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Circolare

Circolare numero 156 del 18-12-2019

Si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’ASSOCIAZIONE TERZIARIO ESERCENTI COMMERCIANTI ARTIGIANI E AGRICOLTORI (ATECA), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 7 novembre 2019 tra INPS e l’Organizzazione sindacale ATECA per la riscossione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni temporanee. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di presentazione e conservazione, le regole per revoca e nuova delega, la misura dei contributi, la gestione dei dati, i rapporti finanziari e i costi del servizio, oltre alle clausole di salvaguardia, recesso/risoluzione e alle istruzioni contabili con i relativi codici e conti.

Convenzione INPS-ATECA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-ATECA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

La circolare disciplina la convenzione stipulata il 7 novembre 2019 tra INPS e l’Organizzazione sindacale ATECA per la riscossione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni temporanee. Il documento illustra i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità operative di acquisizione, conservazione e revoca, la misura dei contributi, i flussi informativi tra Istituto e Organizzazione, i profili finanziari e contabili, nonché le clausole di salvaguardia e le ipotesi di recesso o risoluzione della convenzione.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata stipulata sulla base dello schema approvato con determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018 e ha validità fino al 31 dicembre 2021. È previsto il rinnovo su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale, da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di tale richiesta, la convenzione cessa di essere valida ed efficace alla scadenza e l’Istituto interrompe l’esecuzione del servizio di riscossione senza necessità di ulteriori comunicazioni. Resta salva la facoltà di entrambe le parti di recedere con apposita comunicazione scritta da inviare all’altra parte tramite PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione, possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi mediante delega personale volontaria i beneficiari dei trattamenti di mobilità in corso di pagamento, della NASpI, dell’ASDI, della DIS-COLL, della disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega redatta sul modulo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono essere indicati espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, relativo al Codice in materia di protezione dei dati personali e all’adeguamento al regolamento (UE) 2016/679.

La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. La delega alla riscossione deve inoltre indicare la sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta.

Presentazione, allegati e conservazione della documentazione

La delega è contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione e deve essere firmata dal delegante con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità. Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno, l’Organizzazione sindacale può presentare la delega anche in un momento successivo alla richiesta della prestazione, secondo le specifiche modalità indicate dall’Istituto, sempre allegando la copia del documento d’identità valido del delegante.

L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità fino alla prescrizione ordinaria, nel rispetto della normativa in materia di conservazione sostitutiva. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, integrità e immodificabilità del contenuto, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la documentazione pertinente.

Revoca della delega e nuova adesione

Il rapporto associativo è esclusivamente tra associato e Organizzazione sindacale; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Organizzazione. Tuttavia, l’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla lavorazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione competente. Se perviene una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega verso altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e dei documenti di identità del revocante.

L’Organizzazione che riceve contestualmente revoca e nuova delega deve conservare entrambi gli originali, insieme alla copia del documento d’identità, secondo le stesse regole previste per la delega. Per le integrazioni salariali pagate direttamente dall’INPS, revoca e/o nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che le comunica all’Istituto e conserva gli originali.

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale, indicato nel testo della delega, è determinato in percentuale sull’importo lordo della prestazione:

  • 3% per NASpI;
  • 1% per DIS-COLL;
  • 1% per CIG;
  • 1% per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.

Dati messi a disposizione dall’INPS

Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione.

Sempre tramite la medesima applicazione, l’Istituto invia anche le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. La consultazione e il prelevamento dei dati devono avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza stabilite dall’INPS e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale.

L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese previste dall’articolo 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Il pagamento avviene con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, dal 1° gennaio 2018 è previsto il costo di gestione delega pari a 0,45 euro, a carico dell’Organizzazione sindacale, la quale sopporta anche ogni altro onere inerente alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso collegate. L’Organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti soccombente in giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione, anche nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Qualora l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso e risoluzione della convenzione

La convenzione riconosce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge in capo all’Organizzazione sottoscrivente oppure quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione secondo l’articolo 13.

Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente all’Organizzazione la propria intenzione. Quest’ultima ha 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per inviare osservazioni e documentazione. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica il recesso unilaterale, con indicazione delle ragioni del mancato accoglimento, oppure la decisione di non procedere al recesso se accoglie le osservazioni.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei casi in cui sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione oppure emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto da parte dell’Organizzazione. La risoluzione opera quando l’INPS comunica all’Organizzazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Codice INPS e contabilità

Il codice INPS assegnato alla convenzione è 10 32. Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti a favore di ATECA sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25728, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto dell’Organizzazione;
  • GPA35728, per l’accreditamento all’Organizzazione dei contributi associativi trattenuti;
  • GPA11728, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare all’Organizzazione, devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse a favore dell’Organizzazione sono effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e le contestuali rilevazioni contabili. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Ambito della convenzione e durata

La convenzione tra INPS e ATECA è stata sottoscritta il 7 novembre 2019 sulla base dello schema approvato con determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. Ha durata fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale da trasmettere via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente; resta comunque possibile il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono versare i contributi associativi mediante delega personale volontaria i beneficiari di trattamenti di mobilità in pagamento, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

La trattenuta è autorizzata tramite trasmissione telematica di una delega all’INPS, redatta sul modulo predisposto dall’Istituto e contenente la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. La delega deve essere firmata dal titolare della prestazione e accompagnata dagli estremi di un documento di identità valido. La sigla dell’Organizzazione sindacale deve risultare nella delega contenuta nel modello INPS di richiesta prestazione; per prestazioni temporanee di durata superiore all’anno, la delega può essere presentata anche successivamente, secondo le modalità indicate dall’Istituto, allegando il documento d’identità del delegante.

Conservazione documentale e ruolo del datore di lavoro

L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità fino ai termini ordinari di prescrizione, nel rispetto delle regole di conservazione sostitutiva e dei requisiti di identificazione, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la documentazione relativa.

Revoca della delega e nuova delega

L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la trattenuta della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi del documento di identità. La nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già attiva per altra organizzazione. L’Organizzazione che riceve revoca e nuova delega deve conservare entrambi gli originali con la copia del documento d’identità; nei casi di integrazione salariale pagata direttamente dall’INPS, la revoca e/o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede alla comunicazione all’Istituto e alla conservazione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è commisurato all’importo lordo della prestazione nella misura del 3% per NASpI, dell’1% per DIS-COLL, dell’1% per CIG e dell’1% per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.

Flussi informativi e consultazione dati

Nell’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione sono inviate anche le fatture per il costo dei servizi e le comunicazioni inerenti la convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

I versamenti delle quote associative e le spese del servizio sono regolati dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gestiti a livello centrale. L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute, dedotte le spese e le eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Il costo del servizio di gestione della delega è pari a 0,45 euro, fissato con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, e resta a carico dell’Organizzazione sindacale, insieme a ogni altro onere inerente alla convenzione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

Dalla convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e Organizzazione sindacale. L’Organizzazione esonera l’Istituto da responsabilità per controversie sul rilascio della delega e, se soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se relativi a pignoramenti già in corso o eseguiti alla data della stipula. Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve rimborsare le spese legali sostenute, nei limiti della normativa sui compensi professionali.

Recesso, risoluzione e comunicazioni

L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’Organizzazione, o se intervengono norme che impediscano la revisione/integrazione della convenzione. Prima del recesso l’Istituto comunica motivatamente la volontà di recedere; l’Organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni documentate; nei 30 giorni successivi l’INPS decide se confermare o meno il recesso. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se norme sopravvenute ne rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è 10 32. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25728 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35728 per l’accredito all’Organizzazione, GPA11728 per la rilevazione del debito verso ATECA e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. Le rimesse sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato e rilevazione contabile; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

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