Circolare numero 84 del 28-3-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce interpretazioni operative su vari articoli del C.C.N.L., chiarendo disciplina del periodo di prova, contenuto della retribuzione durante ferie e permessi, trattamento economico e controlli nelle assenze per malattia, tutele per infortunio e malattia da causa di servizio, nonché cause e decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro. Vengono inoltre precisati preavviso, indennità sostitutiva e possibilità di risoluzione anticipata, con richiamo all’applicazione delle regole anche a dirigenti e professionisti ove il relativo C.C.N.L. sia identico.
Chiarimenti sul C.C.N.L. su prova, ferie, permessi, malattia, infortuni e cessazione del rapporto di lavoro
Chiarimenti applicativi sul C.C.N.L. in materia di rapporto di lavoro, assenze e cessazione
La circolare interviene a integrazione della precedente n. 226 del 4.8.1995 e fornisce chiarimenti interpretativi su diversi articoli del C.C.N.L., con particolare riguardo alla costituzione del rapporto, al trattamento economico in ferie e permessi, alla disciplina delle assenze per malattia e infortunio e alle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Il documento assume rilievo operativo per l’applicazione uniforme delle norme contrattuali nelle amministrazioni pubbliche.
Periodo di prova e contratto individuale
L’art. 14 del C.C.N.L. sul contratto individuale di lavoro presuppone una disciplina del periodo di prova non espressamente contenuta nel contratto collettivo. La circolare richiama quindi il rinvio generale operato dall’art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 29/1993 alla disciplina civilistica e, in particolare, all’art. 2096 c.c.
Ne deriva che, durante il periodo di prova:
- ciascuna delle parti può recedere liberamente dal contratto senza attendere la scadenza;
- il recesso non comporta obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso;
- se le parti hanno pattuito un periodo minimo necessario, il recesso non può essere esercitato prima della sua scadenza;
- in caso di recesso anticipato rispetto al periodo minimo, la parte recedente è tenuta al risarcimento del danno.
La circolare precisa inoltre che il contratto individuale deve indicare:
- la durata massima del periodo di prova, normalmente fissata in 6 mesi;
- le modalità di svolgimento della prova;
- l’eventuale possibilità di proroga;
- oppure l’espressa esclusione della prova quando il rapporto rientri in un caso non soggetto a tale istituto.
Le medesime clausole devono essere inserite anche nei contratti individuali a tempo determinato e a tempo parziale, per i quali si applicano le regole generali richiamate.
Ferie e permessi retribuiti: profili retributivi
Con riferimento all’art. 18, comma 1, la circolare chiarisce che durante le ferie spetta la "normale retribuzione", con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle altre competenze non corrisposte per dodici mensilità. Poiché la struttura retributiva dell’art. 32 del C.C.N.L. non consente un riscontro certo, si fa riferimento alla lettera della disposizione contrattuale per individuare le voci da includere.
Rientrano quindi nella retribuzione feriale:
- stipendio;
- retribuzione individuale di anzianità;
- maggiorazioni per esperienza professionale;
- assegni personali;
- indennità integrativa speciale;
- assegno per il nucleo familiare;
- indennità di funzione ex art. 15, secondo comma, legge n. 88/1989;
- indennità ex art. 41 C.C.N.L./1995;
- indennità ex art. 36 C.C.N.L./1995;
- indennità di progetto;
- indennità di bilinguismo;
- indennità per centralinisti ciechi;
- premio per la qualità della prestazione individuale ex art. 37 C.C.N.L./1995.
Lo stesso criterio viene esteso ai permessi retribuiti di cui all’art. 19, comma 5: in tal caso spetta l’"intera retribuzione", con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità legate all’effettiva prestazione. Anche in questa ipotesi, le componenti retributive da considerare sono quelle sopra elencate.
Pagamento delle ferie non fruite alla cessazione del rapporto
L’art. 18, comma 16, viene interpretato nel senso che il pagamento sostitutivo delle ferie non godute per esigenze di servizio è dovuto in relazione a qualunque causa di cessazione del rapporto di lavoro, purché la mancata fruizione sia dimostrabile mediante le richieste di ferie presentate dal dipendente e non autorizzate per quelle esigenze.
