Cassazione Civile, Ordinanza n. 12145/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente concedente)
La controversia
La controversia nasce da un lungo rapporto, avviato negli anni ’30, tra il consorzio titolare del servizio e la società concessionaria incaricata della costruzione e della gestione dell’acquedotto del Monferrato. Dopo la cessazione della concessione e la riconsegna degli impianti, la società ha chiesto, in via riconvenzionale, varie somme: a) l’indennità prevista dall’art. 12 del D.M. 27 ottobre 1930 per opere ulteriori asseritamente autorizzate dal consorzio; b) il pagamento, a titolo di arricchimento senza causa, di opere ulteriori realizzate senza autorizzazione; c) il compenso per il servizio di lettura, bollettazione e incasso della tariffa di fognatura e depurazione per il periodo 1999-2002. La Corte d’appello, prima con sentenza non definitiva e poi con sentenza definitiva, ha respinto le domande della società: per le opere ulteriori ha ritenuto necessario che l’autorizzazione fosse preventiva ed espressa; per l’azione ex art. 2041 c.c. ha ravvisato difetto di prova dell’arricchimento e del depauperamento; per il compenso tariffario ha escluso l’applicabilità dell’art. 15 L. n. 36/1994 in assenza della convenzione tra i gestori e ha ritenuto non proposta una domanda subordinata di arricchimento. La società ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, denunciando: motivazione apparente; violazione dei criteri ermeneutici nell’interpretazione dell’art. 12 del regolamento; violazione dell’art. 12 disp. prel. c.c.; violazione dell’art. 2041 c.c.; violazione dell’art. 15 L. n. 36/1994; nullità della sentenza; erronea qualificazione delle opere come manutenzione; violazione dei criteri di quantificazione dell’indennità e delle regole sulla consulenza tecnica; omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi sull’interpretazione dell’art. 12 del D.M. 27 ottobre 1930, affermando che l’indennità spetta solo per opere la cui costruzione sia stata preventivamente autorizzata dal consorzio e che la motivazione della Corte territoriale non era apparente. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull’arricchimento senza causa perché volto a sollecitare una diversa valutazione del fatto e privo di confronto con la ratio decidendi, fondata sulla mancanza di prova dell’arricchimento. Ha disatteso i motivi relativi all’art. 15 L. n. 36/1994, chiarendo che il comma 2 regola solo la riscossione della tariffa, mentre il comma 3 richiede una convenzione per definire i rapporti di riparto tra i gestori; in mancanza di convenzione, la pretesa non poteva essere accolta. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi sulla sentenza definitiva perché non coglievano la reale ratio del rigetto, ossia l’insufficienza documentale della Relazione Generale e l’impossibilità di determinare il valore industriale delle opere. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12 del D.M. 27 ottobre 1930
"se la loro costruzione fu autorizzata dal Consorzio stesso"
L’indennità per le opere ulteriori spetta solo se la loro costruzione sia stata preventivamente autorizzata dal consorzio; l’autorizzazione non può essere ricavata in via implicita dalla mera mancanza di contestazioni.
art. 1362 c.c.
Nel caso dell’atto amministrativo regolamentare privo di funzione normativa, è consentito il controllo di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione, in via analogica, dei canoni di interpretazione contrattuale.
art. 1363 c.c.
La lettura sistematica conferma che il riferimento all’autorizzazione è autonomo e non può essere sostituito da una semplice consegna dell’opera.
art. 12 disp. prel. c.c.
La censura è stata ritenuta non pertinente, poiché la questione riguardava l’interpretazione di un atto amministrativo e non l’interpretazione della legge.
art. 2041 c.c.
L’azione generale di arricchimento richiede prova specifica sia dell’arricchimento del convenuto sia del depauperamento dell’attore; il mero confronto tra tariffe non è sufficiente.
art. 15 L. n. 36/1994
"la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato"; "Con apposita convenzione... sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione"
Il comma 2 individua il soggetto che riscuote la tariffa nel caso di gestione separata; il comma 3 impone una convenzione per definire i criteri di riparto delle spese. In assenza di convenzione, la pretesa al rimborso/corrispettivo non trova base nella norma.
art. 24 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578
Richiamato quale parametro per la determinazione dell’indennità, ma la sua applicazione resta subordinata alla prova documentale necessaria a determinare il valore industriale dell’impianto.
art. 13 del d.P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986
Richiamato dalla ricorrente in tema di criteri di valutazione dell’indennità, ma senza incidere sull’esito, dato il difetto di elementi documentali.
art. 194 c.p.c.
La censura sulla CTU è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rinnovazione esplorativa dell’indagine tecnica, senza individuare fatti decisivi omessi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non questioni, argomentazioni o diverse letture delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata applicata la previsione dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, se dovuto.
Massime di principio
- Quando un regolamento o atto amministrativo prevede un’indennità per opere aggiuntive, il diritto alla corresponsione può essere subordinato a una preventiva autorizzazione espressa dell’ente, desumibile prima di tutto dal dato letterale.
- In sede di legittimità, l’interpretazione di un atto amministrativo non normativo è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici analogicamente applicabili o per motivazione mancante/apparente; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo.
- L’azione di arricchimento senza causa richiede allegazione e prova specifica dell’utilità conseguita dal convenuto e del correlato depauperamento dell’attore; il mero riferimento a dati tariffari o contabili generali non basta se non consente di collegare in modo preciso il vantaggio alle opere dedotte.
- Se una norma disciplina la riscossione di una tariffa in presenza di gestori separati e rinvia, per il riparto delle spese tra i gestori, a una convenzione, la mancanza della convenzione impedisce di determinare il quantum sulla sola base della disposizione generale.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la ricostruzione del materiale probatorio o di ottenere una nuova consulenza tecnica esplorativa; occorre indicare un fatto storico decisivo realmente omesso dal giudice di merito.
- Il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive, purché la motivazione renda comprensibile la ratio del rigetto.
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