Sentenza del 08/06/2015 n. 5494 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Imposta sul reddito - IRPEF - presupposto soggettivo e oggettivo - Corporazione piloti del Porto di Napoli - Natura associativa del rapporto - Esclusione dall'attività lavorativa nel rapporto di pilotaggio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui erano state richieste IRPEF, addizionali regionali e comunali, sanzioni e interessi per complessivi euro 15.575,04. L'accertamento riguardava somme percepite come corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici della corporazione, non indicate in busta paga né dichiarate. Il ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'accertamento per omessa notificazione dell'atto presupposto, carenza di motivazione, duplicazione della pretesa e, soprattutto, perché tali somme non costituivano reddito da lavoro dipendente. Il rapporto tra pilota e corporazione avrebbe infatti natura associativa e non subordinata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto validi i vizi formali dell'accertamento, compresa la motivazione per relationem, ma ha escluso nel merito che il rapporto tra pilota e corporazione fosse di lavoro subordinato. La prestazione di pilotaggio comporta partecipazione al rischio d'impresa, comproprietà pro quota dei mezzi destinati al servizio e percezione dei compensi solo in presenza di un saldo attivo dopo le spese di gestione. Pertanto, gli emolumenti per il godimento dei mezzi nautici non potevano essere qualificati e tassati come redditi da lavoro dipendente. L'avviso di accertamento è stato annullato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della particolarità della controversia e dell'esito difforme nei due gradi di merito.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973, artt. 38 e 41-bis
Disciplinano, rispettivamente, l'accertamento sintetico e l'accertamento parziale; nel caso concreto l'avviso è stato ritenuto formalmente legittimo, ma annullato per insussistenza del presupposto impositivo qualificato dall'Agenzia.
Codice della navigazione, artt. 86-92
Le disposizioni sul servizio di pilotaggio, considerate insieme alle norme regolamentari, evidenziano la particolare struttura del rapporto tra pilota e corporazione e la sua natura associativa, incompatibile con la qualificazione automatica come lavoro subordinato.
Codice della navigazione, art. 120, comma 3
È richiamato in relazione al corrispettivo dovuto per l'utilizzo dei mezzi nautici della corporazione, ma tale corrispettivo non viene considerato, per ciò solo, una componente della retribuzione da lavoro dipendente.
Regolamento per la navigazione marittima, artt. 100-107, 110-129 e 125-127
Le norme regolamentari disciplinano contenuto, modalità di svolgimento, costituzione e controllo dell'attività di pilotaggio, confermando la partecipazione del pilota al rischio dell'organizzazione e l'assenza dei caratteri tipici della subordinazione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7533 del 16 dicembre 1986
Il rapporto fra il pilota e la corporazione di appartenenza ha natura associativa ed esula dall'ambito del lavoro subordinato.
Il rapporto di pilotaggio non è lavoro subordinato quando il pilota partecipa alla struttura associativa, al rischio d'impresa e alla gestione dei mezzi e dei compensi. Di conseguenza, gli emolumenti percepiti non possono essere tassati come reddito di lavoro dipendente, ferma restando la possibile rilevanza fiscale secondo una diversa categoria reddituale.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un compenso dipende dalla natura giuridica effettiva del rapporto e non dalla mera circostanza che il pagamento sia collegato allo svolgimento di un'attività lavorativa.
- La partecipazione al rischio d'impresa, la comproprietà dei beni strumentali e la variabilità dei compensi in funzione del risultato economico sono elementi incompatibili, in linea generale, con il lavoro subordinato.
- Un compenso escluso dalla categoria del lavoro dipendente non è necessariamente non imponibile: può dover essere assoggettato a tassazione secondo una diversa qualificazione reddituale, da individuare sulla base della normativa applicabile.
- La motivazione per relationem di un avviso tributario può essere valida se l'atto richiama in modo sufficientemente analitico gli elementi dell'accertamento presupposto e consente al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
- La mancata notifica al contribuente dell'atto emesso nei confronti di un soggetto diverso non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento personale, purché l'avviso contenga o renda conoscibili gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa.
- Il principio affermato è specifico del particolare rapporto di pilotaggio disciplinato dalla normativa della navigazione e non può essere applicato automaticamente a ogni rapporto associativo o a ogni compenso collegato all'utilizzo di beni strumentali.
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