Circolare numero 147 del 11-12-2019
Con la presente circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le operazioni di rinnovo per il 2020 delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, con gli indici di perequazione definitivi 2019 e provvisori 2020, le regole di attribuzione per fasce, gli effetti su I.I.S., prestazioni assistenziali, trattamenti per vittime del terrorismo e del dovere, gestione fiscale, riduzioni per pensioni elevate e calendarizzazione dei pagamenti. Sono inoltre richiamate le modalità di rinnovo per le gestioni private e pubbliche, la sospensione o azzeramento di alcune prestazioni in scadenza e la pubblicazione del certificato di pensione 2020.
Rivalutazione 2020 di pensioni e prestazioni assistenziali, gestione fiscale e pagamenti
Rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2020
La circolare riepiloga le operazioni di rinnovo e rivalutazione effettuate dall’Istituto per le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza 2020. Il documento fornisce gli indici definitivi e provvisori di perequazione, le modalità di calcolo, gli effetti su particolari categorie di trattamenti, gli aspetti fiscali e le regole di pagamento.
Quadro normativo e criteri generali di perequazione
La rivalutazione automatica è stata disposta in base al decreto 15 novembre 2019, pubblicato in G.U. n. 278 del 27 novembre 2019, e si applica secondo il meccanismo del cumulo perequativo previsto dall’art. 34 della legge n. 448/1998. Ai fini della perequazione, l’INPS considera tutte le pensioni del soggetto presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni, comprese quelle erogate da altri Enti, salvo specifiche esclusioni.
Restano fuori dal cumulo, e sono quindi rivalutate singolarmente o secondo regole autonome:
- le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP);
- le pensioni a carico del Fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST);
- l’indennizzo per cessazione attività commerciale (INDCOM);
- le prestazioni assistenziali (AS, PS, INVCIV);
- le pensioni con benefici per vittime di atti di terrorismo e stragi di tale matrice ex legge n. 206/2004;
- le prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27, 128-COOP28, 129-VESO29, 143-APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92), che non sono rivalutate per tutta la durata;
- le pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati.
Per gli Enti diversi dall’INPS, l’informazione sul cumulo perequativo è registrata nel Casellario Centrale nel campo “GP1AV35N” con valore 2 (sì perequazione) o 1 (no perequazione).
Indice definitivo 2019 e indice provvisorio 2020
Per il 2019 è stato confermato definitivamente l’aumento già attribuito in via provvisoria pari all’1,1%, con conseguente assenza di conguagli rispetto a quanto corrisposto nel corso dell’anno.
I valori del trattamento minimo risultano:
- dal 1° gennaio 2019: 513,01 euro mensili, pari a 6.669,13 euro annui;
- assegni vitalizi: 292,43 euro mensili, pari a 3.801,59 euro annui.
Per il 2020 la variazione provvisoria è pari a +0,4% dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio in sede di perequazione successiva. I valori indicati sono:
- trattamento minimo: 515,07 euro mensili, pari a 6.695,91 euro annui;
- assegni vitalizi: 293,60 euro mensili, pari a 3.816,60 euro annui.
Modalità di attribuzione della rivalutazione 2020
La legge n. 145/2018 ha confermato per il triennio 2019-2021 una rivalutazione articolata per fasce di importo complessivo della pensione. La percentuale di perequazione è riconosciuta:
- al 100% fino a 3 volte il trattamento minimo;
- al 97% per gli importi superiori a 3 e fino a 4 volte il trattamento minimo;
- al 77% per gli importi superiori a 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo;
- al 52% per gli importi superiori a 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo;
- al 47% per gli importi superiori a 6 e fino a 8 volte il trattamento minimo;
- al 45% per gli importi superiori a 8 e fino a 9 volte il trattamento minimo;
- al 40% per gli importi superiori a 9 volte il trattamento minimo.
La circolare riporta anche le fasce di garanzia e gli importi corrispondenti, con decorrenza 1° gennaio 2020, per l’applicazione concreta della percentuale di aumento. La rivalutazione viene ripartita tra le pensioni in misura proporzionale; nelle ipotesi di totalizzazione e cumulo, la perequazione è ripartita tra le singole quote secondo la percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
Indennità integrativa speciale
L’art. 3 del decreto prevede che gli indici di rivalutazione si applichino separatamente all’indennità integrativa speciale e alla pensione, ove spettante. Per il 1° gennaio 2020 l’indennità integrativa speciale è pari a 788,77 euro mensili e a 768,77 euro sulla tredicesima mensilità.
