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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01789/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma, in appello, delle condanne per i reati previsti dall'art. 10-bis d.lgs. n.74/2000 (capo A) e dall'art. 603-bis, commi 1 e 2, c.p. (capo C) e delle conseguenti misure di confisca. Il ricorrente censura in particolare: (i) la violazione e la errata applicazione dell'art. 603-bis, comma 2, c.p. e dell'art. 12-bis d.lgs. n.74/2000, sostenendo che i calcoli delle differenze retributive operati dalla Guardia di Finanza non potevano costituire automaticamente il "profitto del reato" senza un accertamento preciso e motivato; (ii) la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata; (iii) che le società indicate come beneficiarie del profitto non avevano realmente conseguito il vantaggio patrimoniale, che sarebbe invece spettato all'appaltatrice Fincantieri; inoltre l'imputato deduce di essere stato costretto a commettere i reati per poter accedere agli appalti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente e confermato la legittimità delle confische disposte dai giudici di merito: la confisca ai sensi dell'art. 603-bis, comma 2, c.p. (per equivalente) e la confisca ex art. 12-bis d.lgs. n.74/2000 sono state ritenute correttamente motivate. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il "profitto del reato" corrisponde al vantaggio economico immediato derivante dall'illecito (non necessariamente utile netto), e ha ritenuto che l'omessa corresponsione delle retribuzioni debba considerarsi un vantaggio economico diretto per il datore di lavoro. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603-bis, cod. pen., comma 2

    le "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto" e, ove non sia possibile, anche la confisca per equivalente

    La norma prevede la confisca obbligatoria diretta del prezzo, prodotto o profitto del reato e, se queste cose non sono disponibili, la confisca per equivalente. Nel caso concreto è stata applicata la confisca per equivalente sugli importi ritenuti profitto derivante dall'omessa corresponsione delle retribuzioni.

  • art. 12-bis, d.lgs. n.74/2000

    Consente la confisca del profitto del reato tributario anche per equivalente, aggredendo il patrimonio del soggetto che ha beneficiato dell'azione fraudolenta. La Corte ha ritenuto ammissibile la confisca per equivalente sugli importi quantificati come profitto fiscale delle società datrici di lavoro.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (richiamata: Sent. n.26654/2008; Sez. U. 26/06/2015, Lucci)

    "profitto del reato deve essere identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata dal reato"; il profitto "non va attribuito il significato di utile netto o di reddito, bensì di beneficio aggiunto di tipo patrimoniale"; il prodotto è il risultato empirico dell'illecito e il prezzo il corrispettivo dato o promesso

    La Corte ha applicato il principio secondo cui il "profitto" è il vantaggio economico immediato e diretto dell'illecito, distinto da prodotto e prezzo, richiedendo una correlazione diretta tra illecito e vantaggio patrimoniale. L'omessa corresponsione di retribuzioni integra un vantaggio economico immediato per il datore di lavoro e quindi può essere assorbita nella nozione di profitto.

Massime di principio

  • Il "profitto del reato" ai fini della confisca è il vantaggio economico immediato e diretto ricavato dall'illecito, non necessariamente l'utile netto o il reddito calcolato ex post.
  • L'omessa corresponsione di retribuzioni o trattenute fiscali dovute crea un vantaggio patrimoniale diretto per il datore di lavoro e può essere considerata profitto del reato ai fini della confisca, anche se la quantificazione passa per calcoli di natura giuslavoristica.
  • La confisca per equivalente è legittima quando il profitto diretto non è individuabile nei beni specifici: è possibile aggredire il patrimonio equivalente del soggetto che ha beneficiato dell'illecito, inclusi importi quantificati come differenze retributive o imposte evase.
  • Per contrastare una confisca basata su quantificazioni investigative, il ricorrente deve proporre critiche specifiche e motivazioni tecniche sulla metodologia di quantificazione: mere censure generiche sono generalmente inefficaci.
  • Se più soggetti sono coinvolti (es. appaltante, appaltatrice, società appaltatrici), l'accertamento del soggetto che ha effettivamente conseguito il profitto richiede prova; tuttavia, il datore di lavoro che non versa retribuzioni è normalmente considerato beneficiario diretto del risparmio così ottenuto.
  • L'asserita "costrizione" a commettere il reato per esigenze contrattuali (ad es. per accedere agli appalti) deve essere provata: affermazioni generiche non esonerano dalla responsabilità penale né impediscono l'applicazione della confisca se il nesso di causalità tra illecito e vantaggio è dimostrato.

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