Cassazione Penale, Sentenza n. 34488/2025 del 22/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello per violazione di legge e vizio di motivazione: la difesa contestava l'omissione, nella sentenza della Corte territoriale, di una pronuncia sulla confisca per equivalente disposta in primo grado. Si sosteneva che, avendo la Corte di appello assolto la ricorrente dal reato ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000 e dichiarato estinto per prescrizione il reato ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (commesso il 31/12/2014), la confisca per equivalente doveva essere revocata; altresì si deduceva l'inapplicabilità dell'art. 578-bis c.p.p. alla fattispecie, essendo la disposizione entrata in vigore successivamente ai fatti, e l'assenza di motivazione della Corte sull'istanza di restituzione dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la confisca per equivalente non poteva essere mantenuta: per il capo relativo all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 la confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 è applicabile solo in caso di condanna (o applicazione della pena su richiesta), e dunque cade con il proscioglimento; per il capo relativo all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, posto che il reato è anteriore all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p., quest'ultima norma non può essere usata retroattivamente per mantenere una confisca per equivalente, che ha natura sanzionatoria. Ne consegue che l'eliminazione della statuizione di confisca consegue automaticamente (ipso iure) alla pronuncia liberatoria di proscioglimento e alla declaratoria di estinzione per prescrizione; la Corte territoriale, inoltre, con ordinanza del 07/05/2025 ha revocato la confisca disposta in primo grado richiamando l'art. 578-bis c.p.p. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Tenuto conto di ciò, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Delitto tributario per cui la confisca obbligatoria ex art. 12-bis si applica solo in caso di condanna; un proscioglimento determina l'eliminazione della confisca collegata.
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
Fatto tributario per il quale, se dichiarato estinto per prescrizione, non può permanere la confisca per equivalente per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Prevede la confisca obbligatoria nei reati tributari ma solo in presenza di una condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti; quindi non applicabile in caso di proscioglimento.
art. 578-bis c.p.p.
introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 01/03/2018, n. 21
Attribuisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla confisca anche in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione o amnistia, ma la norma ha natura mista (processuale e sostanziale) e non può essere applicata retroattivamente per giustificare la permanenza di una confisca per equivalente relativa a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 578-bis c.p.p. (giurisprudenza Sez. U., Esposito)
Sez. U. n. 4145/2022 (Esposito)
Le Sezioni Unite hanno stabilito che art. 578-bis ha natura mista e, perciò, non può essere applicato retroattivamente a reati commessi prima della sua entrata in vigore per mantenere confische di natura sanzionatoria (come la confisca per equivalente).
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato come esempio di disposizioni che consentono, in casi particolari, la confisca anche in sede di impugnazione; l'art. 578-bis limita l'ambito di decisione dell'impugnazione a specifiche ipotesi codificate.
art. 322-ter cod. pen.
Citato tra le disposizioni che l'art. 578-bis menziona come possibili oggetti di decisione sulla confisca in sede di impugnazione, se ricorrono i presupposti.
art. 444 c.p.p.
Richiamato per sottolineare che l'applicabilità di talune forme di confisca può essere collegata all'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
Massime di principio
- La confisca per equivalente, essendo misura con chiaro profilo sanzionatorio, può rimanere solo se sussiste una pronuncia di responsabilità (condanna o applicazione della pena); l'assoluzione determina la caduta della confisca collegata.
- Per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p., la norma non può essere applicata retroattivamente per mantenere confische per equivalente: la declaratoria di estinzione per prescrizione elimina ipso iure tale forma di confisca.
- L'art. 578-bis c.p.p. attribuisce al giudice dell'impugnazione un potere di decidere sulla confisca in casi specifici, ma la sua natura mista (sostanziale e processuale) ne limita l'effetto retroattivo.
- Quando in sede di impugnazione viene meno il presupposto di condanna su cui si fondava una misura ablativa accessoria, l'inefficacia della misura può prodursi automaticamente (ex lege) anche in mancanza di una statuizione esplicita di revoca nella sentenza.
- In casi simili la difesa dovrebbe formalmente chiedere la revoca o la restituzione dei beni e, ove opportuno, far valere la normativa e la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) relative alla non retroattività dell'art. 578-bis per ottenere un provvedimento esplicito dell'autorità giudicante (ordinanza o sentenza).
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