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Sentenza

Sentenza n. 180/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento della deliberazione della Consiglio comunale di Corciano (PG) n. 61 del 30.12.2024, pubblicata il 21.1.2025, avente ad oggetto “REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024”, provvedimento con cui è stata istituita la sede farmaceutica n. 7 nella località di Ellera “Elleracomm”, nonché del parere ivi richiamato dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 – U.O.S. Farmaceutica territoriale nota prot. 43502 del 2.12.2024 e, altresì, degli atti a questi presupposti, connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202500105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Corciano di revisione della pianta organica delle farmacie per l'anno 2024, nella parte relativa all'istituzione della sede farmaceutica n. 7 presso la località Ellera, nonché il parere dell'AUSL richiamato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore farmacia)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare della sede farmaceutica n. 3, ha contestato l'istituzione della nuova sede n. 7 a Ellera, sostenendo che essa sottraesse parte del territorio già riferito alla sede n. 3 e che la sede avrebbe dovuto essere collocata a San Mariano o comunque al di sotto della linea ferroviaria. Sono stati dedotti sei motivi, riconducibili al difetto di competenza del Consiglio comunale, poiché l'istituzione della sede rientrerebbe nella competenza residuale della Giunta; al conflitto di interessi del Comune, asseritamente orientato a favorire la farmacia comunale anche in vista dell'eventuale esercizio della prelazione; all'illogicità dell'ubicazione rispetto all'obiettivo di diffusione ottimale del servizio, in ragione del ridotto numero di residenti e della prevalenza dell'utenza commerciale; nonché allo sviamento, per avere istituito in concreto una farmacia commerciale in assenza della deroga regionale prevista per tale fattispecie. È intervenuta ad adiuvandum una farmacia privata con sede nel vicino Comune di Perugia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la deliberazione impugnata. Ha ritenuto fondata la censura di incompetenza, affermando che la revisione della pianta organica e l'individuazione o localizzazione di nuove sedi farmaceutiche spettano alla Giunta comunale, nell'esercizio della competenza residuale prevista dall'art. 48 TUEL, e non al Consiglio comunale. L'attività è qualificata come atto esecutivo e di gestione amministrativa, volto all'ordinato assetto territoriale e alla concreta organizzazione del servizio, mentre al Consiglio spettano gli atti di indirizzo e controllo politico-amministrativo di carattere strategico e programmatico. Il giudice ha rilevato che la delibera consiliare non era stata convalidata dall'organo competente. In applicazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a., le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite, poiché il vizio di incompetenza era da solo idoneo a determinare l'annullamento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 48 d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    La competenza residuale della Giunta comprende gli atti esecutivi e di gestione amministrativa non riservati dalla legge al Consiglio; tra questi rientra la revisione della pianta organica e la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche.

  • art. 42, comma 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    La competenza del Consiglio comunale riguarda gli atti di indirizzo e controllo politico-amministrativo e le scelte strategiche e programmatiche, non la concreta individuazione delle nuove sedi farmaceutiche.

  • art. 2 l. 475/1968

    al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie (…)

    La disposizione attribuisce al Comune l'individuazione e la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche, attività che, nell'ordinamento comunale, spetta alla Giunta.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Quando un vizio di incompetenza determina l'annullamento dell'atto, il giudice può assorbire le ulteriori censure non necessarie alla definizione della controversia.

Massime di principio

  • L'istituzione di una nuova sede farmaceutica e la revisione della relativa pianta organica rientrano nella competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 TUEL, salvo una specifica diversa attribuzione legislativa.
  • La localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche costituisce attività esecutiva e di gestione amministrativa, collegata all'ordinato assetto territoriale e alla concreta organizzazione del servizio, e non un atto di indirizzo politico-amministrativo riservato al Consiglio comunale.
  • La deliberazione consiliare adottata in materia di istituzione o localizzazione di nuove sedi farmaceutiche è annullabile per incompetenza qualora non risulti convalidata dall'organo competente.
  • Quando il vizio di incompetenza è sufficiente a determinare l'annullamento dell'atto, le ulteriori censure relative al merito della localizzazione, al conflitto di interessi o allo sviamento possono essere assorbite ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieOrgani degli enti locali
RamiSanitàEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiIncompetenza

Testo integrale

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