Cassazione Penale, Ordinanza n. 26960/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado all'esito di giudizio abbreviato e poi con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Bologna limitatamente alla ricettazione. Il difensore ha dedotto un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. censurando il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto prevista per la ricettazione, sostenendo che il bene ricettato avesse un valore esiguo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile e non specifico, perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla motivazione impugnata. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente e applicato correttamente il principio secondo cui il valore del bene è solo uno degli indici rilevanti per la particolare tenuità del fatto in materia di ricettazione. Quanto agli altri reati contestati e definitivamente confermati, non essendo stati oggetto di impugnazione, l'affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia d'appello, che aveva confermato la responsabilità per concorso in rapina, lesioni personali volontarie e ricettazione, resta quindi ferma; in particolare, la doglianza sulla sola ricettazione è stata ritenuta priva di specificità e infondata, mentre gli altri capi non impugnati sono divenuti irrevocabili.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il motivo di ricorso per cassazione dedotto come vizio di motivazione deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di censure già respinte in appello non è idonea a fondare un ricorso ammissibile.
art. 648, comma 4, c.p.
[in realtà comma 4 – ndr.]
in tema di ricettazione, l'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva; il valore del bene ricettato è elemento concorrente solo sussidiario e, se non esiguo, esclude la tenuità, mentre se esiguo occorre apprezzare anche gli ulteriori parametri dell'art. 133 c.p.
art. 133 c.p.
i criteri di cui all'art. 133 c.p. rilevano, per la particolare tenuità del fatto in materia di ricettazione, sotto il profilo oggettivo dell'entità del profitto e sotto quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre, senza autonoma critica, le stesse argomentazioni già sottoposte al giudice di appello e da questi disattese.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto in tema di ricettazione non può essere fondata sul solo valore del bene, che opera come indice sussidiario: se il valore non è esiguo la tenuità è esclusa; se il valore è esiguo occorre comunque verificare gli ulteriori parametri dell'art. 133 c.p., relativi al profitto e alla capacità a delinquere.
- Le censure che non investono tutti i capi autonomamente decisivi della decisione non incidono sulle statuizioni non impugnate, le quali diventano irrevocabili.
Come è indicizzato
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