Sentenza del 12/05/2016 n. 4178 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Concessione di proroga della dilazione di pagamento per somme iscritte a ruolo - Decadenza dalla dilazione per mancato pagamento rate - Successiva presentazione di istanza di ulteriore proroga - Inammissibilità dell'istanza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto inammissibile l'istanza di ulteriore proroga. Ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del d.P.R. n. 602/1973, la proroga della dilazione può essere concessa una sola volta e soltanto se, al momento della richiesta, non è intervenuta la decadenza dal precedente piano. Poiché il mancato pagamento delle rate aveva determinato la decadenza, non era possibile ottenere una successiva proroga.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego o l'inammissibilità della nuova istanza di proroga della dilazione relativa a somme iscritte a ruolo. La dilazione originaria era già stata prorogata, ma il contribuente era successivamente decaduto dal beneficio per il mancato pagamento di alcune rate. La controversia riguardava quindi la possibilità di ottenere un'ulteriore proroga dopo la decadenza.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
Disciplina la concessione della dilazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Art. 19, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973
In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione può essere prorogata una sola volta.
La proroga è ammessa una sola volta e presuppone che il debitore non sia già decaduto dalla dilazione. La decadenza per mancato pagamento delle rate impedisce quindi di presentare utilmente un'ulteriore istanza di proroga.
Massime di principio
- La proroga di una dilazione di pagamento non costituisce un beneficio rinnovabile senza limiti: può essere concessa una sola volta, salvo diversa specifica previsione normativa.
- La verifica della posizione deve essere effettuata prima della decadenza dal piano: una volta maturata la decadenza per mancato pagamento delle rate, la successiva richiesta di proroga non è normalmente ammissibile.
- Il comprovato peggioramento della situazione economica è necessario, ma non sufficiente: devono essere rispettati anche i limiti quantitativi e temporali previsti dalla legge, inclusa l'assenza di decadenza.
- Il debitore che preveda difficoltà nel pagamento deve attivarsi tempestivamente, prima di accumulare rate insolute tali da determinare la decadenza dal beneficio.
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