Pensioni con benefici per vittime del terrorismo e delle stragi
Per i trattamenti diretti dei pensionati vittime di terrorismo e stragi di tale matrice, dei superstiti e dei familiari indicati dalla legge n. 206/2004, la rivalutazione automatica è disciplinata dall’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 50/2017. Tali pensioni non sono assoggettate al cumulo perequativo e vengono rivalutate singolarmente.
Poiché per il 2020 l’indice ordinario è inferiore all’1,25%, si applica la rivalutazione alternativa prevista dalla norma, con incremento massimo dell’1,25% fino a 3 volte il trattamento minimo, dell’1,125% oltre 3 e fino a 5 volte il trattamento minimo, e dello 0,9375% oltre 5 volte il trattamento minimo.
Prestazioni assistenziali e prestazioni a carattere risarcitorio
Gli indici definitivi 2019 e provvisori 2020 si applicano anche alle prestazioni assistenziali. La circolare riporta gli importi delle pensioni sociali e degli assegni sociali e i relativi limiti reddituali personali e coniugali:
- dal 1° gennaio 2019: pensione sociale 377,44 euro mensili, assegno sociale 457,99 euro mensili;
- dal 1° gennaio 2020: pensione sociale 378,95 euro mensili, assegno sociale 459,83 euro mensili.
Sono indicati anche i limiti reddituali massimi e si precisa che, in presenza di redditi del titolare e/o del coniuge, l’importo della prestazione viene ridotto.
Per le prestazioni a favore di mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, la rivalutazione definitiva 2019 e provvisoria 2020 è stata applicata agli importi e ai limiti di reddito. I limiti di reddito per le pensioni degli invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti sono aumentati dell’1,0%; il limite per assegno mensile e indennità di frequenza resta quello della pensione sociale. Tali limiti valgono anche per gli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
La circolare riporta gli importi mensili e il limite di reddito annuo personale al 1° gennaio 2019 e al 1° gennaio 2020 per le diverse categorie di invalidi totali, parziali, ciechi parziali e assoluti, e sordomuti.
Inoltre, la quota perequabile delle indennità accessorie delle pensioni privilegiate di prima categoria per ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche è aumentata dell’1,07%, in base alla variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali dell’industria. L’indice si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria.
Gestione fiscale, conguagli e addizionali
La tassazione è applicata con riferimento al soggetto e non alla singola prestazione. Pertanto, IRPEF e detrazioni sono determinate sull’ammontare complessivo dei trattamenti imponibili presenti nel Casellario Centrale e sulle altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS. Per il 2020 sono state mantenute le detrazioni per familiari a carico già in essere a dicembre 2019.
Le richieste di tassazione a maggiore aliquota o di rinuncia alle detrazioni personali devono essere rinnovate ogni anno tramite il servizio online “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”. Se alla data di lavorazione del rinnovo la richiesta per il 2020 era già stata presentata, la tassazione a maggiore aliquota o la tassazione lorda senza detrazioni continua anche da gennaio 2020; in caso contrario viene applicata la tassazione ordinaria con detrazione personale.
I conguagli fiscali relativi al 2019 vengono recuperati sulle rate di gennaio e febbraio 2020; per i pensionati con importo annuo complessivo fino a 18.000 euro e conguagli a debito superiori a 100 euro è stata applicata la rateazione fino a novembre. Le somme conguagliate saranno certificate nella CU2020.
Le addizionali all’IRPEF sono trattenute con le seguenti modalità:
- addizionale regionale a saldo 2019: da gennaio a novembre 2020;
- addizionale comunale a saldo 2019: da gennaio a novembre 2020;
- addizionale comunale in acconto 2020: da marzo a novembre 2020.
Se Regioni o Comuni deliberano modifiche delle aliquote, gli importi a saldo sono rideterminati da marzo 2020.
La legge n. 232/2016 prevede inoltre che le pensioni ai superstiti orfani concorrono al reddito complessivo per la parte eccedente 1.000 euro; l’eventuale conguaglio fiscale a credito viene corrisposto con la mensilità di marzo.
Riduzione delle pensioni di importo elevato
La circolare dà conto della verifica a consuntivo per il 2019 della riduzione delle pensioni elevate di cui alla legge n. 145/2018, considerando le pensioni liquidate nel corso dell’anno e le eventuali variazioni di importo. I conguagli a debito o a credito saranno recuperati o corrisposti dalla mensilità di febbraio 2020.
Per il 2020 la tabella di riduzione prevede:
- nessuna riduzione fino a 100.160,00 euro annui;
- riduzione del 15% da 100.160,01 a 130.208,00 euro;
- riduzione del 25% da 130.208,01 a 200.320,00 euro;
- riduzione del 30% da 200.320,01 a 350.560,00 euro;
- riduzione del 35% da 350.560,01 a 500.800,00 euro;
- riduzione del 40% oltre 500.800,01 euro.
