Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21794/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 2002 con cui un Comune concesse in uso a una società un immobile da ristrutturare e adibire a ristorante; il contratto fu poi dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato, con condanna del Comune al risarcimento dei danni da liquidarsi separatamente. Nel successivo giudizio di merito la società chiese il ristoro dei costi di ristrutturazione, della perdita dell'avviamento, del lucro cessante e del danno non patrimoniale, deducendo anche di avere perso il reddito derivante da una promessa di affitto d'azienda con un terzo. Il Tribunale accolse in larga parte la domanda; la Corte d'appello respinse sia l'appello principale della società sia quello incidentale del Comune, rideterminando la questione alla luce di tre profili: giudicato interno sulla mancata provvisionale nel precedente giudizio, incertezza sulla concreta remuneratività ed eseguibilità del preliminare di affitto, e tardiva allegazione della perdita di chance. Nel ricorso per cassazione la società articolò otto motivi: (1) violazione del giudicato interno e delle norme processuali, sostenendo che il rigetto della provvisionale nel primo giudizio non implicava accertamento negativo del danno; (2)-(3) violazione degli artt. 2697, 101 e 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello valutato d'ufficio la mancata contestazione e la possibilità di esecuzione del preliminare; (4) violazione delle norme sulle presunzioni, per l'asserita illogicità degli indizi usati per escludere il danno; (5)-(7) violazione delle norme su obbligazione risarcitoria e preliminare, per avere qualificato il pregiudizio come mera perdita di chance anziché come lucro cessante/perdita dell'avviamento; (8) violazione delle norme sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, per avere la Corte ritenuto congrua la liquidazione senza considerare globalmente tutte le conseguenze allegate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi secondo, terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo; ha dichiarato inammissibili il quarto e il primo motivo, quest'ultimo perché la decisione di merito era sorretta da più rationes decidendi autonome. In particolare ha affermato che: la valutazione del giudice sulla concreta affidabilità e remuneratività del preliminare di affitto è apprezzamento di merito non sindacabile nei termini invocati; la mancata contestazione riguarda i fatti allegati, non la loro valutazione; la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non sussiste quando si contesta la valutazione delle prove; la qualificazione del pregiudizio come perdita di chance, pur teoricamente discutibile rispetto al lucro cessante, era comunque irrilevante perché la Corte d'appello aveva negato il danno in base alla ritenuta incertezza della concreta esecuzione fruttuosa del contratto e, quindi, la censura non colpiva la ratio decidendi; la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale era sorretta da un esame globale della vicenda e non richiedeva dimostrazioni analitiche di ciascun elemento. Conseguentemente il Comune è risultato vittorioso nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    invocato per contestare il giudicato interno; la Corte ha ritenuto che il motivo non superasse la pluralità di rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione non è configurabile quando si censura la valutazione delle prove e non la ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 101 c.p.c.

    l'obbligo di provocare il contraddittorio non riguarda la diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito.

  • art. 115 c.p.c.

    l'onere di contestazione riguarda i fatti allegati dalle parti, non la loro valutazione rimessa al giudice.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione dei fatti acquisiti al processo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 167 c.p.c.

    la mancata presa di posizione chiara e specifica sui fatti allegati rileva ai fini della non contestazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione dei fatti sotto la veste di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il sindacato sulla valutazione delle presunzioni e dei fatti è limitato all'omesso esame di fatto decisivo o a vizi motivazionali nei ristretti limiti ancora ammessi.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    il vizio motivazionale rileva solo in presenza di una motivazione apparente o mancante nei limiti oggi deducibili.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in relazione al nesso di conseguenzialità immediata e diretta del danno; la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire la ratio della decisione.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è ammessa sulla base di una valutazione complessiva del materiale processuale.

  • art. 1372 c.c.

    invocato per l'efficacia vincolante del preliminare; la Corte ha osservato che la questione non scalfiva la ratio decisoria della sentenza impugnata.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano, applicabili al risarcimento oggetto di causa.

  • art. 2059 c.c.

    richiamato con riferimento al danno non patrimoniale, liquidabile equitativamente secondo una valutazione globale.

  • art. 278 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul giudicato interno e sulla provvisionale nel giudizio pregresso.

  • art. 279 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al carattere non decisorio del diniego di provvisionale.

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla struttura della decisione nel primo giudizio.

  • art. 187, terzo comma, c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla gestione processuale della domanda nel primo giudizio.

  • art. 2932 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia vincolante del preliminare e la sua eseguibilità coattiva.

Massime di principio

  • La mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. opera solo sui fatti storici allegati, non sulla loro valutazione probatoria, che resta rimessa al giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti il merito della valutazione delle prove acquisite.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire la propria lettura degli indizi e delle presunzioni a quella del giudice di merito, salvo i rigorosi limiti del vizio motivazionale ancora deducibile.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e sufficienti, la censura che colpisca solo alcune di esse è inammissibile per difetto di interesse.
  • La perdita di chance e il lucro cessante sono concetti ontologicamente diversi: il primo presuppone la perdita di una concreta possibilità di conseguire un risultato ulteriore e incerto, il secondo la perdita di un guadagno attuale direttamente ricollegabile al fatto illecito.
  • La mera evocazione di una diversa qualificazione giuridica del danno non incide sulla decisione se la sentenza di merito ha comunque escluso in fatto l'esistenza del pregiudizio risarcibile.
  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è legittima quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, di una valutazione complessiva della vicenda e degli elementi di pregiudizio allegati, senza necessità di analisi atomistica di ciascun elemento.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione su un capo di domanda, non quando la domanda sia stata esaminata e respinta con diversa qualificazione giuridica o con diversa ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.