Cassazione Penale, Ordinanza n. 36369/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso deduceva, da un lato, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; dall'altro, erronea applicazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena, ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse congrua sia nel richiamare i precedenti penali e l'assenza di elementi positivi per negare le attenuanti generiche, sia nel valorizzare i plurimi precedenti dell'imputato e il particolare disvalore del fatto, commesso pochi giorni dopo la notifica del foglio di via obbligatorio, ai fini della quantificazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche, facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e dell'art. 62-bis c.p., sia la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. Il ricorso si limitava a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza confutare specificamente le argomentazioni della Corte territoriale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e oggetto del ricorso per cassazione.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando anche un solo elemento tra quelli rilevanti ex art. 133 c.p. ritenuto preponderante, nonché l'assenza di elementi positivi.
art. 133 c.p.
Costituisce il parametro discrezionale per la valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo ai fini sia del diniego delle attenuanti generiche sia della determinazione della pena tra minimo e massimo edittale.
art. 616 c.p.p.
Presupposto della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami, anche isolatamente, uno solo degli indici di cui all'art. 133 c.p. ritenuto prevalente, oppure quando evidenzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
- La determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché sia sorretta da congrua motivazione che faccia riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
- In cassazione non è sufficiente riproporre in modo pedissequo le censure già svolte in appello: occorre confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
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