Cassazione Civile, Ordinanza n. 00690/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di contratti a tempo determinato stipulati con un insegnante per oltre tre anni consecutivi, seguiti dalla sua stabilizzazione in ruolo ai sensi della L. n. 107 del 2015. La corte d'appello aveva riconosciuto il diritto del docente al computo dell'anzianità lavorativa dal primo contratto, con conseguente inquadramento nel corretto livello stipendiale e condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive, respingendo invece la conversione del rapporto e il risarcimento del danno. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 485, 489 e 569 d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che, una volta intervenuta la stabilizzazione e l'immissione in ruolo, l'anzianità avrebbe dovuto essere calcolata secondo le regole sulla ricostruzione della carriera del servizio pre-ruolo. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la domanda decisa dalla corte territoriale riguardava la perequazione retributiva in pendenza di rapporti a termine, non la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo; ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero. Ha osservato che il giudice di merito aveva deciso su una domanda di trattamento economico durante la successione dei contratti a termine, fondata sulla disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo e sull'assenza di ragioni oggettive giustificatrici, mentre il ricorso censurava la disciplina della ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo, cioè un diverso rapporto e una diversa azione. Per tale difetto di pertinenza rispetto alla decisione impugnata, il motivo è stato giudicato inconferente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite. La Corte ha anche precisato che, trattandosi di Amministrazione dello Stato, non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 485 d.lgs. n. 297/1994
disciplina la ricostruzione della carriera del personale docente dopo l'immissione in ruolo; nel caso è stata ritenuta inconferente rispetto alla domanda di differenze retributive durante il rapporto a termine.
art. 489 d.lgs. n. 297/1994
richiamato dal ricorrente quale norma sulla ricostruzione del servizio pre-ruolo, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie decisa.
art. 569 d.lgs. n. 297/1994
indicata dal ricorrente insieme alle norme sulla ricostruzione della carriera, ma non applicabile alla pretesa azionata nel giudizio definito dalla sentenza impugnata.
clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
fonte del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato; la Corte la richiama per distinguere tra tutela retributiva durante il rapporto a termine e ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo.
art. 526 d.lgs. n. 297/1994
richiamato come base del criterio contrattuale che ancora la retribuzione del personale a termine al trattamento iniziale del personale di ruolo.
art. 1, comma 9, L. n. 107/2015
indicato quale norma in base alla quale il docente era stato stabilizzato e immesso in ruolo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, esonerata dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.
art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
richiamato nel testo come fondamento della parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.
Massime di principio
- La domanda di differenze retributive per anzianità maturata durante una successione di contratti a tempo determinato è distinta, per presupposti e disciplina, dalla domanda di ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo; le due azioni non sono sovrapponibili.
- Quando il giudice di merito decide su una pretesa di perequazione economica in pendenza di rapporto a termine, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale specifica ratio decidendi; è inammissibile il motivo che deduca norme riferite a una diversa azione, come quella di ricostruzione del servizio pre-ruolo dopo la stabilizzazione.
- Nell'ambito del lavoro scolastico, l'anzianità di servizio prestata con contratti a termine può rilevare sia per rivendicare maggiorazioni retributive durante il rapporto a tempo determinato, sia per la successiva ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo, ma si tratta di pretese fondate su elementi costitutivi e regole applicabili diverse.
- La disciplina contrattuale del personale a termine può essere scrutinata in relazione alla clausola di non discriminazione dell'accordo quadro europeo quando comporti mancato rilievo dell'anzianità maturata durante il rapporto; diversa è la verifica richiesta sulla legittimità del parziale abbattimento dell'anzianità operato dal legislatore nella ricostruzione della carriera post-assunzione a tempo indeterminato.
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