Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20707/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 03/02/2023 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra il reato di associazione di tipo mafioso e reati 'fine' di omicidio e detenzione/porto d'arma. Il ricorrente sosteneva che sussistessero elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso (omogeneità dei reati, breve arco temporale, medesime modalità esecutive), e contestava il mancato riconoscimento della continuazione con riferimento all'omicidio di Balestrieri (10/04/2014), posto che per il delitto precedente (omicidio di Aversano, 07/08/2013) il vincolo era stato riconosciuto.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che l'istanza difettava di prova circa l'unicità del disegno criminoso: mancava la prova che l'omicidio di Balestrieri fosse stato programmato, anche nelle sue linee essenziali, sin dal momento costitutivo dell'associazione (affiliazione di Carillo risalente a ottobre 2012). La determinazione di uccidere Balestrieri era sorta in conseguenza di eventi successivi (scarcerazione di Balestrieri e sue condotte ostili) e risultava occasionale ed estemporanea, perciò non riconducibile al disegno criminoso originario. La Corte ha pertanto confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla disciplina della continuazione tra reati; applicata dal giudice dell'esecuzione per valutare l'unicità del disegno criminoso e richiede prova della programmazione dei reati nelle linee essenziali sin dall'origine.

  • art. 575 cod. pen.

    Configurazione del delitto di omicidio, utilizzata nella descrizione dei reati contestati.

  • art. 577 cod. pen.

    Circostanze aggravanti del reato di omicidio, richiamate nelle imputazioni (aggravante dell'agevolazione mafiosa).

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso; rilevante per valutare i rapporti tra reato associativo e reati 'fine' e il principio secondo cui i reati fine devono essere programmati sin dall'origine perché si possa riconoscere la continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 (Bonasera)

    Giurisprudenza richiamata per indicare gli elementi sintomatici della sussistenza di un medesimo disegno criminoso (vicinanza cronologica, causale, tempo/luogo, modalità, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità delle violazioni).

  • Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013 (Corigliano)

    Principio secondo il quale, con riferimento ai rapporti tra associazione e reati fine, la continuazione è possibile solo se i reati fine sono stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio.

  • Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018 (Lo Giudice)

    Giurisprudenza che esclude la continuazione per reati fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze occasionali o non immaginabili al momento iniziale dell'associazione.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e i reati 'fine' occorre provare che questi ultimi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dal momento di costituzione dell'associazione.
  • La continuità del disegno criminoso si valuta considerando elementi sintomatici come vicinanza temporale, omogeneità delle modalità, causa e contesto; l'assenza di tali elementi rende difficoltoso il riconoscimento della continuazione.
  • Reati 'occasionali' o determinati da eventi successivi (es. comportamenti di terzi, reazioni contingenti) non rientrano in genere nella continuazione con il reato associativo, se non erano prevedibili al momento della formazione del sodalizio.
  • Sull'istante gravano prove adeguate della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso; il giudice dell'esecuzione compie una valutazione autonoma e motivata di tale prova.
  • In casi analoghi è utile documentare elementi oggettivi di programmazione precoce (piani, ruoli, decisioni prese all'interno dell'associazione) per collegare i reati 'fine' al disegno criminoso originario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.