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Sentenza

Sentenza n. 15323/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202606081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego dell’istituto scolastico all’istanza di accesso al fascicolo istruttorio e ai procedimenti disciplinari relativi a sanzioni di sospensione di 50 e 60 giorni irrogate ai figli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di alunni)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, genitori di due alunni sanzionati dal Consiglio d’istituto il 30 marzo 2026, hanno impugnato il diniego opposto alla richiesta presentata il 1° aprile 2026 di visionare ed estrarre copia dell’intera documentazione istruttoria e disciplinare relativa a un episodio di bullismo e/o aggressione verificatosi nei locali scolastici. L’amministrazione ha contestato la sussistenza di un interesse difensivo qualificato, deducendo la genericità dell’istanza e l’assenza di un nesso di indispensabilità; ha inoltre invocato la riservatezza dei minori coinvolti e l’esistenza di indagini penali e di una richiesta di acquisizione degli atti da parte della polizia giudiziaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto specifico, diretto, concreto e attuale l’interesse difensivo dei genitori, considerata la gravità delle sospensioni e la necessità di conoscere gli atti per contestarle davanti agli organi di garanzia o al giudice, nonché per eventuali pretese risarcitorie. Ha respinto l’eccezione di genericità: l’istanza individuava la documentazione relativa all’istruttoria e ai procedimenti disciplinari e il nesso strumentale con la difesa era evidente. Ha escluso che la mera pendenza di indagini penali, la trasmissione di un’informativa o una richiesta informale della polizia giudiziaria sottraggano automaticamente l’intero fascicolo amministrativo all’accesso; il segreto investigativo riguarda gli atti d’indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, mentre gli atti formati dalla scuola nell’esercizio delle proprie funzioni restano documenti amministrativi accessibili. Nel caso concreto non risultavano un provvedimento di sequestro o un formale divieto dell’autorità giudiziaria. Ha inoltre ritenuto prevalente l’accesso difensivo, indispensabile per il contraddittorio disciplinare, rispetto alla riservatezza dei minori terzi; l’amministrazione avrebbe dovuto consentire l’accesso, oscurando eventualmente i soli dati personali non necessari, anziché negarlo integralmente. L’istituto è stato condannato a consentire visione e copia della documentazione richiesta entro 30 giorni, fatti salvi gli omissis giustificati da esigenze concrete previste dalla legge. Spese a carico dell’amministrazione, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Al contrario, gli atti e i documenti che costituiscono materiale istruttorio di un procedimento amministrativo (quali relazioni di servizio dei docenti, verbali di audizione scolastici, relazioni o verbali degli organi collegiali e relativo materiale) mantengono la propria natura di “documenti amministrativi” e restano assoggettati alle norme sull’accesso di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

    Gli atti formati dalla scuola nell’ambito dell’istruttoria e del procedimento disciplinare conservano natura amministrativa e sono soggetti alla disciplina dell’accesso, anche se la vicenda è stata segnalata all’autorità giudiziaria.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, difatti, stabilisce chiaramente che deve essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    L’accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per la cura o la difesa di interessi giuridici; nel caso di sanzioni disciplinari scolastiche l’accesso agli atti istruttori è strumentale all’effettivo esercizio del diritto di difesa.

  • art. 329 c.p.p.

    Difatti, è principio del tutto pacifico e consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei T.A.R. che la mera pendenza di un procedimento penale o lo svolgimento di indagini di Polizia Giudiziaria non costituiscono, di per sé, causa automatica di esclusione o differimento dell’accesso a tutti gli atti amministrativi concernenti una determinata vicenda.

    Il segreto investigativo non si estende automaticamente a tutti gli atti amministrativi relativi alla vicenda: riguarda gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria; l’amministrazione deve verificare concretamente quali singoli documenti ne siano coperti.

  • art. 329, comma 3, c.p.p.

    Affinché operi il limite del segreto penale occorre piuttosto un espresso provvedimento di sequestro o un formale divieto di pubblicazione o di ostensione emesso dall’Autorità Giudiziaria competente (ex art. 329, comma 3, c.p.c.), elemento che nel caso di specie non sussiste né è mai stato allegato.

    Il limite all’ostensione fondato sul segreto penale richiede un atto formale dell’autorità giudiziaria, quale un provvedimento di sequestro o un divieto di pubblicazione o ostensione; non è sufficiente un’indicazione informale degli organi di polizia.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    il giudizio sull’interesse legittimante è ancorato inoltre ai canoni della ‘immediatezza’, ‘concretezza’ e ‘attualità’ (secondo l’indicazione dell’art. 22, comma 1, lett. d) l. n. 241 del 1990);

    L’interesse all’accesso deve essere immediato, concreto e attuale, e deve riferirsi a una situazione giuridica del richiedente effettivamente controversa e collegata in modo diretto e univoco ai documenti richiesti.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo richiede una situazione giuridica del richiedente concreta, attuale e obiettivamente controversa, nonché un nesso diretto e strumentale tra tale situazione e i documenti richiesti; la necessità dei documenti va valutata in rapporto alle pretese astrattamente azionabili e alla prova dei fatti rilevanti.
  • La pendenza di un procedimento penale, la trasmissione di una denuncia o la richiesta di atti da parte della polizia giudiziaria non determinano, da sole, l’esclusione o il differimento dell’accesso all’intero fascicolo amministrativo. L’amministrazione deve individuare in concreto gli atti d’indagine coperti dal segreto, senza estendere tale regime ai documenti formati nell’esercizio della propria attività istituzionale.
  • La mera indicazione informale degli organi di polizia non basta a giustificare il segreto investigativo; l’ostensione può essere limitata per tale ragione quando sussista un formale provvedimento dell’autorità giudiziaria che disponga il sequestro o vieti la pubblicazione o l’ostensione.
  • Quando documenti relativi a un procedimento sanzionatorio o disciplinare sono indispensabili per la difesa, l’accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza dei terzi; l’amministrazione deve ricorrere, se sufficiente, all’oscuramento dei soli dati personali non necessari, anziché disporre un diniego totale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezzaTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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