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Sentenza

Sentenza n. 543/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Cassino n. 1055/2024 pubbl. il 09/12/2024 RG n. 587/2024 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 1055/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per euro 500,00 e condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 30 dicembre 2025, deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 1055/2024, notificata al Ministero il 25 giugno 2025 ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e successivamente passata in giudicato. La sentenza da eseguire aveva condannato l’amministrazione a riconoscere alla docente il beneficio economico di euro 500,00, mediante attivazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente secondo l’art. 1, comma 121, l. 107/2015, oltre alle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario. Nonostante la definitività del titolo giudiziale, l’amministrazione non aveva corrisposto quanto dovuto né aveva fornito elementi ostativi all’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all’amministrazione e non risultava eseguito. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione, compresa l’attivazione della Carta elettronica e il pagamento di quanto dovuto in base al titolo. Ha previsto che, in caso di persistente inadempimento, l’esecuzione sia curata nei successivi sessanta giorni da un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o in un funzionario delegato, da insediare su richiesta della ricorrente. Il compenso del commissario, liquidato provvisoriamente in euro 1.000,00 salvo conguaglio, è posto a carico del Ministero. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione sostanziale richiamata dal titolo giudiziale per il riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È richiamato quale base normativa della notificazione della sentenza all’amministrazione resistente prima dell’attivazione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all’amministrazione e contenente un obbligo di facere o di pagamento, legittima l’interessato a proporre ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati la definitività del titolo e il persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice può assegnare un termine per l’esecuzione e predeterminare l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato già nella sentenza di ottemperanza, con previsione del suo insediamento su sollecitazione della parte interessata dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione.
  • Le spese e il compenso dell’attività commissariale possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente, quale conseguenza della mancata esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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