Cassazione Civile, Ordinanza n. 14029/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Tre fratelli, quali eredi del contraente di una polizza vita e della beneficiaria originaria, hanno agito per ottenere il pagamento dell’indennizzo assicurativo e il risarcimento dei danni. La controversia nasceva dal fatto che la nota informativa della polizza indicava un termine decennale per la prescrizione del diritto alla liquidazione, mentre la disciplina applicabile, per effetto della modifica normativa, prevedeva un termine biennale. Il tribunale aveva riconosciuto solo il risarcimento dei danni per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, ritenendo che la compagnia non avesse informato né il contraente né gli eredi della diversa durata della prescrizione; la corte d’appello, invece, aveva rigettato anche la domanda risarcitoria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 1175, 1375, 1453, 1370 c.c., degli artt. 20, 21, 35 del codice del consumo e dei canoni sull’interpretazione del contratto, sostenendo che la società, avendo predisposto unilateralmente il modulo contrattuale e la clausola informativa, era tenuta a informare sulla modifica normativa e non poteva poi opporre la nullità della clausola da essa stessa predisposta; hanno inoltre censurato l’omessa applicazione della disciplina consumeristica sulle clausole chiare e comprensibili e sulle pratiche commerciali scorrette.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi ritenuti connessi, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi richiamati. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso qualsiasi obbligo informativo o responsabilità della compagnia, poiché non aveva considerato che, in un contratto unilateralmente predisposto, dovevano applicarsi i criteri di interpretazione contro il predisponente, la clausola contrattuale che prevedeva specifici obblighi informativi e la possibile rilevanza, ai fini risarcitori, della pratica commerciale ingannevole consistente nell’inserire una clausola poi ritenuta nulla e nel farvi affidamento il contraente.
Norme richiamate
art. 1175 c.c.
La buona fede oggettiva e la correttezza impongono doveri di lealtà, informazione e salvaguardia dell’interesse altrui, anche al di là di specifiche clausole contrattuali.
art. 1375 c.c.
L’esecuzione del contratto deve essere improntata a buona fede; il debitore deve comportarsi in modo da non frustrare l’affidamento ragionevole della controparte.
art. 1453 c.c.
Richiamato nel ricorso, ma non è la base decisiva della soluzione finale.
art. 1370 c.c.
Nei contratti predisposti da una parte, l’interpretazione in caso di dubbio deve operare contro il predisponente.
art. 35 d.lgs. n. 206 del 2005
Le clausole proposte al consumatore devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile; in caso di dubbio prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.
art. 20 d.lgs. n. 206 del 2005
Una pratica commerciale è scorretta se contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.
art. 21 d.lgs. n. 206 del 2005
È ingannevole la pratica che contiene informazioni non rispondenti al vero o comunque idonee a indurre in errore il consumatore su elementi rilevanti del prodotto o del servizio.
art. 27, comma 15-bis, d.lgs. n. 206 del 2005
Le pratiche commerciali sleali possono fondare tutela giudiziaria, inclusa la richiesta risarcitoria, oltre ai rimedi amministrativi.
art. 2936 c.c.
Richiamato nel ricorso e nella sentenza di merito in relazione alla nullità delle clausole che incidono sulla prescrizione.
art. 2937 c.c.
Richiamato nel ricorso e nella sentenza di merito in relazione alla rinuncia alla prescrizione.
art. 2952 c.c.
Nel caso concreto la prescrizione del diritto all’indennizzo assicurativo era biennale, per effetto della disciplina applicabile.
art. 2 Cost.
La buona fede/correttezza è letta come specificazione dei doveri di solidarietà sociale.
art. 1362 c.c.
Richiamato tra i motivi; l’interpretazione del contratto deve ricostruire la comune intenzione delle parti.
art. 1363 c.c.
Le clausole vanno interpretate nel loro complesso e in correlazione tra loro.
art. 1366 c.c.
L’interpretazione secondo buona fede impedisce letture cavillose e incongruenti con l’affidamento ragionevole.
art. 1369 c.c.
L’interpretazione deve essere coerente con la causa concreta e la funzione pratica del contratto.
art. 1372 c.c.
Il contratto vincola le parti secondo la regola convenzionalmente determinata, da leggere però in coerenza con causa concreta e buona fede.
art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza va commisurata alla natura dell’attività esercitata e allo standard professionale richiesto.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel ricorso tra i motivi assorbiti.
art. 118 c.p.c.
Richiamato nel ricorso per censurare l’insufficienza della motivazione della corte di merito.
Massime di principio
- Nei contratti predisposti unilateralmente da un professionista o da un’impresa, il giudice deve interpretare le clausole non solo secondo il dato letterale, ma anche in coerenza con la causa concreta del rapporto e, in caso di dubbio, in senso sfavorevole al predisponente e favorevole al contraente debole.
- La buona fede oggettiva non si esaurisce in un criterio di esecuzione del contratto, ma impone anche obblighi di informazione e avviso quando ciò sia necessario a salvaguardare l’interesse della controparte senza apprezzabile sacrificio per il debitore.
- L’inserimento in un modulo contrattuale di una clausola nulla o comunque fuorviante, idonea a orientare l’adesione del consumatore, può integrare una pratica commerciale ingannevole e rilevare ai fini della responsabilità risarcitoria del professionista.
- Non è corretto escludere in astratto ogni dovere informativo del professionista sulla base del solo rilievo che il termine di prescrizione è inderogabile: occorre verificare se, nel caso concreto, il comportamento tenuto abbia violato obblighi contrattuali specifici, di correttezza e di protezione dell’affidamento.
- Il sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto riguarda la violazione dei canoni legali di ermeneutica e non la mera ricostruzione della volontà negoziale, ma la cassazione è giustificata quando il giudice di merito omette di applicare criteri interpretativi decisivi o ne fornisce una lettura incoerente con la funzione del contratto.
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