Gestione delle pensioni delle gestioni private
Per le gestioni private, la circolare chiarisce che la rivalutazione dello 0,4% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute a beneficiari diversi dal pensionato, nei piani di “pagamenti ridotti o disgiunti” identificati dai codici M4, M5 e M6, nonché all’importo “Altra pensione” nei piani di recupero N1 – Trattenuta Fondo Clero.
Per le pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti, sono richiamate le regole applicative:
- dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato disposto il pagamento della sola quota residua;
- in assenza di redditi dichiarati la posizione è evidenziata con valore 997 nel campo “CIDEMIN”;
- per i contitolari scaduti prima del 2020, sulle pensioni ancora vigenti è stato applicato il codice GP3CK02Z 998.
In tema di trattamenti di famiglia, il pagamento è stato sospeso da gennaio 2020 se sulla pensione del richiedente mancano redditi successivi al 2015, per evitare il pagamento di prestazioni non dovute.
Gli assegni ordinari di invalidità delle gestioni AGO ed ex ENPALS con revisione sanitaria o scadenza triennale nel 2020 sono stati azzerati dal mese successivo alla data prevista; per i Fondi speciali l’azzeramento riguarda il solo Fondo telefonici, mentre per le altre categorie il pagamento è stato localizzato presso la Cassa Sede da gennaio 2020.
Sono inoltre richiamate le modalità di ricostituzione d’ufficio per le pensioni per le quali il rinnovo ha evidenziato variazioni di importo anteriori a gennaio 2020, nonché le pensioni rinnovate con importo pari a zero, per le quali le strutture territoriali devono svolgere verifiche e, se del caso, procedere a ricostituzione o eliminazione.
Gestione pubblica: indennità integrativa speciale, cumuli ed esenzioni
Per la Gestione pubblica, se il trattamento complessivo supera tre volte il trattamento minimo, viene aumentato soltanto l’importo mensile della voce pensione, mentre l’indennità integrativa speciale resta invariata rispetto al 31 dicembre 2019. La circolare indica i codici utilizzati per identificare le diverse situazioni di blocco o abbinamento della perequazione e conferma i blocchi già applicati in base alle precedenti disposizioni legislative.
In presenza di due o più pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, la procedura ha effettuato automaticamente l’abbinamento tra pensione principale e secondaria attribuendo l’incremento in misura proporzionale. Per i casi di cumulo di pensione ai superstiti con redditi del beneficiario, l’importo della pensione indiretta/reversibile è stato adeguato considerando la pensione diretta in pagamento, se di importo maggiore del reddito già presente in banca dati.
Sono richiamate anche:
- la rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario, compresi gli assegni divorzili e di mantenimento disposti dal giudice;
- le istruzioni per l’esenzione fiscale delle vittime del dovere, con rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale addizionale comunale solo per il 2020;
- la detassazione in applicazione di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, con rimborsi limitati alla competenza dell’anno solare 2020.
Prestazioni assistenziali: revisione sanitaria, patologie specifiche e trasformazioni
Per le prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria, la circolare conferma la conservazione dei diritti e il pagamento anche oltre la data di revisione, in applicazione dell’art. 25, comma 6-bis, del d.l. n. 90/2014.
Le indennità per lavoratori affetti da talassemia major, drepanocitosi, talassodrepanocitosi e talassemia intermedia, liquidate come prestazioni INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per il 2020 adeguandole al trattamento minimo.
Quanto alla trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale, il requisito anagrafico è fissato a 67 anni per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022. Le prestazioni vengono ricalcolate dal mese successivo al compimento dell’età prevista per gli aventi diritto, purché siano disponibili i dati reddituali necessari; in mancanza di informazioni aggiornate viene attribuito l’assegno sociale senza gli aumenti previsti dalle leggi n. 448/1998 e n. 488/1999. Le strutture territoriali devono procedere alla ricostituzione delle posizioni prive di dati reddituali.
Prestazioni di accompagnamento a pensione
Le prestazioni di accompagnamento alla pensione ex legge n. 92/2012, identificate dai codici 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27, 128-COOP28, 129-VESO29, 143-APESOCIAL, 198-VESO33 e 199-VESO92, non hanno natura pensionistica e quindi conservano per tutta la durata l’importo stabilito alla decorrenza. Il pagamento è effettuato con disposizione separata anche se il titolare percepisce altre prestazioni previdenziali o assistenziali. Le prestazioni in scadenza nel 2020 sono state azzerate nel mese indicato e la tredicesima, se dovuta, è stata disposta con l’ultima mensilità.