Il pagamento può avvenire a condizione che:
- il periodo richiesto e non concesso rientri in quello programmato nel piano ferie, oppure nell’arco di tempo precedente la sua predisposizione;
- la cessazione del rapporto sia avvenuta per cause diverse dalle dimissioni volontarie, oppure, se vi sono dimissioni volontarie, le ferie non siano state fruite neppure durante il preavviso.
Astensione obbligatoria per maternità
Per l’art. 19, comma 7, la circolare chiarisce che durante l’astensione obbligatoria ex legge n. 1204/1971 spetta la "intera retribuzione fissa mensile" e, in aggiunta, il trattamento accessorio come determinato dall’art. 21, comma 7, lett. a).
Il richiamo all’art. 21, comma 7, lett. a) viene letto come rinvio alla sola fattispecie di malattia superiore a 15 giorni lavorativi o ricovero ospedaliero, unica ipotesi del comma in cui compare il trattamento accessorio. Tale soluzione è indicata come valida fino all’adeguamento previsto dall’art. 48 del C.C.N.L.
Malattia: conservazione del posto, controlli e trattamento economico
L’art. 21, commi 1, 2 e 3, viene interpretato nel senso che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi nel triennio precedente l’ultimo episodio morboso, con la possibilità, per casi particolarmente gravi, di un ulteriore periodo di 18 mesi su richiesta dell’interessato.
Nei primi 18 mesi:
- il rapporto può essere risolto per inidoneità permanente solo se il dipendente ne ha fatto richiesta espressa, rinunciando al diritto alla conservazione del posto;
- oppure se ha richiesto e ottenuto la pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2 della legge n. 222/1984;
- l’amministrazione conserva comunque il potere-dovere di accertare la sussistenza dello stato di malattia e di disporre eventuali accertamenti sanitari collegiali sull’idoneità fisica.
Se dagli accertamenti risulta l’inidoneità al lavoro, l’amministrazione può inibire il dipendente al servizio per tutto il periodo di inidoneità accertata.
Decorso il primo periodo di 18 mesi, se il dipendente chiede di fruire dei 18 mesi aggiuntivi previsti per i casi gravi, l’amministrazione deve verificare le condizioni di salute per accertare l’idoneità a svolgere proficuo lavoro ai sensi dell’art. 21, comma 4.
La circolare precisa inoltre che, per tali ipotesi, la causa di cessazione del rapporto è la risoluzione per inidoneità permanente, mentre la dispensa dal servizio per infermità risulta disapplicata dal C.C.N.L.
Quanto ai profili retributivi dell’assenza per malattia, la circolare distingue tre fasce:
- nei primi 9 mesi spetta l’intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio;
- per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi, i ricoveri ospedalieri e le convalescenze post-ricovero, spetta anche il trattamento economico accessorio, esclusi i compensi per lavoro straordinario;
- nei successivi 3 mesi spetta il 90% della retribuzione di base;
- negli ulteriori 6 mesi spetta il 50% della retribuzione di base.
Le decurtazioni percentuali dei periodi successivi si riferiscono alla sola retribuzione fissa mensile; nel periodo di assenza non è dovuta alcuna voce del trattamento accessorio, salvo l’eccezione sopra richiamata per le ipotesi di maggiore gravità o ricovero.
Controllo dello stato di malattia e reperibilità
Per l’art. 21, comma 9, la circolare precisa che il controllo della malattia deve essere effettuato secondo le disposizioni vigenti e richiama l’art. 55, comma 2, del d. lgs. n. 29/1993, che rende applicabile al pubblico impiego il titolo I della legge n. 300/1970, salvo le norme modificate o derogate.
