Cassazione Penale, Sentenza n. 20707/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/02/2023 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra il reato di associazione di tipo mafioso e reati 'fine' di omicidio e detenzione/porto d'arma. Il ricorrente sosteneva che sussistessero elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso (omogeneità dei reati, breve arco temporale, medesime modalità esecutive), e contestava il mancato riconoscimento della continuazione con riferimento all'omicidio di Balestrieri (10/04/2014), posto che per il delitto precedente (omicidio di Aversano, 07/08/2013) il vincolo era stato riconosciuto.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che l'istanza difettava di prova circa l'unicità del disegno criminoso: mancava la prova che l'omicidio di Balestrieri fosse stato programmato, anche nelle sue linee essenziali, sin dal momento costitutivo dell'associazione (affiliazione di Carillo risalente a ottobre 2012). La determinazione di uccidere Balestrieri era sorta in conseguenza di eventi successivi (scarcerazione di Balestrieri e sue condotte ostili) e risultava occasionale ed estemporanea, perciò non riconducibile al disegno criminoso originario. La Corte ha pertanto confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla disciplina della continuazione tra reati; applicata dal giudice dell'esecuzione per valutare l'unicità del disegno criminoso e richiede prova della programmazione dei reati nelle linee essenziali sin dall'origine.
art. 575 cod. pen.
Configurazione del delitto di omicidio, utilizzata nella descrizione dei reati contestati.
art. 577 cod. pen.
Circostanze aggravanti del reato di omicidio, richiamate nelle imputazioni (aggravante dell'agevolazione mafiosa).
art. 416-bis cod. pen.
Delitto di associazione di tipo mafioso; rilevante per valutare i rapporti tra reato associativo e reati 'fine' e il principio secondo cui i reati fine devono essere programmati sin dall'origine perché si possa riconoscere la continuazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 (Bonasera)
Giurisprudenza richiamata per indicare gli elementi sintomatici della sussistenza di un medesimo disegno criminoso (vicinanza cronologica, causale, tempo/luogo, modalità, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità delle violazioni).
Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013 (Corigliano)
Principio secondo il quale, con riferimento ai rapporti tra associazione e reati fine, la continuazione è possibile solo se i reati fine sono stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio.
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018 (Lo Giudice)
Giurisprudenza che esclude la continuazione per reati fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze occasionali o non immaginabili al momento iniziale dell'associazione.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e i reati 'fine' occorre provare che questi ultimi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dal momento di costituzione dell'associazione.
- La continuità del disegno criminoso si valuta considerando elementi sintomatici come vicinanza temporale, omogeneità delle modalità, causa e contesto; l'assenza di tali elementi rende difficoltoso il riconoscimento della continuazione.
- Reati 'occasionali' o determinati da eventi successivi (es. comportamenti di terzi, reazioni contingenti) non rientrano in genere nella continuazione con il reato associativo, se non erano prevedibili al momento della formazione del sodalizio.
- Sull'istante gravano prove adeguate della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso; il giudice dell'esecuzione compie una valutazione autonoma e motivata di tale prova.
- In casi analoghi è utile documentare elementi oggettivi di programmazione precoce (piani, ruoli, decisioni prese all'interno dell'associazione) per collegare i reati 'fine' al disegno criminoso originario.
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