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Sentenza

Sentenza del 29/12/2017 n. 1604 - Comm. Trib. Prov. Torino

IRAPDottore Commercialista - Attività di amministratore, revisore e sindaco Dottore Commercialista Attività di amministratore, revisore e sindaco - Assoggettabilità a IRAP - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'assoggettabilità a IRAP dei redditi percepiti dal professionista per le attività di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore, revisore e sindaco di società. L'esclusione opera in ragione della distinta origine di tali compensi, prodotti nell'ambito di organizzazioni riferibili alle società e non alla struttura autonoma del professionista.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'IRAP ai compensi percepiti dal professionista per lo svolgimento di incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore, revisore e sindaco di società. Il principio affermato è che tali compensi derivano da attività svolte all'interno di strutture organizzate da altri e, pertanto, non sono riconducibili all'autonoma organizzazione del professionista. L'eventuale esercizio contestuale di ulteriori attività professionali mediante una propria autonoma organizzazione non rende automaticamente imponibili ai fini IRAP anche i compensi derivanti dagli incarichi societari.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.Lgs. 446/1997

    L'IRAP colpisce l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. I compensi derivanti da incarichi di amministratore, presidente del consiglio di amministrazione, revisore o sindaco, svolti presso strutture organizzate da altri, non sono imputabili all'autonoma organizzazione del professionista e non sono soggetti a IRAP.

Massime di principio

  • I compensi percepiti da un professionista per incarichi societari svolti nell'organizzazione e sotto la responsabilità della società, come quelli di amministratore, sindaco o revisore, sono generalmente esclusi dall'IRAP.
  • La contemporanea esistenza di uno studio professionale o di un'autonoma organizzazione non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP dei compensi societari: occorre distinguere l'origine dei diversi redditi.
  • Per valutare l'IRAP è necessario verificare se il reddito deriva dall'organizzazione autonoma del professionista oppure da una struttura organizzata da terzi.
  • L'esclusione riguarda i compensi collegati alle funzioni societarie e non comporta necessariamente l'esclusione dall'IRAP di tutti gli altri redditi professionali eventualmente prodotti mediante un'autonoma organizzazione.

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