Cassazione Penale, Ordinanza n. 32408/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per una contravvenzione edilizia commessa quale committenti di opere realizzate al grezzo in un vecchio fabbricato a due livelli abitativi, con due solai in parte in laterizi e travetti in cemento armato. I motivi di ricorso erano quattro: 1) nullità della sentenza di primo grado per asserito difetto di motivazione; 2) erronea conferma della colpevolezza, deducendo una rivalutazione alternativa delle prove; 3) illegittimità del trattamento sanzionatorio; 4) intervenuta prescrizione del reato al 6 ottobre 2023, dunque prima della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la sentenza di primo grado era motivata; la censura sulla responsabilità tendeva a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità; la pena era stata adeguatamente motivata dai giudici di appello; la prescrizione non era maturata, poiché per il reato contravvenzionale commesso il 6 ottobre 2018 si applicava la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, con maturazione finale indicata al 13 aprile 2026. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, sono state poste a carico dei ricorrenti le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato per ascrivere la condotta a entrambi gli imputati
art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001
norma incriminatrice della contravvenzione edilizia contestata
art. 159 c.p.
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di tale legge
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che deduce difetto di motivazione della sentenza di primo grado quando la Corte di appello abbia dato conto, in modo pertinente, dell'effettiva esistenza di una motivazione sufficiente e coerente con le acquisizioni probatorie.
- Il ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di ricostruzione alternativa dei fatti, quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazioni razionali e non illogiche.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile o infondata quando la Corte territoriale abbia spiegato in modo compiuto le ragioni della congruità della pena, senza vizi logici o giuridici.
- Per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. continua a operare secondo il regime allora vigente, con conseguente calcolo della prescrizione finale anche tenendo conto delle sospensioni intervenute.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32373/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32380/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32381/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32382/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32384/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32386/2025 del 01/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →