Cassazione Penale, Sentenza n. 12341/2026 del 01/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per una serie di contestazioni di furto. Ha dedotto: (1) nullità della notifica dell'udienza del Tribunale del Riesame per effetto del decreto di latitanza, sostenendo che la notifica era stata eseguita ai sensi degli artt. 165 e 296 c.p.p. e non secondo le forme ordinarie (artt. 156 e ss. c.p.p.); (2) inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione nella scelta della misura cautelare (art. 275 c.p.p.) e violazione dell'art. 280, comma 2 c.p.p., per mancata proporzionalità: lamentava che molti fatti erano solo tentati o la merce recuperata immediatamente, il valore complessivo sottratto era modesto (circa €410,00) e la merce era stata restituita, con danno minimo alle parti offese.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché il motivo risultava generico e non indicava concrete ragioni per ritenere illegittimo il decreto di latitanza; la motivazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il decreto di latitanza presuppone verbali di vane ricerche e che le ricerche della polizia giudiziaria non devono necessariamente coincidere con i luoghi previsti per la dichiarazione di irreperibilità (richiamo a Sez.5 n.4114/2009 e Sez.U n.18822/2014). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla proporzionalità: dalla stessa ricostruzione emergerebbe che le azioni furtive erano state consumate (non solo tentate) e il Tribunale aveva motivato la misura valorizzando la ripetitività delle condotte, il probabile diniego della sospensione condizionale della pena e la mancanza di fissa dimora, ostativa all'applicazione di una misura meno afflittiva. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 165 c.p.p.
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione in presenza di decreto di latitanza: autorizza specifiche modalità di notifica quando è dichiarata la latitanza.
art. 296, commi 1 e 5 c.p.p.
Norme richiamate dalla ricorrente in ordine alle modalità di esecuzione delle notifiche nel caso di latitanza; la Corte osserva che l'esistenza del decreto di latitanza incide sulle modalità di notifica solo se il decreto è legittimo.
art. 156 e ss. c.p.p.
Norme ordinarie sulle modalità di notifica; la ricorrente sosteneva che, in assenza di un valido decreto di latitanza, si sarebbe dovuto procedere secondo queste disposizioni.
art. 275 c.p.p.
Norma che disciplina le misure cautelari personali; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della custodia cautelare fosse adeguatamente motivata in rapporto alla gravità indiziaria e alla valutazione dei presupposti.
art. 280, comma 2 c.p.p.
Criteri di proporzionalità e graduazione delle misure: la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse adeguatamente bilanciato tali criteri con riferimento alla ripetitività delle condotte, al rischio di reiterazione e all'assenza di fissa dimora.
art. 295 c.p.p.
Regola le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria; la Corte ha richiamato che i verbali di vane ricerche sono presupposto per dichiarare la latitanza e che le ricerche devono risultare esaustive senza essere vincolate ai soli luoghi indicati per l'irreperibilità.
art. 169, comma 4, c.p.p.
Riferimento normativo relativo alle ricerche all'estero nel contesto dell'irreperibilità/latitanza: la Corte ha ricordato che, in presenza delle condizioni previste, le ricerche possono anche estendersi all'estero.
Sez. 5, n. 4114 del 09/12/2009 (Hasanbelliu)
Giurisprudenza citata per precisare i presupposti e le modalità di formazione del verbale di vane ricerche a fini della dichiarazione di latitanza.
Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014 (Avram)
Giurisprudenza di legittimità che distingue la latitanza dall'irreperibilità e chiarisce che le ricerche ai fini della dichiarazione di latitanza non devono necessariamente coincidere con quelle previste per l'irreperibilità, potendo in taluni casi non includere ricerche all'estero salvo il ricorrere delle condizioni di cui all'art.169 c.p.p.
Massime di principio
- Una doglianza sulla legittimità del decreto di latitanza richiede puntuali e concrete censure: argomentazioni genericamente svolte sono inammissibili. Bisogna dimostrare perché le vane ricerche siano incomplete o infondate.
- Per contrastare la custodia cautelare per reati di furto è necessario dimostrare che le condotte erano solamente tentate o che non sussistono elementi di ripetizione, rischio di reiterazione e mancanza di fissa dimora; il valore modesto della refurtiva e la sua restituzione possono attenuare la gravità ma non prevalgono automaticamente se ricorrono altre esigenze cautelari.
- Il criterio di proporzionalità richiede una valutazione complessiva: occorre confrontare la gravità indiziaria, il rischio di reiterazione, la possibilità di misure meno afflittive e le condizioni personali (es. dimora abituale). Per far prevalere misure alternative il difensore deve produrre elementi concreti che escludano i rischi ritenuti dal giudice.
- Le ricerche della polizia giudiziaria ai fini della dichiarazione di latitanza devono essere documentate con verbali che descrivano gli accertamenti svolti; tali ricerche non sono rigidamente vincolate ai soli luoghi indicati per l'irreperibilità e possono, in presenza delle condizioni normative, prevedere accertamenti anche all'estero.
- In sede di impugnazione è strategico fornire prova concreta (testimonianze, documenti, domicilio stabile, circostanze degli eventi) per contestare la consumazione del reato, la ripetitività o l'assoggettabilità a misure meno afflittive; mere affermazioni difensive non convincono la Corte.
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