Circolare numero 148 del 12-12-2019
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei cinque mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo l’evento del parto, così come disposto dal comma 1.1 dell’articolo 16 del D.lgs n. 151/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per la facoltà, introdotta dalla legge di bilancio 2019, di fruire del congedo di maternità interamente dopo il parto entro i cinque mesi successivi, previa attestazione medica di assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro. Vengono disciplinati documentazione, termini di presentazione, casi di incompatibilità o sospensione, effetti di parto prematuro o malattia, rapporti part-time, paternità e applicazione anche alle iscritte alla Gestione separata. Sono inoltre chiarite le modalità di domanda telematica e di trasmissione della documentazione sanitaria.
Congedo di maternità/paternità fruibile interamente dopo il parto e istruzioni operative
Congedo di maternità fruibile esclusivamente dopo il parto: istruzioni operative
La circolare illustra la disciplina applicativa della facoltà, introdotta dall’articolo 1, comma 485, della legge n. 145/2018, di fruire del congedo di maternità interamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi, in alternativa alla modalità ordinaria ante e post partum prevista dall’articolo 16 del D.lgs. n. 151/2001. L’Istituto chiarisce requisiti, limiti, effetti sui trattamenti economici e casi di incompatibilità, con estensione della disciplina anche alle iscritte alla Gestione separata.
Quadro normativo e portata dell’opzione
L’articolo 16, comma 1.1, del D.lgs. n. 151/2001 riconosce alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, per i cinque mesi successivi, a condizione che un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato e, ove presente, il medico competente attestino che tale scelta non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La circolare specifica che si tratta di un’alternativa alla fruizione ordinaria del congedo di maternità e che, una volta esercitata, comporta l’astensione dal lavoro per i cinque mesi successivi alla data del parto, a prescindere dal fatto che il parto avvenga prima, in coincidenza o dopo la data presunta.
Documentazione sanitaria necessaria
Per esercitare validamente l’opzione, la lavoratrice deve acquisire la documentazione sanitaria nel corso del settimo mese di gravidanza. Le attestazioni devono espressamente confermare l’assenza di pregiudizio alla salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto, qualora questo avvenga successivamente.
Le certificazioni devono essere prodotte:
- al datore di lavoro;
- all’INPS;
- entro la fine del settimo mese di gestazione, salvo il caso di flessibilità disciplinato dall’articolo 20 del D.lgs. n. 151/2001.
La circolare precisa che, se la documentazione è trasmessa all’INPS oltre il termine, deve comunque essere stata redatta nel corso del settimo mese di gravidanza. Inoltre, l’attestazione non deve indicare una data precisa del parto, ma può riportare una formula generica fino all’evento del parto.
Fruizione del congedo dopo il parto e casi particolari
L’opzione consente di collocare tutti i cinque mesi di congedo a partire dal giorno successivo al parto. Tuttavia, in presenza di un parto anticipato prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione, si applica la disciplina ordinaria dell’articolo 16, comma 1, lettera d), più favorevole alla lavoratrice, che comprende anche i giorni non goduti prima del parto; in tale ipotesi l’opzione eventualmente già esercitata si considera come non effettuata.
La circolare esclude la compatibilità dell’opzione con il rinvio o la sospensione del congedo per ricovero del minore ai sensi dell’articolo 16-bis, poiché ciò non consentirebbe di rispettare il limite dei cinque mesi entro cui fruire del congedo di maternità.
Flessibilità, interdizione e prosecuzione dell’attività lavorativa
Per le lavoratrici che fruiscono della flessibilità ex articolo 20 del D.lgs. n. 151/2001, è possibile proseguire l’attività lavorativa nell’ottavo mese e, nello stesso periodo, scegliere di estendere ulteriormente il lavoro avvalendosi dell’opzione di congedo esclusivamente dopo il parto. In questo caso l’attestazione sanitaria deve essere acquisita entro la fine dell’ottavo mese, e se trasmessa all’INPS oltre tale termine deve comunque essere stata redatta nel settimo o nell’ottavo mese.
La circolare precisa che l’interruzione della flessibilità, volontaria o per fatti sopravvenuti, determina l’inizio del congedo di maternità e rende impossibile esercitare l’opzione post partum.
