Cassazione Penale, Ordinanza n. 34223/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza del 27 gennaio 2026 della Corte d'appello di Reggio Calabria, relativa al delitto di favoreggiamento personale del latitante previsto dall'art. 390 c.p. I ricorsi, identici nei motivi salvo la diversa relazione di ciascun imputato con la persona favorita, deducevano: 1) omessa motivazione e mancato esame dei motivi d'appello; 2) insufficienza della motivazione circa la responsabilità, contestando che la presenza insieme al latitante fosse sufficiente a dimostrare il reato; 3) carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La sentenza della Corte d'appello aveva attribuito rilievo, per uno degli imputati, alla disponibilità del casolare in cui era ospitato il latitante e, per l'altro, alle ricetrasmittenti trovate sul suo veicolo, oltre che ad ulteriori elementi logici. In relazione alla pena, aveva considerato la gravità della condotta e il profilo criminale della persona favorita, osservando che la pena era inferiore alla media e alla mediana edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato e affrontato i motivi d'appello. Anche il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato: la motivazione sulla responsabilità non si basava soltanto sulla compresenza con il latitante, ma anche su ulteriori elementi specifici riferiti a ciascun imputato e su elementi logici. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva valorizzato elementi pertinenti e spiegato che la pena era sotto la media e la mediana edittale. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo esclusa la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità. Il dispositivo riportato nel testo si interrompe dopo la formula «P.Q.M.» e non contiene ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
art. 390 c.p.
Letti i ricorsi (RG 6621/26) proposti nell'interesse di Cutrì Benito Antonino e di Delfino Danilo avverso la sentenza in epigrafe (relativa al delitto di cui all'art. 390 cod. pen.);
La disposizione individua il delitto oggetto della decisione; il testo non espone una più specifica interpretazione degli elementi costitutivi della fattispecie.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il motivo che denuncia omessa motivazione o mancato esame dei motivi d'appello quando la decisione impugnata li abbia effettivamente affrontati con argomentazioni giuridiche adeguate.
- La valutazione della responsabilità per favoreggiamento della latitanza può essere sorretta da un insieme di elementi ulteriori rispetto alla mera presenza dell'imputato insieme al latitante, purché la motivazione espliciti il rilievo attribuito agli elementi specifici riferibili alla condotta di ciascun imputato.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio può ritenersi adeguata quando valorizzi elementi pertinenti alla gravità del fatto e dia conto della collocazione della pena rispetto alla media e alla mediana edittale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non sia esclusa la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.
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