Sentenza del 21/12/2016 n. 26543 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2000. Il motivo principale riguardava l'omessa rilevazione della litispendenza da parte del giudice d'appello, nonostante quest'ultimo ne fosse a conoscenza. Sono stati inoltre dedotti ulteriori motivi sulla validità della motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, sull'art. 115 c.p.c. e sulla legittimità della ripresa a tassazione della sopravvenienza attiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto arrestare il giudizio per litispendenza. L'omessa rilevazione costituisce error in procedendo e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382 c.p.c. La cassazione della sentenza d'appello non fa rivivere la sentenza di primo grado, poiché la decisione d'appello ha effetto sostitutivo; di conseguenza, l'avviso di accertamento non resta annullato dalla pronuncia di primo grado. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti, perché riguardavano questioni di merito precluse dall'accoglimento della censura processuale. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39 c.p.c.
Disciplina la litispendenza. Quando tra le stesse parti pendono cause identiche davanti a giudici diversi, il giudizio successivamente instaurato deve essere dichiarato improcedibile o comunque arrestarsi per il rilievo pregiudiziale della litispendenza.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione per errori in procedendo, tra cui l'omessa rilevazione della litispendenza da parte del giudice di merito.
Art. 382 c.p.c.
Prevede la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito o quando la decisione impugnata non poteva essere pronunciata; tale conseguenza è stata applicata all'omessa rilevazione della litispendenza.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Riguarda i requisiti e la motivazione dell'avviso di accertamento; la relativa questione non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento del motivo processuale.
Art. 115 c.p.c.
Riguarda la valutazione delle prove da parte del giudice; il motivo relativo non è stato esaminato per effetto dell'assorbimento.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88
Riguarda la disciplina delle sopravvenienze attive e della loro rilevanza fiscale; la questione di merito è rimasta preclusa dall'accoglimento della censura sulla litispendenza.
Massime di principio
- La litispendenza deve essere rilevata quando risultano pendenti giudizi identici per parti, causa petendi e petitum; il giudice che ne è a conoscenza non può decidere il merito della causa successiva.
- L'eccezione di litispendenza può essere sollevata anche in cassazione, purché sia stata dedotta nei precedenti gradi e risulti ancora attuale al momento della decisione.
- L'omessa rilevazione della litispendenza è un errore processuale che può comportare la cassazione senza rinvio della sentenza.
- La cassazione senza rinvio della sentenza d'appello non determina automaticamente la reviviscenza della sentenza di primo grado quando quella sentenza era stata confermata in appello; per effetto sostitutivo, l'annullamento disposto in primo grado non opera più.
- Quando la decisione viene definita per una questione processuale pregiudiziale, le questioni di merito, come la sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento o la fondatezza della ripresa fiscale, restano assorbite e non vengono esaminate.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'esito del giudizio dipende da un vizio processuale e non comporta una valutazione definitiva sulla fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
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