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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19872/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'8/11/2019 della Corte d'appello di Bari, limitato alla rideterminazione della pena a seguito di rinvio per annullamento parziale (estinzione per prescrizione del capo b)). Il ricorrente deduce un unico motivo, articolato in due censure: 1) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133 cod. pen. e 216, ultimo comma, I.f., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto rideterminare anche la durata delle pene accessorie fallimentari in conformità ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; 2) mancata motivazione circa le pene accessorie, con la tesi che la rivalutazione delle pene accessorie fosse ricompresa nella devoluzione operata dalla sentenza rescindente e richiedesse espressa motivazione post‑incostituzionalità dell'ultimo comma dell'art. 216 I.f. e dopo l'indirizzo delle Sezioni Unite (n. 28910/2019).

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo: il Tribunale di primo grado aveva già fissato le pene accessorie fallimentari nella misura di due anni (misura inferiore al limite edittale), confermata dalla Corte d'appello nel giudizio di rinvio; secondo la giurisprudenza di legittimità e alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018 e della sentenza delle Sezioni Unite n. 28910/2019, le pene accessorie devono essere determinate in concreto con i criteri dell'art. 133 cod. pen., ma l'onere motivazionale specifico sui criteri soggettivi e oggettivi sussiste principalmente quando la durata è fissata oltre la media edittale. Nel caso di specie la misura confermata (due anni) è sensibilmente al di sotto della media edittale, e i giudici di merito hanno comunque applicato i criteri di cui agli artt. 133 e 133‑bis, implicitamente anche alle pene accessorie. Conseguentemente il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216 I.f. (ultimo comma)

    «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa»

    La Corte costituzionale (sent. n. 222/2018) ha dichiarato illegittimo l'ultimo comma nella formulazione che fissava automaticamente dieci anni; le Sezioni Unite hanno chiarito che la durata deve essere determinata in concreto dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e non rapportata meccanicamente alla pena principale

  • art. 133 cod. pen.

    E' la norma‑criterio per la determinazione concreta della pena (e, come interpretato, anche delle pene accessorie quando la legge non fissa una durata precisa); il giudice deve valutare i criteri soggettivi e oggettivi per fissare la durata

  • Sezioni Unite Cassazione, sent. n. 28910/2019 (Suraci)

    Ha statuito che la durata delle pene accessorie, per le quali la legge stabilisce limiti non fissi, deve essere determinata in concreto dal giudice con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., e non rapportata alla durata della pena principale ex art. 37 c.p.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 222/2018

    la Corte ha corretto la formulazione normativa disponendo che la durata delle pene accessorie debba essere "fino a dieci anni" e non automaticamente dieci anni

    Ha rimosso la formulazione automatica di dieci anni per le pene accessorie fallimentari, imponendo la necessità di una determinazione concreta della loro durata

  • art. 37 cod. pen.

    Richiamato nel contrasto dottrinario/giurisprudenziale: le Sezioni Unite hanno escluso che la durata delle pene accessorie debba essere automaticamente rapportata alla pena principale ai sensi di questo articolo

  • artt. 81, 110 cod. pen.; artt. 216, 223 I.f.; art. 219 R.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Norme richiamate in relazione alle imputazioni substantive (bancarotta fraudolenta, distrazioni e bancarotta preferenziale) e alla qualificazione degli illeciti contestati

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e succ. mod.)

    Norma procedurale che ha consentito la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in Cassazione nel procedimento (menzionata nel capo introduttivo)

Massime di principio

  • Quando la legge non fissa una durata precisa per una pena accessoria, il giudice deve determinarne la durata in concreto applicando i criteri dell'art. 133 c.p. (Sez. U., n. 28910/2019).
  • L'onere motivazionale specifico, con riferimento ai criteri soggettivi e oggettivi dell'art. 133 c.p., è imprescindibile quando la pena (o la pena accessoria) viene fissata in misura superiore alla media edittale; se la misura è nettamente inferiore alla media edittale una motivazione estesa non è necessariamente richiesta, purché risulti comunque che i criteri sono stati considerati (anche implicitamente).
  • L'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'ultimo comma dell'art. 216 I.f. impone la revisione del criterio automatico di durata delle pene accessorie: non si può più fissare automaticamente dieci anni ma va valutata la durata 'fino a dieci anni' in concreto.
  • Se una sentenza di rinvio riguarda soltanto la determinazione della pena, il giudice del rinvio deve rideterminare anche le pene accessorie se esse rientrano nella materia devoluta; tuttavia la conferma di una misura già motivata (anche implicitamente) dal giudice di primo grado può essere ritenuta corretta se coerente con i criteri di legge.
  • La prescrizione di singoli capi può determinare l'annullamento parziale con rinvio concentrato solo sulla determinazione della pena residua; il giudice di rinvio deve attenersi ai limiti della devoluzione e motivare la nuova determinazione in rapporto ai criteri normativi applicabili.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, le doglianze sulla mancanza di motivazione devono dimostrare che l'omissione ha inciso sulla correttezza della determinazione della pena o delle pene accessorie; omissioni formali non rilevano se emerge che i criteri di legge sono stati comunque valutati.

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