In particolare, si richiama l’art. 5 dello Statuto dei lavoratori, da cui discende che:
- i controlli sanitari sulle assenze per malattia devono essere affidati a soggetti terzi e non a medici di fiducia del datore di lavoro;
- il controllo può essere effettuato da medici delle AA.SS.LL. e dalle liste speciali istituite presso l’INPS;
- il datore di lavoro può richiedere accertamenti sanitari per verificare l’idoneità fisica del lavoratore, purché effettuati da enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.
La circolare ribadisce inoltre che il dipendente deve rimanere reperibile all’indirizzo comunicato all’amministrazione fin dal primo giorno di malattia, tutti i giorni, compresi festivi e domeniche, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00. Se deve allontanarsi per visite mediche, prestazioni sanitarie, accertamenti specialistici o altri giustificati motivi, deve darne preventiva informazione all’amministrazione, salvo obiettivo e giustificato impedimento.
Visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici
Per le assenze dovute a visite mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti diagnostici di durata inferiore o pari alla metà dell’orario giornaliero, la circolare consente l’utilizzo del trattamento di malattia se le prestazioni non sono effettuabili in orario diverso da quello di lavoro e se ricorre una situazione di effettiva necessità e urgenza. La documentazione deve essere fornita mediante certificazione della struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.
In via provvisoria, e in attesa di un chiarimento definitivo, la circolare stabilisce che:
- se l’assenza dura meno o fino alla metà dell’orario giornaliero, essa va considerata come frazione di assenza per malattia ai fini del computo dei 18 mesi nel triennio e va retribuita con le modalità di decurtazione percentuale previste;
- se l’assenza supera la metà dell’orario giornaliero, il dipendente è considerato assente per malattia per l’intera giornata.
Infortunio sul lavoro e malattia dipendente da causa di servizio
Le assenze per infortunio sul lavoro, riconosciute dall’INAIL, e quelle per malattia dipendente da causa di servizio si sommano alle altre assenze per malattia ai fini del calcolo dei periodi di conservazione del posto.
Per l’infortunio sul lavoro:
- la conservazione del posto è garantita fino a completa guarigione clinica, anche oltre i primi 18 mesi e a prescindere dall’accertamento sanitario di cui all’art. 21, comma 3;
- l’infortunio è assimilato a malattia particolarmente grave;
- l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, lett. a) spetta per tutto il periodo massimo di conservazione del posto di 18 mesi più 18, ma limitatamente alle giornate di assenza derivanti dall’infortunio;
- il trattamento accessorio spetta fin dal primo giorno di assenza.
Per la malattia dipendente da causa di servizio:
- la conservazione del posto è garantita anche oltre i primi 18 mesi, come nell’infortunio;
- spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, per tutti i periodi di conservazione del posto;
- il trattamento accessorio è corrisposto secondo la disciplina generale dell’art. 21, comma 7, cioè per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi e per ricoveri ospedalieri o convalescenze post-ricovero.
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
La circolare distingue le cause di cessazione previste dal C.C.N.L. da quelle di natura extracontrattuale richiamate dal d. lgs. n. 29/1993 e dal D.P.R. n. 3/1957.
Sul piano contrattuale, l’art. 23, letto insieme all’art. 50 del C.C.N.L., comporta che:
- la destituzione per sanzioni disciplinari è sostituita dal licenziamento con o senza preavviso;
- il collocamento a riposo è sostituito dal compimento del limite di età;
- la decadenza come causa di cessazione è disapplicata;
- la dispensa dal servizio per infermità è disapplicata e sostituita, nei casi previsti, dalla risoluzione per inidoneità permanente o per superamento dei periodi di conservazione del posto.
La risoluzione per inidoneità permanente può avvenire:
- dopo il superamento del periodo di conservazione del posto, in seguito ad accertamento sanitario che dichiari il dipendente permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro;
- nei primi 18 mesi di malattia, se il dipendente chiede espressamente la risoluzione e l’accertamento sanitario conferma l’inidoneità permanente;
- nei primi 18 mesi, se il dipendente ottiene la pensione di inabilità permanente.
