Sentenza del 22/05/2019 n. 13746 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per il 2004, recuperando a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEG, IRAP e IVA. Contestava l'inesistenza oggettiva di alcune operazioni di noleggio di macchinari, l'acquisto di un ulteriore macchinario e l'esistenza di una sopravvenienza attiva derivante da un debito di bilancio ritenuto fittizio. La società, dopo la parziale soccombenza nei precedenti gradi, ha proposto ricorso incidentale contestando principalmente l'imputazione temporale della sopravvenienza, la mancata applicazione del principio di neutralità dell'IVA e le sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della società. I motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati inammissibili perché denunciavano genericamente un'insufficiente valutazione della prova senza indicare specifici fatti storici decisivi omessi dal giudice di merito, secondo i limiti del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Anche i motivi della società sono stati ritenuti inammissibili o infondati: non era stata indicata una diversa annualità di imputazione della sopravvenienza, il principio di neutralità dell'IVA era stato invocato senza individuare una specifica norma violata e non erano stati indicati fatti decisivi omessi sulle sanzioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. La società deve versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002; tale obbligo non grava sull'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale".
Dopo la riforma applicabile alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012, il vizio di motivazione è deducibile in Cassazione solo quando ricorre un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure motivazione perplessa e incomprensibile. Non è più sufficiente lamentare una motivazione semplicemente carente o insufficiente.
Art. 2697 c.c.
La parte che invoca un fatto costitutivo della propria pretesa deve provarlo. Nel caso concreto, la società non ha indicato quale diversa annualità avrebbe dovuto essere utilizzata per imputare la sopravvenienza attiva.
Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale
È richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., limitando il sindacato di legittimità sulla motivazione alle anomalie motivazionali essenziali.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste normalmente l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato. L'obbligo non si applica all'amministrazione dello Stato esonerata dal pagamento.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 la disciplina dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di Cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia valutato male le prove o motivato in modo non convincente: occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo e realmente omesso, oppure dimostrare una delle gravi anomalie motivazionali riconosciute dalla giurisprudenza.
- La Cassazione non costituisce un terzo grado di merito e non procede a una nuova valutazione complessiva della documentazione, salvo che la motivazione della sentenza sia materialmente mancante, apparente, incomprensibile o logicamente irriducibile.
- Chi contesta l'imputazione fiscale di un componente reddituale deve indicare concretamente quale sarebbe l'annualità corretta e fornire una ricostruzione alternativa dei fatti; la mera contestazione dell'anno scelto dall'Amministrazione non è sufficiente.
- L'invocazione generica di principi, come la neutralità dell'IVA, non basta: è necessario individuare la specifica norma violata e spiegare in modo puntuale perché la decisione impugnata se ne discosti.
- Quando entrambe le parti risultano soccombenti sui rispettivi ricorsi, la Corte può compensare integralmente le spese; resta tuttavia possibile l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato al ricorrente privato il cui ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile.
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