Quanto all’interdizione dal lavoro:
- l’interdizione per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose è compatibile con l’opzione, purché i motivi cessino prima dell’inizio del congedo ante partum;
- l’interdizione per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli, o per impossibilità di adibizione ad altre mansioni, non è compatibile con la facoltà di lavorare fino al parto.
Malattia sopravvenuta prima del parto
Se insorge una malattia prima dell’evento del parto, la lavoratrice non può più avvalersi dell’opzione, perché il processo morboso fa venire meno il presupposto dell’assenza di pregiudizio alla salute.
La circolare chiarisce che:
- il certificato di malattia non produce effetti ai fini della tutela previdenziale della malattia, pur conservando effetti giuridici e medico-legali;
- dal giorno di insorgenza della malattia inizia il periodo di congedo di maternità;
- i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima si aggiungono al congedo di maternità dopo il parto.
Sono riportati esempi applicativi che distinguono i casi in cui la malattia insorge prima della data presunta o dopo la stessa, nonché il caso di parto anticipato con successiva malattia, ai fini della determinazione della durata complessiva del congedo e dei giorni indennizzabili.
Rinuncia all’opzione e effetti economici
La rinuncia alla facoltà di astensione solo dopo il parto è possibile soltanto prima dell’inizio del periodo di congedo ante partum, cioè prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza. Se la lavoratrice manifesta successivamente la volontà di non avvalersene più, anche implicitamente, ad esempio presentando una nuova domanda di maternità, il congedo indennizzabile torna a essere calcolato secondo il regime ordinario di due mesi prima e tre mesi dopo il parto.
I periodi ante partum già lavorati prima della rinuncia restano computati come maternità ma non sono indennizzati, perché la lavoratrice ha continuato a prestare attività lavorativa e riceve la retribuzione dal datore di lavoro. Restano invece indennizzati i periodi successivi alla rinuncia e i tre mesi post partum.
Lavoro a tempo parziale
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, l’indennità di maternità è riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, secondo le indicazioni già fornite dall’Istituto. La circolare richiama la distinzione tra part-time verticale o misto, per i quali opera un riproporzionamento specifico, e part-time orizzontale, nel quale il trattamento è già rapportato alla retribuzione ridotta.
L’indennità è erogabile per l’intero periodo di maternità anche quando il congedo cada, in tutto o in parte, in una pausa lavorativa. Ne consegue che la documentazione sanitaria di cui al paragrafo 1.1 può non essere trasmessa all’INPS solo se, fino al parto, non vi siano riprese lavorative.
In presenza di più rapporti di lavoro part-time, l’opzione deve essere esercitata per tutti i rapporti in essere. Se su uno dei rapporti è stata disposta l’interdizione ex articolo 17, comma 2, lettere b) e c), non è possibile avvalersi dell’opzione sugli altri rapporti.
Paternità
La circolare conferma che, in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del bambino o affidamento esclusivo al padre, il padre ha diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua spettante alla lavoratrice. Ciò vale anche nel caso in cui la madre abbia scelto di fruire del congedo esclusivamente dopo il parto.
La medesima regola è richiamata anche per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, ai quali spetta l’indennità di paternità per il periodo residuo di maternità.
Applicazione alle iscritte alla Gestione separata
La facoltà di fruire del congedo solo dopo il parto è estesa anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, poiché l’articolo 64 del D.lgs. n. 151/2001 stabilisce che la tutela della maternità avviene con le forme previste per il lavoro dipendente.
Per queste lavoratrici:
- la documentazione sanitaria va prodotta al committente e non all’INPS;
- la comunicazione all’INPS è necessaria ai soli fini dell’indennità;
- la scelta deve essere comunicata prima dell’inizio dell’ottavo mese, per consentire l’individuazione del periodo di riferimento contributivo, pari ai dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto.
In caso di malattia prima del parto, si applicano le stesse regole previste per le lavoratrici dipendenti: dal primo giorno di malattia decorre il periodo indennizzabile di maternità e i periodi antecedenti si aggiungono al congedo post partum. Anche per le iscritte alla Gestione separata, la flessibilità ex articolo 20 consente di prolungare l’attività lavorativa nell’ottavo mese, secondo la disciplina già vista, ma senza obbligo di invio della certificazione all’INPS, che resta da produrre al committente.