Quanto alla decorrenza della risoluzione:
- nei casi di inidoneità accertata dopo il comporto e nei casi di superamento dei periodi di conservazione del posto, essa decorre dal giorno successivo al compimento del periodo di conservazione;
- nel caso di richiesta espressa nei primi 18 mesi, decorre dalla data del provvedimento o dal giorno successivo al compimento del periodo massimo di conservazione;
- nel caso di pensione di inabilità, decorre dalla data di inizio del trattamento pensionistico.
Sul piano extracontrattuale, restano applicabili le fattispecie del T.U. impiegati civili dello Stato, espressamente richiamate dal d. lgs. n. 29/1993:
- l’art. 63, relativo all’estinzione del rapporto per incompatibilità non rimossa nei termini della diffida; in tal caso l’amministrazione dispone il licenziamento per incompatibilità, distinto da quello disciplinare e assimilabile, in termini privatistici, a un licenziamento per giusta causa;
- l’art. 65, relativo al cumulo con un successivo impiego pubblico, che determina l’estinzione di diritto del precedente rapporto, senza esonero dal pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Se il dipendente ottempera alla diffida in tema di incompatibilità, non è precluso l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione del dovere di rispettare i principi di incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti.
Dimissioni, preavviso e indennità sostitutiva
La circolare chiarisce che non sono tenuti al rispetto del preavviso i dipendenti la cui comunicazione di dimissioni sia stata sospesa da un provvedimento normativo contingente e urgente, come ad esempio una decretazione di blocco delle pensioni. In tali casi, il provvedimento opera come causa di forza maggiore.
Quanto ai termini di preavviso, la decorrenza segue l’art. 25, comma 3: i termini iniziano comunque dal primo giorno o dal giorno 16 di ciascun mese, indipendentemente dal momento della comunicazione alle amministrazioni. Ai fini del termine di preavviso si computano anche i giorni di ferie.
La struttura dell’indennità sostitutiva del preavviso è ricondotta al trattamento fondamentale di cui all’art. 32 del C.C.N.L.; pertanto non devono essere corrisposte voci accessorie.
Infine, la circolare interpreta l’art. 25, comma 5 nel senso che la parte che riceve la disdetta può risolvere consensualmente il rapporto all’inizio o durante il preavviso, rinunciando ai termini e all’indennità sostitutiva, ma evidenzia che non risultano, allo stato, fattispecie concretamente ipotizzabili in conformità ai principi di economicità e convenienza dell’azione amministrativa.
Ambito di applicazione e ulteriori chiarimenti
Le disposizioni interpretative fornite si applicano anche a dirigenti e professionisti nei casi in cui il rispettivo C.C.N.L. contenga discipline identiche. La circolare riserva ulteriori chiarimenti per le fattispecie regolate diversamente e, in generale, per i dipendenti destinatari dell’art. 15 della legge n. 88/1989.
Punti principali
Periodo di prova e contratto individuale
Si chiarisce che, pur non essendo disciplinato espressamente dal C.C.N.L., al periodo di prova si applica l’art. 2096 c.c. tramite il rinvio generale del d. lgs. n. 29/1993. Durante la prova ciascuna parte può recedere liberamente senza preavviso né indennità sostitutiva; se però le parti hanno pattuito un periodo minimo, il recesso non può avvenire prima della sua scadenza, altrimenti sorge l’obbligo di risarcimento del danno. Nel contratto individuale devono essere indicati durata massima della prova, modalità di svolgimento, eventuali proroghe o la causa di esclusione; la disciplina si estende anche ai contratti a tempo determinato e parziale.
Ferie e permessi retribuiti: base retributiva
Per ferie e permessi retribuiti la circolare individua le voci economiche da includere nella retribuzione spettante, escludendo compensi non corrisposti per dodici mensilità, straordinario e indennità legate all’effettiva prestazione ove previsto. Per ferie rientrano stipendio, anzianità, maggiorazioni per esperienza professionale, assegni personali, indennità integrativa speciale, assegno nucleo familiare, indennità di funzione, indennità ex art. 41 e 36 C.C.N.L./1995, indennità di progetto, bilinguismo, centralinisti ciechi e premio qualità prestazione individuale. Per i permessi retribuiti si applica la stessa impostazione, con la precisazione che compete l’intera retribuzione, ma non lo straordinario e le indennità legate alla prestazione effettiva.
