Sentenza n. 198/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento di tutti gli atti relativi alla “GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE EX ART. 26 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI GAS MEDICALI E CONNESSI SERVIZI- PER LE AZIENDE SANITARIE E GLI ENTI DELLA REGIONE PUGLIA”, compresi: il bando di gara (doc. 1); il Disciplinare di gara (doc.2), e gli allegati al medesimo; Allegato 1 - Modello di domanda di partecipazione, doc. 3; Allegato 2 - Dichiarazione per Accesso agli Atti e Riservatezza, doc. 4; Allegato 3 - Modello di offerta economica, doc. 5; Allegato 3.1 per ciascun lotto, doc. 6; Allegato 4 - Capitolato Tecnico, doc. 7; Allegato 4.1 - Criteri di valutazione, doc. 8; Allegato 4.2 - Contatti e punti di consegna, doc. 9; Allegato 4.3 - Facsimile Attestato di sopralluogo, doc. 10; Allegato 5 - Fabbisogni e Base Asta, doc. 11; Allegato 6 DVRI, doc. 12; Allegato 7 - Schema di Convenzione, doc. 13; Allegato 8 - Patto di integrità, doc. 14,; Allegato 9 - Attestazione avvenuto versamento dell'imposta di bollo, doc. 15; nonché tutti gli atti istruttori, presupposti, preparatori, conseguenti e connessi a quelli sopraindicati, ivi compresi i chiarimenti, la Determinazione di indizione n. SAR/150/2025 a firma della Direttrice Divisione SARPULIA, Ing. Emilia Monaco (doc. 16), il progetto d'acquisto trasmesso in data 25.06.2025 e la relativa nota istruttoria (entrambi di contenuto non conosciuto), nonché di ogni ulteriore atto con il quale Innovapuglia ha stabilito i fabbisogni e la base d'asta; NONCHÉ PER LA CONDANNA della resistente all'adozione degli atti conseguenti all'invocato annullamento, ed in ogni caso al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della gara telematica aperta per la conclusione di una convenzione relativa alla fornitura di gas medicali e servizi connessi per le aziende sanitarie e gli enti della Regione Puglia
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha chiesto l'annullamento del bando, del disciplinare, dei relativi allegati e degli ulteriori atti presupposti, preparatori, istruttori e conseguenti della procedura di gara, compresi gli atti con cui erano stati determinati i fabbisogni e la base d'asta. Ha inoltre chiesto l'adozione degli atti conseguenti all'annullamento e il risarcimento del danno, in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Nel corso del giudizio è intervenuta la revoca della gara, adottata con atto dirigenziale del 29 settembre 2025 e comunicata in giudizio dalla ricorrente con nota del 14 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la revoca della gara ha fatto venir meno l'interesse attuale all'annullamento degli atti della procedura. Il giudice ha escluso, tuttavia, la cessazione della materia del contendere: non è stato dimostrato, neppure in via indiziaria, che la revoca fosse eziologicamente ricollegabile al ricorso e ai motivi dedotti, sicché non poteva ritenersi che l'amministrazione avesse soddisfatto in via amministrativa il bene della vita perseguito. Le spese sono state compensate, mentre sono rimaste a carico della ricorrente le spese vive sostenute per l'introduzione della lite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione in forma semplificata sulla sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La revoca della gara intervenuta durante il giudizio rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso diretto all'annullamento degli atti della procedura, poiché viene meno l'interesse attuale alla loro caducazione.
- La revoca della gara non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: tale esito presuppone che sia dimostrato che l'esercizio del potere di riesame sia eziologicamente ricollegabile al ricorso e ai motivi dedotti e abbia quindi soddisfatto in via amministrativa il bene della vita perseguito.
- In assenza della prova, anche indiziaria, del nesso causale tra il ricorso e la revoca della gara, la definizione del giudizio deve avvenire mediante declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e non mediante cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 378/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 41/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 45/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 47/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 48/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 49/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →