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Sentenza

Sentenza n. 469/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro la revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo, nonché la stessa revoca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile, confermata dal Prefetto in sede gerarchica. La Questura aveva fondato il provvedimento su una nota del Commissariato di P.S. di Jesolo, secondo cui l’interessato sarebbe stato autore di vessazioni e violenze fisiche nei confronti della compagna e avrebbe fatto uso saltuario di sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 TULPS, eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e violazione del principio di proporzionalità. In particolare, ha sostenuto che la revoca fosse basata essenzialmente sulla denuncia dell’ex compagna, non adeguatamente verificata, e che la conflittualità tra i due non fosse stata accertata; ha inoltre contestato l’asserito uso di stupefacenti richiamando un esame cui si era volontariamente sottoposto. Ha dedotto che il mero ritiro cautelare delle armi e delle munizioni avrebbe già tutelato l’interesse pubblico e che mancavano accertamenti idonei a dimostrare la perdita dei requisiti di affidabilità e il pericolo di abuso delle armi. Il TAR ha inoltre espunto dal giudizio la memoria di replica del ricorrente, perché priva del presupposto costituito dal deposito di una memoria avversaria cui replicare e comunque tardiva rispetto al termine previsto dall’art. 73 c.p.a.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha premesso che, ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica nel formulare la prognosi sul pericolo di abuso delle armi, ma tale discrezionalità deve fondarsi su elementi concreti, essere preceduta da adeguati accertamenti istruttori e risultare sorretta da una motivazione congrua. La prognosi non deve raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma deve essere assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, tale da rendere il pericolo più probabile che non. Il sindacato giurisdizionale può quindi verificare la consistenza dei fatti posti a base della decisione e la ragionevolezza e proporzionalità dell’inferenza tratta dall’Amministrazione. Nel caso concreto, la revoca era fondata esclusivamente sulla nota del Commissariato, senza che risultasse acquisita la segnalazione o l’eventuale querela dell’ex compagna, senza audizione della stessa, senza acquisizione della querela presentata dal ricorrente e senza verifica dell’eventuale seguito penale dei fatti. Anche il riferimento all’uso di stupefacenti non era stato adeguatamente approfondito. Il richiamo prefettizio alle medesime argomentazioni della Questura non ha colmato le lacune istruttorie. Il provvedimento è stato pertanto annullato per carenza istruttoria, restando impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di rivalutare la posizione dell’interessato dopo congrui accertamenti e considerando gli sviluppi successivi. Le amministrazioni sono state condannate al pagamento di euro 2.500,00, oltre oneri e accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 11 TULPS

    le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione

    La revoca dell’autorizzazione di polizia presuppone il venir meno delle condizioni richieste o la sopravvenienza di circostanze che avrebbero giustificato il diniego; l’esercizio del potere deve comunque essere preceduto da adeguata istruttoria e sorretto da motivazione congrua.

  • art. 43 TULPS

    la licenza può essere ricusata...a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi

    Il giudizio sull’affidabilità del titolare e sul pericolo di abuso delle armi è ampiamente discrezionale e prognostico, ma deve poggiare su fatti concreti, adeguatamente verificati, e su una valutazione ragionevole e proporzionata.

  • art. 73 c.p.a.

    termine di venti giorni ... a ritroso ... dalla fissata udienza pubblica

    La memoria di replica è ammissibile solo quando vi sia una memoria avversaria cui replicare e deve essere depositata entro il termine processuale decorrente a ritroso dall’udienza; in mancanza, il giudice la espunge.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte quando sussistano esigenze di tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • Il potere di revocare una licenza di porto d’armi per il venir meno dei requisiti di affidabilità deve essere esercitato sulla base di una prognosi concreta e attendibile circa il pericolo di abuso delle armi; non sono sufficienti mere congetture o il richiamo non verificato a segnalazioni e denunce.
  • La discrezionalità amministrativa e tecnica dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell’affidabilità del titolare di una licenza di porto d’armi non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di svolgere un’adeguata istruttoria e di motivare specificamente gli elementi fattuali posti a fondamento della prognosi.
  • Ai fini della revoca del porto d’armi, la mera esistenza di denunce o segnalazioni relative a conflitti personali non è di per sé sufficiente: l’Amministrazione deve verificarne la portata, acquisire gli elementi rilevanti e valutare il contesto complessivo, compresi gli eventuali contrapposti esposti o denunce.
  • Il giudice amministrativo può sindacare la consistenza dei fatti posti a base della revoca del porto d’armi e la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi di pericolo, pur senza sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza.
  • L’annullamento della revoca per carenza istruttoria non impedisce all’Amministrazione di rivalutare successivamente la posizione dell’interessato, purché proceda a nuovi e congrui accertamenti e tenga conto degli sviluppi della situazione di fatto.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaDecisione e riti speciali
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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