Cassazione Penale, Sentenza n. 32416/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di riesame personale avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per fatti contestati come furto aggravato (con uso di mezzi fraudolenti e destrezza) e, in stato di libertà, truffa. Deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata riqualificazione della condotta in truffa (o sostituzione di persona), sostenendo che la merce sarebbe stata consegnata volontariamente ai falsi corrieri per effetto del raggiro; contestava l'attendibilità e la coerenza delle dichiarazioni dei dipendenti della vittima e evidenziava l'illogicità di alcune risultanze; (2) carenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p., chiedendo misura meno afflittiva anche alla luce di una presunta ammissione di responsabilità per fatti precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale del riesame e la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo della misura cautelare, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sugli elementi indiziari in sede cautelare. La Corte ha condiviso la qualificazione dei fatti come furto aggravato (uso di mezzi fraudolenti e destrezza) alla luce delle dichiarazioni dei testi, delle riprese video e del tracciamento GPS che documentavano la rapidità e le modalità dell'appropriazione della merce; ha inoltre ritenuto sussistenti le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) sulla base della professionalità e organizzazione della condotta, della mobilità sul territorio, delle denunce pregresse e della mancanza di redditi leciti. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo (importo non riportato nel testo fornito); sono stati altresì dati gli avvisi di cui all'art. 94 disp. att. c.1 ter.
Norme richiamate
codice penale, art. 624
Norma sul furto; la Corte ha ritenuto che lo spossessamento della "res" è avvenuto senza consenso della vittima e pertanto si è configurato il furto, non la truffa, in presenza di altri elementi probatori (video, GPS, dichiarazioni).
codice penale, art. 625, nn. 2 e 4
Aggravanti applicate: uso di mezzi fraudolenti (presentarsi come corrieri e contraffazione di targa) e il fatto commesso con destrezza (azione fulminea); la Corte ha ritenuto provate entrambe le aggravanti.
codice penale, art. 640
Norma sulla truffa; la Corte ricorda il discrimine giurisprudenziale tra truffa e furto: la truffa sussiste quando vi è trasferimento del possesso per consenso, seppur viziato; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non vi sia stato tale consenso valido.
codice penale, art. 494
Norma sulla sostituzione di persona; citata come possibile ipotesi alternativa evocata dalla difesa, ma non ritenuta applicabile alla ricostruzione ritenuta più probabile dai giudici del merito.
codice penale, art. 110
Principio del concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la responsabilità congiunta degli indagati.
codice penale, art. 99
Recidiva; rilevata con riferimento a uno dei correi (Calvanese) e considerata nel giudizio prognostico sulle esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 274
Prevede tra le esigenze cautelari il pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede una valutazione prognostica basata su elementi soggettivi e oggettivi e ha ritenuto sussistenti tali esigenze nel caso concreto.
codice di procedura penale, art. 273 (richiamo all'art. 192 c.p.p.)
La Corte ha evidenziato che in sede cautelare la nozione di gravità indiziaria richiede un grado di probabilità qualificata e non la precisione e concordanza degli indizi richiesta per il giudizio di merito (art. 192, comma 2): ciò limita il sindacato di legittimità sulla valutazione degli indizi.
disposizioni attuative c.p.p., art. 173, comma 1
Richiama i limiti procedurali nella deduzione dei motivi in materia cautelare; il ricorrente ha prodotto i motivi nei limiti richiesti da tale norma.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione.
disposizioni attuative c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Prevede gli avvisi da dare al condannato; la Corte ha disposto la loro emissione.
Massime di principio
- Distinzione furto vs truffa: se il possesso della cosa viene trasferito con il consenso (anche viziato) può essere truffa; se invece vi è spossessamento senza consenso (anche grazie a un raggiro) può configurarsi il furto aggravato — la valutazione dipende dalla prova e dalle circostanze concrete.
- In sede di impugnazione di misure cautelari la Corte di Cassazione non può rivedere liberamente la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito: è ammesso il controllo solo per violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione che emergano 'prima facie' dal testo del provvedimento.
- Lo standard probatorio richiesto per la misura cautelare (gravi indizi/qualificata probabilità) è meno rigoroso di quello richiesto per la condanna definitiva (precisione e concordanza degli indizi); pertanto elementi come video, tracciamento GPS e dichiarazioni convergenti possono bastare a fondare la custodia cautelare.
- Per dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) il difensore deve contestare in modo preciso e motivato la valutazione prognostica del giudice, fornendo elementi concreti sul mutamento delle condizioni soggettive o ambientali; mere argomentazioni generiche risultano inefficaci.
- L'uso combinato di mezzi probatori oggettivi (videosorveglianza, tracciamento GPS) e dichiarazioni testimoniali aumenta la solidità del quadro indiziario in sede cautelare e limita il successo di censure difensive basate su ricostruzioni alternative dei fatti.
- La presenza di condotte organizzate, ripetute segnalazioni/denunce a carico degli indagati, mobilità territoriale e canali per lo smaltimento della refurtiva sono elementi rilevanti che possono giustificare la sussistenza del pericolo di reiterazione.
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