Cassazione Penale, Ordinanza n. 29406/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello. Dai passaggi riportati emerge che i primi due motivi contestavano la responsabilità dell'imputato, quindi la ricostruzione fattuale e la valutazione del compendio probatorio compiute nei gradi di merito. Il terzo motivo riguardava l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze sui primi due motivi mirassero, in realtà, a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che sulla circostanza aggravante la sentenza impugnata fosse già motivata in modo ampio ed esaustivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure sulla responsabilità tendevano a una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità, e che anche la censura sull'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. era infondata perché la decisione di appello era già adeguatamente motivata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
La sentenza richiama la norma solo per indicare che sull'aggravante contestata la Corte d'appello aveva fornito una motivazione ampia ed esaustiva, non superabile con una diversa lettura del fatto in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera richiesta di una diversa lettura delle prove o di una nuova ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta nei gradi di merito.
- La Corte di cassazione può sindacare la motivazione della decisione impugnata solo quando il percorso giustificativo sia viziato sul piano logico o giuridico; non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata offre una motivazione ampia ed esaustiva su una circostanza aggravante, la relativa doglianza è inammissibile se il ricorso non evidenzia un effettivo vizio della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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