Ordinanza n. 581/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 01838/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto, Sez. III, n. 1838/2022
Esito
La controversia
L'impresa agricola ha proposto appello contro la sentenza del TAR Veneto n. 1838/2022. Nel corso del giudizio d'appello ha documentato di avere presentato al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un'istanza di definizione transattiva di tutte le posizioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, relative alle campagne lattiere dal 1995/1996 al 2008/2009 e iscritte nel Registro nazionale dei debiti. Ha quindi chiesto il rinvio dell'udienza per poter coltivare la procedura transattiva prevista dall'art. 10-ter del d.l. n. 69/2023.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di rinvio, ritenendo documentata la presentazione dell'istanza transattiva e meritevole di accoglimento la richiesta di consentire il prosieguo della relativa procedura prima della discussione dell'appello. La parte appellante è stata onerata di depositare gli ulteriori atti relativi al prosieguo della procedura transattiva. Gli atti sono stati trasmessi al Presidente titolare della Sezione per la fissazione di una nuova udienza nell'ultimo trimestre del 2026. Non è stata definita nel merito la controversia né è stata valutata la fondatezza dei motivi d'appello.
Norme richiamate
art. 8-ter d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla l. 9 aprile 2009, n. 33
Richiamato quale base normativa del Registro nazionale dei debiti nel quale risultano iscritte le posizioni debitorie oggetto della procedura transattiva.
Richiamato quale disposizione sulla procedura transattiva che l'appellante intende coltivare; la decisione non ne precisa ulteriormente contenuto o portata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio amministrativo, la parte documenta di avere avviato una procedura transattiva amministrativamente rilevante e chiede un rinvio per consentirne il perfezionamento, il giudice può accogliere l'istanza e fissare una nuova udienza, onerando la parte interessata di depositare la documentazione relativa al prosieguo della procedura.
- Il rinvio dell'udienza per consentire il prosieguo di una procedura transattiva non definisce il merito dell'impugnazione e non implica alcuna valutazione sulla fondatezza dei motivi d'appello.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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