Sentenza del 22/08/2023 n. 25015 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Firema Trasporti Spa aveva versato IVA sulla cessione di beni di magazzino che l'Agenzia riteneva invece dovessero essere assoggettati all'imposta di registro come parte di un'unitaria vendita di complesso aziendale. Firema chiedeva il rimborso dell'IVA versata, contestando il rifiuto implicito dell'Ufficio e sostenendo che l'IVA non era mai stata corrisposta dalla cessionaria e quindi non poteva essere restituita, facendo valere il principio di neutralità ed effettività in materia di IVA e il termine di decadenza per il rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto di Firema al rimborso dell'IVA indebitamente versata, stabilendo che il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dalla data di definitività dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria e non dal versamento, quando il cedente non abbia mai ricevuto l'importo a titolo di rivalsa dal cessionario. Pertanto, anche in assenza della restituzione dell'IVA al cessionario (impossibile in questo caso), il cedente ha diritto al rimborso, in linea con i principi di neutralità ed effettività dell'IVA. Le spese processuali sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il termine biennale per la domanda di rimborso dell'IVA non dovuta decorre dalla data del versamento oppure, se successivo, dalla data in cui si verifica il presupposto per la restituzione; nel caso di accertamento in via definitiva della non debenza dell'imposta da parte dell'Amministrazione, il termine decorre dall'avvenuta restituzione al cessionario dell'importo pagato a titolo di rivalsa. Tuttavia, se la restituzione al cessionario è impossibile (perché l'IVA non è mai stata corrisposta), il termine decorre dalla definitività dell'accertamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevedeva un termine di decadenza di due anni per la domanda di rimborso di imposta non dovuta, decorso dal pagamento o dal presupposto per la restituzione, principio recepito e confermato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30-ter.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Disciplina il potere dell'Amministrazione finanziaria di qualificare gli atti negoziali ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, potere esclusivo dell'Amministrazione e non del contribuente.
CGUE, sentenza 15 dicembre 2011, causa C-42710
Il principio di effettività del diritto comunitario impone che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso dell'IVA non dovuta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche dopo la scadenza del termine di decadenza previsto per l'azione di rimborso, purché abbia effettivamente rimborsato l'imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo.
Cassazione civile, n. 19478 del 2016
Il termine di decadenza per il rimborso decorre dalla data del versamento anche se il contribuente non aveva la certezza del diritto al rimborso al momento del versamento.
Massime di principio
- Il diritto al rimborso dell'IVA indebitamente versata sorge di norma dal momento del versamento, salvo casi in cui l'IVA è stata versata su operazioni poi definitivamente accertate dall'Amministrazione come non imponibili, nel qual caso il termine per il rimborso decorre dalla data di tale accertamento definitivo.
- Se il cedente non ha mai ricevuto il pagamento dell'IVA dal cessionario (ovvero l'IVA non è mai stata 'traslata' al cessionario), la condizione della restituzione al cessionario prevista dalla normativa per la decorrenza del termine di rimborso non può essere applicata rigidamente; il diritto al rimborso permane a favore del cedente, in ottemperanza ai principi di neutralità ed effettività dell'IVA.
- Il potere di qualificazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro è esclusivamente dell'Amministrazione fiscale e non del contribuente; pertanto, fino al momento dell'accertamento definitivo, il contribuente non può autonomamente riqualificare l'operazione.
- La giurisprudenza e la normativa nazionali devono essere interpretate in conformità ai principi del diritto europeo, in particolare quelli di neutralità ed effettività dell'IVA, al fine di evitare indebiti arricchimenti dell'erario e garantire la tutela dei diritti dei contribuenti.
- L'azione di rimborso dell'IVA non dovuta deve essere esercitata entro termini di decadenza precisi, ma tali termini possono essere fatti decorrere da eventi diversi dal semplice pagamento quando ciò sia necessario per garantire l'effettività del diritto al rimborso.
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