Sentenza n. 1032/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 1325 del 2023 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, pubblicata il 13 giugno 2023, resa al termine della causa R.G. n. 6436/2022 e notificata in pari data alla Amministrazione competente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 590,00 per spese di formazione professionale connesse alla mancata fruizione del bonus docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 1325/2023, notificata all’Amministrazione il 13 giugno 2023. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto al risarcimento di € 590,00, corrispondenti alle spese di formazione professionale sostenute durante gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nei quali la ricorrente aveva lavorato con contratti a tempo determinato senza beneficiare del bonus docente previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. La ricorrente ha dedotto l’inerzia del Ministero e chiesto il pagamento del capitale, degli interessi e della rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento dei danni per la mancata esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo, essendo stata dimostrata la notifica del titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e di corrispondere alla ricorrente € 590,00, maggiorati degli interessi legali dal passaggio in giudicato della sentenza civile fino al soddisfo, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha escluso la rivalutazione monetaria, non essendo stata fornita la prova di un maggior danno. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, da attivarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza; l’incarico non comporta compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Ha respinto la domanda di ulteriore risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato, perché il danno non è in re ipsa e non era stata fornita alcuna prova. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e, nel caso concreto, ha costituito la base processuale del ricorso contro la mancata esecuzione della sentenza civile.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e ha consentito al giudice di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
art. 112, comma 3, c.p.a.
La domanda risarcitoria connessa alla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato richiede la prova del danno; il giudice ha escluso che esso possa ritenersi sussistente in re ipsa.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso in ottemperanza nei confronti di un’Amministrazione pubblica è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione relativa al bonus docente, la cui mancata fruizione durante i rapporti di lavoro a tempo determinato aveva determinato il riconoscimento, da parte del giudice civile, del risarcimento delle spese di formazione professionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non contesta l’inadempimento e il credito risultante dal giudicato è certo nell’an e nel quantum, il giudice può ordinare il pagamento della somma dovuta entro un termine determinato, maggiorata degli interessi legali maturati dal passaggio in giudicato fino al soddisfo.
- Per agire in ottemperanza nei confronti di una pubblica Amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo; la tempestività richiede la prova della notifica e del decorso del termine.
- In caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine assegnato dal giudice, può essere nominato un commissario ad acta, anche individuato in un organo o ufficio dell’Amministrazione statale, con facoltà di delega nei limiti indicati nella sentenza.
- La rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta dal giudicato non è dovuta in assenza di prova di un maggior danno rispetto agli interessi legali.
- Il risarcimento dei danni per mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato non può essere riconosciuto automaticamente, poiché il danno non è in re ipsa e deve essere allegato e provato.
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