Pagamenti e certificato di pensione 2020
I trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni, le indennità di accompagnamento per invalidi civili e le rendite vitalizie INAIL sono pagati il primo giorno bancabile di ciascun mese; per gennaio il pagamento avviene il secondo giorno bancabile.
La circolare riporta il calendario dei pagamenti 2020 per Poste italiane e istituti di credito, distinguendo anche la data in base alla localizzazione del pagamento. Per i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo si applica la rateazione annuale anticipata; per quelli compresi tra il 2% e il 15% del trattamento minimo si applica la rateazione semestrale anticipata, con arrotondamento dei limiti a 5 euro per difetto.
Infine, il certificato di pensione per il 2020 sarà reso disponibile tra i servizi online del sito istituzionale dell’INPS.
Punti principali
Rivalutazione automatica dei trattamenti previdenziali
Per il 2019 è confermato definitivamente l’indice dell’1,1%, senza conguagli. Per il 2020 l’indice provvisorio è pari allo 0,4% dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio. La perequazione è applicata sul cumulo delle pensioni del soggetto, considerando le posizioni presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni, con esclusione di alcune prestazioni che sono rivalutate singolarmente o non rivalutate per tutta la durata.
Fasce di rivalutazione 2020 e trattamento minimo
La rivalutazione 2020 segue le fasce previste dalla legge n. 145/2018: 100% fino a 3 volte il trattamento minimo, poi 97%, 77%, 52%, 47%, 45% e 40% al crescere dell’importo complessivo. Sono riportati i valori del trattamento minimo al 1° gennaio 2019 e al 1° gennaio 2020, con i rispettivi importi annui e le soglie di garanzia per ciascuna fascia.
Prestazioni speciali: I.I.S. e vittime del terrorismo
Gli indici di rivalutazione si applicano separatamente all’indennità integrativa speciale e alla pensione. Per le pensioni dei soggetti beneficiari della legge n. 206/2004 (vittime del terrorismo e stragi) la rivalutazione avviene sempre singolarmente e, poiché l’indice ordinario 2020 è inferiore all’1,25%, viene applicato l’incremento massimo previsto dall’art. 69 della legge n. 388/2000.
Prestazioni assistenziali e categorie INVCIV
Le pensioni sociali, gli assegni sociali e le prestazioni per mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti seguono gli stessi indici 2019 e 2020. Per le prestazioni INVCIV sono aggiornati i limiti di reddito e gli importi mensili. È inoltre richiamata la rivalutazione dell’1,07% per le indennità e gli assegni accessori delle pensioni privilegiate di prima categoria degli ex dipendenti pubblici.
Gestione fiscale e conguagli
La ritenuta IRPEF e le detrazioni sono calcolate sul soggetto, cioè sull’ammontare complessivo dei trattamenti imponibili. Le richieste di tassazione a maggiore aliquota o di rinuncia alle detrazioni personali devono essere rinnovate ogni anno. Sono disciplinati i conguagli fiscali a debito per il 2019, le modalità di trattenuta delle addizionali regionali e comunali, e l’esenzione fiscale per i superstiti orfani oltre 1.000 euro.
Riduzione delle pensioni elevate
La circolare richiama la verifica a consuntivo per il 2019 della riduzione delle pensioni di importo elevato e indica che i relativi conguagli saranno recuperati o rimborsati da febbraio 2020. Per il 2020 sono riportate le fasce di riduzione, con esenzione fino a 100.160 euro annui e percentuali crescenti fino al 40% oltre 500.800 euro.
Gestione delle pensioni delle gestioni private e pubbliche
Per le gestioni private e pubbliche sono descritte le ricostituzioni d’ufficio, la rivalutazione delle quote spettanti ad altro beneficiario, la gestione dei superstiti con contitolari scaduti, la sospensione dei trattamenti di famiglia in assenza di redditi, l’azzeramento di assegni ordinari di invalidità in scadenza, e le regole specifiche sull’indennità integrativa speciale nella Gestione pubblica, inclusi i codici informatici di blocco o abbinamento.
Prestazioni assistenziali, accompagnamento a pensione e pagamenti
Sono confermati i pagamenti delle prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria, la rivalutazione delle indennità per talassemia e altre patologie al trattamento minimo, e la trasformazione in assegno sociale al compimento dei 67 anni, con verifiche reddituali a cura delle strutture territoriali. Le prestazioni di accompagnamento a pensione non sono rivalutate e, se in scadenza nel 2020, vengono azzerate nel mese indicato. La circolare chiude con il calendario dei pagamenti 2020 e con le regole per pagamenti annuali e semestrali, oltre all’indicazione della disponibilità del certificato di pensione online.
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