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Sentenza

Sentenza del 10/12/2019 n. 32197 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

F.V. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari, relativa alla legittimità di un preavviso di fermo amministrativo notificato per il mancato pagamento di una cartella riguardante debiti tributari. Il ricorso sosteneva che la Commissione regionale non avesse esaminato la maggior parte delle censure formulate contro il preavviso e deduceva violazioni di legge, omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e vizi di motivazione. Tuttavia, i motivi erano riferiti principalmente al preavviso di fermo e non erano formulati in modo chiaro e specifico contro la sentenza impugnata; inoltre, il ricorso non esponeva adeguatamente i fatti di causa né indicava con precisione gli atti processuali rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dei requisiti formali e contenutistici previsti dall'art. 366 c.p.c., in particolare per la carente esposizione dei fatti, l'assenza di una precisa indicazione degli atti processuali e la mancata chiara formulazione delle censure contro la sentenza impugnata. Non è stata disposta alcuna liquidazione delle spese, poiché Equitalia Sud non si è costituita. È stato inoltre dichiarato sussistente l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa e i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

    Il ricorso per cassazione deve descrivere in modo autosufficiente e ordinato i fatti processuali, gli atti rilevanti e le specifiche ragioni per cui la sentenza impugnata sarebbe illegittima. Non è sufficiente riproporre le contestazioni già rivolte contro l'atto amministrativo o richiamare genericamente le conclusioni dei precedenti giudizi.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La violazione per omessa pronuncia deve essere dedotta indicando chiaramente quale specifica domanda, eccezione o motivo di appello sia stato ignorato dal giudice di merito. La censura deve riferirsi alla sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre le contestazioni originarie.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, improcedibile o integralmente rigettato, il ricorrente può essere tenuto a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originario.

  • Art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riproporre le contestazioni formulate contro l'atto amministrativo o contro la decisione di primo grado: le censure devono essere rivolte in modo specifico alla sentenza impugnata.
  • Un ricorso per cassazione deve contenere una ricostruzione chiara dei fatti processuali, l'indicazione degli atti rilevanti e motivi specifici, comprensibili e riconducibili ai vizi ammessi dalla legge.
  • La denuncia di omessa pronuncia richiede l'indicazione precisa della domanda o del motivo di appello che il giudice avrebbe trascurato, non una generica affermazione secondo cui sarebbero state ignorate alcune censure.
  • La mancanza dei requisiti di chiarezza, specificità e autosufficienza comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame nel merito delle ragioni sostanziali dedotte.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il contribuente può essere condannato al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello già versato, anche se la controparte non si è costituita.

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