Cassazione Penale, Sentenza n. 06661/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il motivo di ricorso ritenendolo fondato. Viene annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Decisione adottata e resa con formula 'Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione'. Così deciso il 28 gennaio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato indicato agli artt. 624 e successivi del codice penale. Denunzia la violazione e/o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 157 c.p. e all'art. 129 c.p.p.: in particolare sostiene che non è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del reato, riqualificato in base agli artt. 624-625, primo comma, n. 7) c.p., commesso il 7 gennaio 2017, e che il termine di prescrizione è quindi scaduto il 7 luglio 2024, prima della sentenza di appello, senza che siano intervenute sospensioni del termine.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile questo motivo di cassazione per violazione di legge penale: esso consente l'annullamento quando la decisione impugnata abbia erroneamente applicato o omesso di applicare norme penali rilevanti (qui per non aver dichiarato l'estinzione per prescrizione).
art. 157, codice penale
L'art. 157 riguarda l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte lo ha interpretato nel senso che, a seguito della corretta riqualificazione del reato agli artt. 624-625 c.p., il termine prescrizionale deve essere computato conseguentemente e, essendo scaduto il 7 luglio 2024, il reato risulta estinto.
art. 129, codice di procedura penale
Richiamato in relazione alle regole di computo e alle eventuali sospensioni/interruzioni del procedimento che incidono sul termine di prescrizione; la Corte ha ritenuto che non risultino sospensioni che abbiano impedito lo spirare del termine prescrizionale.
art. 624 codice penale
L'articolo è la fattispecie penalmente accertata in primo grado e confermata in appello prima della cassazione; la successiva riqualificazione con l'art. 625 ha reso necessario ricalcolare il termine prescrizionale.
art. 625, primo comma, n. 7), codice penale
art. 625, primo comma, n. 7) c.p.
L'aggravante/riqualificazione prevista da questo articolo è stata applicata ai fini della determinazione della natura e della pena del reato, incidendo sul termine della prescrizione che la Corte ha ritenuto scaduto.
Massime di principio
- Verificare sempre se la fattispecie sia stata correttamente qualificata: una diversa qualificazione (o riqualificazione) può modificare il termine di prescrizione e quindi l'esito del processo.
- Calcolare il termine di prescrizione a partire dalla data del fatto e tenere conto di tutte le eventuali sospensioni o interruzioni; se il termine è spirato prima di una decisione d'appello, il reato può essere dichiarato estinto per prescrizione.
- In Cassazione il vizio di applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) è idoneo ad ottenere l'annullamento quando emerge che la sentenza impugnata non ha considerato l'estinzione per prescrizione.
- Quando la Corte di legittimità rileva l'estinzione del reato per prescrizione, può annullare la sentenza senza rinvio e dichiarare l'estinzione, poiché non è più necessaria una nuova valutazione di merito.
- Le parti (difesa e PM) devono documentare e contestare esplicitamente ogni elemento relativo al computo della prescrizione (date, sospensioni, atti interruttivi), perché la valutazione processuale su questi punti è decisiva.
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