Sentenza n. 315/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione del Responsabile del Patto Territoriale per la Pesca e l’Economia ittica della Provincia di Foggia n. 965 del 18 giugno 2019, comunicata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 2 luglio 2019, con la quale è stato rideterminato in diminuzione il contributo già concesso; - nonché di ogni altro atto al predetto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè non conosciuto, ivi compresa la comunicazione ex art. 10 bis, della legge n. 241/1990 di cui alla nota inviata dalla Provincia di Foggia in data 18 ottobre 2018, con la quale si comunicava l’avvio del procedimento di rideterminazione del contributo concedibile a titolo definitivo, nonché la nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese – Divisione IX Interventi per lo sviluppo locale, datata 20 giugno 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rideterminazione in diminuzione del contributo pubblico già concesso, con parziale diniego dell’erogazione integrale in sede di rendicontazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto un contributo per un programma di investimenti nell’ambito del Patto territoriale specializzato per la pesca e l’economia ittica della provincia di Foggia. Dopo l’ultimazione del programma e la presentazione della documentazione finale di spesa, il contributo era stato inizialmente ricalcolato in misura inferiore per l’esclusione di alcune spese. Successivamente, sulla base delle risultanze di una commissione ministeriale, la Provincia di Foggia aveva avviato il procedimento di rideterminazione e, con determinazione del 18 giugno 2019, aveva ulteriormente ridotto il contributo, escludendo anche una spesa relativa all’acquisto di un autocarro ritenuto non nuovo di fabbrica. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, violazione della tabella n. 3 del bando del 24 marzo 2000, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, omessa valutazione dei presupposti e abnormità procedimentale, con riferimento all’esclusione delle spese per lo studio di fattibilità, per il veicolo e per materiale informatico e arredi; inoltre, violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, nonché del principio del legittimo affidamento, per l’enorme lasso temporale intercorso tra la concessione del contributo e la sua riduzione o revoca.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando come munito di giurisdizione il giudice ordinario competente per territorio. Il Collegio ha ritenuto che la controversia non riguardasse direttamente la formazione, il contenuto o l’esecuzione del patto territoriale quale accordo sostitutivo o integrativo di un potere autoritativo, ma la fase esecutiva del singolo rapporto di finanziamento, successiva alla concessione del contributo. La rideterminazione in diminuzione è stata ricondotta alla verifica dell’adempimento, da parte della beneficiaria, delle condizioni e prescrizioni connesse all’erogazione e al corretto impiego delle risorse, senza apprezzamenti discrezionali dell’amministrazione sull’an, sul quid o sul quomodo del beneficio. In tale fase la posizione della beneficiaria è qualificata come diritto soggettivo all’erogazione del contributo spettante, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario. Il TAR non ha esaminato nel merito le contestazioni relative all’ammissibilità delle singole spese, alla motivazione, all’istruttoria, all’autotutela e all’affidamento. Ha richiamato gli artt. 9 e 11 c.p.a., precisando che il giudizio potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini perentori di legge. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 c.p.a.
formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di accordi sussiste quando la controversia coinvolge l’esercizio di poteri amministrativi; non si estende automaticamente alle controversie collocate a valle dell’accordo e relative a un rapporto paritario di finanziamento.
art. 9 c.p.a.
Costituisce base normativa per la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, nei termini perentori di legge, a seguito della declinatoria di giurisdizione.
art. 10 d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173
Richiamato quale base normativa dell’estensione degli strumenti di programmazione negoziata all’agricoltura e alla pesca.
art. 2, commi 203 e seguenti, l. n. 662/1996
Richiamato quale fondamento del bando e della domanda di agevolazioni nell’ambito della programmazione negoziata.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione alla riduzione o revoca del contributo, ma non esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione all’autotutela e al lungo tempo trascorso, ma non esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi nell’ambito del procedimento di rideterminazione del contributo; il relativo profilo non è stato esaminato nel merito.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche occorre distinguere la fase procedimentale di concessione, nella quale l’amministrazione può esercitare discrezionalità nella valutazione comparativa degli interessi e nella scelta sull’an, quid e quomodo del beneficio, dalla fase successiva alla concessione, nella quale la posizione del beneficiario è normalmente qualificabile come diritto soggettivo all’erogazione spettante.
- La controversia sulla rideterminazione in diminuzione o sul parziale diniego dell’erogazione di un contributo già concesso appartiene alla giurisdizione ordinaria quando derivi dalla verifica dell’adempimento delle condizioni di concessione o dal corretto impiego delle risorse nella fase attuativa, senza un nuovo esercizio di potere autoritativo o di discrezionalità sull’attribuzione del beneficio.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa prevista per la formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento non comprende automaticamente le controversie relative ai rapporti di finanziamento individuali sorti a valle di un patto territoriale, se tali controversie non investono il contenuto o la regolazione dell’accordo pubblico, ma soltanto l’adempimento delle condizioni del singolo finanziamento.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato in funzione della causa petendi: occorre verificare se la controversia coinvolga l’esercizio attuale di un potere amministrativo oppure la spettanza, nell’ambito di un rapporto ormai paritario, di una prestazione patrimoniale conseguente a un contributo già concesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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