti la CTR era conforme alla giurisprudenza costituzionale dopo la sentenza n. 228/2014; ha però censurato la CTR perché non aveva verificato analiticamente se il contribuente avesse dato prova dell'estraneità ai fatti imponibili di singoli versamenti, omettendo di spiegare quali movimenti fossero giustificati e in quale misura l'accertamento dovesse essere confermato o annullato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR della Calabria e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché il giudice d'appello aveva omesso una valutazione analitica della prova offerta dal contribuente sui versamenti bancari contestati, nonostante l'operatività della presunzione legale ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per i professionisti. I prelevamenti, invece, non erano più censurabili alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale limitatamente alla loro estensione ai lavoratori autonomi.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
"i versamenti"; "prelevamenti"; "gli importi riscossi"
Per i versamenti sul conto corrente di un professionista opera una presunzione legale di imponibilità che il contribuente può vincere solo con prova analitica della loro estraneità ai fatti imponibili. La disciplina dei prelevamenti, per i lavoratori autonomi, non può essere applicata dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della relativa estensione.
art. 2697 c.c.
Il contribuente, a fronte della presunzione legale sui versamenti bancari, sopporta l'onere di provare specificamente e analiticamente che i singoli movimenti non sono fiscalmente rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato proposto denunciando violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380 bis c.p.c.
È stata seguita la procedura camerale non partecipata prevista per la trattazione in sede di proposta del relatore.
artt. 3 e 53 Cost.
Richiamati dalla Corte costituzionale a fondamento dell'illegittimità della presunzione sui prelevamenti estesa ai lavoratori autonomi.
Massime di principio
- In tema di accertamento bancario nei confronti di un professionista, i versamenti sul conto corrente costituiscono indici presuntivi di maggior reddito e il contribuente può superare la presunzione solo fornendo una prova specifica e analitica per ciascun movimento contestato.
- La prova del contribuente non può essere meramente generica o affidata ad affermazioni di sufficiente giustificazione complessiva: il giudice di merito deve verificare puntualmente ogni singola movimentazione e indicare quali importi siano giustificati e quali restino imponibili.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione relativa ai prelevamenti bancari non opera nei confronti dei lavoratori autonomi e dei professionisti, restando invece ferma la disciplina dei versamenti.
- Quando il giudice d'appello conferma o riduce un accertamento fondato su movimentazioni bancarie, deve motivare in modo analitico sulla riferibilità dei singoli versamenti all'attività professionale o a redditi imponibili, non essendo sufficiente un richiamo apodittico alla prova ritenuta "sufficiente" o "parziale".
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