Presentazione della domanda e trasmissione dei documenti
La scelta di avvalersi della facoltà deve essere indicata nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando l’apposita opzione. La domanda deve essere presentata:
- prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto;
- comunque non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto;
- esclusivamente per via telematica, tramite sito istituzionale con PIN dispositivo, Patronato o Contact center.
La documentazione medico-sanitaria va presentata in originale presso la Struttura territoriale oppure inviata con raccomandata, in plico chiuso recante la dicitura "Contiene dati sensibili". Le Strutture territoriali devono attenersi alle istruzioni sulla gestione dei dati sensibili richiamate dalla circolare n. 123/2015.
Punti principali
Introduzione della nuova opzione di congedo post partum
L’articolo 16, comma 1.1, del D.lgs. 151/2001, come modificato dalla legge n. 145/2018, consente alle lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, per tutti i cinque mesi successivi, in alternativa alla fruizione ordinaria ante e post partum. La facoltà è subordinata a specifiche attestazioni sanitarie e si applica dal 1° gennaio 2019.
Documentazione sanitaria e termini
Per esercitare l’opzione è necessario che il medico specialista del SSN o convenzionato e, ove presente, il medico competente attestino che la scelta non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La documentazione va acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza e prodotta al datore di lavoro e all’INPS entro la fine del settimo mese, salvo i casi di flessibilità, per i quali è ammessa la produzione entro la fine dell’ottavo mese. Se presentata all’INPS oltre i termini, deve comunque essere stata redatta nel mese corretto di gravidanza.
Casi particolari: parto prematuro, malattia, flessibilità e interdizione
Se il parto avviene prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione, si applica la disciplina più favorevole del comma 1, lettera d), e l’opzione post partum si considera come non esercitata. La sospensione o il rinvio del congedo per ricovero del minore è incompatibile con la nuova facoltà, perché impedirebbe di restare entro il limite dei cinque mesi. La flessibilità ex art. 20 è compatibile solo se la lavoratrice mantiene i requisiti e può decidere, nell’ottavo mese, di estendere la lavorazione fino al parto; l’interruzione della flessibilità fa iniziare il congedo ordinario e preclude l’opzione. L’interdizione per gravi complicanze della gravidanza è compatibile solo se cessa prima dell’inizio del congedo ante partum; non lo è l’interdizione per condizioni lavorative o ambientali sfavorevoli. L’insorgenza di malattia prima del parto fa cessare l’opzione e fa iniziare il congedo di maternità dal primo giorno di malattia.
Effetti su indennità, part-time e rinuncia
Se la lavoratrice rinuncia all’opzione dopo l’inizio del periodo ante partum, il congedo indennizzabile torna a essere calcolato secondo le regole ordinarie; i periodi già lavorati restano computati come maternità ma non indennizzati, perché coperti da retribuzione ordinaria. Per il part-time, l’indennità è riproporzionata secondo le regole già vigenti; nei casi di rapporti part-time multipli l’opzione deve riguardare tutti i rapporti in essere. La certificazione può non essere prodotta all’INPS solo se non vi sono riprese di lavoro fino al parto.
Estensione alla Gestione separata e paternità
La facoltà è riconosciuta anche alle iscritte alla Gestione separata, in quanto la tutela segue le forme del lavoro dipendente; in questo caso la documentazione sanitaria va prodotta al committente e la comunicazione all’INPS serve ai soli fini dell’indennità, per individuare il periodo di riferimento contributivo. In caso di morte, grave infermità, abbandono o affidamento esclusivo al padre, il padre lavoratore dipendente o iscritto alla Gestione separata ha diritto al congedo o all’indennità di paternità per l’intera durata residua spettante alla madre, anche se la madre ha scelto il congedo solo dopo il parto.
Domanda e trasmissione dei documenti
La scelta dell’opzione va indicata nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica casella. La domanda deve essere presentata prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto e comunque non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. La documentazione sanitaria deve essere consegnata in originale allo sportello della struttura territoriale oppure inviata con raccomandata in plico chiuso recante la dicitura "Contiene dati sensibili".
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