Ferie non fruite e pagamento sostitutivo
Il pagamento delle ferie non godute per esigenze di servizio è ammesso in presenza di qualsiasi causa di cessazione del rapporto, purché la mancata fruizione sia documentata da richieste del dipendente non autorizzate per esigenze di servizio. Il pagamento è condizionato al fatto che le ferie richieste e negate rientrino nel piano ferie o nel periodo precedente la sua predisposizione e, in caso di dimissioni volontarie, che non sia stata consentita la fruizione neppure nel preavviso.
Astensione per maternità e trattamento accessorio
Per l’astensione obbligatoria ex legge n. 1204/1971 è riconosciuta l’intera retribuzione fissa mensile più il trattamento accessorio determinato dall’art. 21, comma 7, lett. a), secondo la lettura che rinvia alla sola ipotesi di malattia superiore a 15 giorni lavorativi o ricovero ospedaliero. La soluzione è indicata come valida fino all’adeguamento previsto dall’art. 48 del C.C.N.L.
Malattia: conservazione del posto, controlli e retribuzione
Il dipendente assente per malattia conserva il posto per 18 mesi nel triennio precedente l’ultimo episodio morboso, con possibile ulteriore periodo di 18 mesi per casi gravi su richiesta dell’interessato. Nei primi 18 mesi la risoluzione per inidoneità permanente è possibile solo su richiesta espressa del dipendente o se è stato riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità; resta fermo il potere dell’amministrazione di accertare lo stato di malattia e l’idoneità fisica, anche mediante controlli sanitari collegiali. Per il controllo delle assenze si richiama lo Statuto dei lavoratori e si stabilisce la reperibilità del dipendente al domicilio comunicato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni compresi festivi. La retribuzione nei primi 9 mesi è l’intera retribuzione fissa mensile; per malattie oltre 15 giorni, ricoveri e convalescenze post-ricovero spetta anche il trattamento accessorio, mentre nei mesi successivi opera la riduzione al 90% e poi al 50% della retribuzione di base.
Visite mediche e accertamenti diagnostici
Per assenze dovute a visite, prestazioni specialistiche o accertamenti diagnostici di durata pari o inferiore alla metà dell’orario giornaliero, se non effettuabili fuori orario e in situazioni di effettiva necessità e urgenza, il dipendente può fruire del trattamento di malattia, documentando la prestazione con certificazione sanitaria. In via provvisoria, tali assenze sono considerate frazioni di malattia ai fini del computo dei 18 mesi nel triennio; se superano la metà dell’orario giornaliero, sono considerate assenza per malattia per l’intera giornata.
Infortunio sul lavoro e malattia da causa di servizio
Le assenze per infortunio sul lavoro e per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio si sommano alle altre assenze per malattia ai fini del comporto. Nell’infortunio sul lavoro la conservazione del posto è garantita fino a completa guarigione clinica, anche oltre i primi 18 mesi, e spetta l’intera retribuzione con trattamento accessorio fin dal primo giorno. Nella malattia da causa di servizio la conservazione del posto è parimenti garantita anche oltre i primi 18 mesi; compete l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, ma il trattamento accessorio segue la disciplina generale prevista per le malattie superiori a 15 giorni e ricoveri.
Cessazione del rapporto di lavoro e cause contrattuali/extracontrattuali
La circolare distingue le cause di cessazione previste dal C.C.N.L. da quelle richiamate dal T.U. impiegati civili dello Stato tramite il d. lgs. n. 29/1993. La destituzione è sostituita dal licenziamento con o senza preavviso; il collocamento a riposo dal raggiungimento del limite di età; la decadenza è disapplicata ma restano rilevanti i casi di incompatibilità, mancata assunzione o riassunzione, e cumulo con successivo impiego pubblico. È inoltre disapplicata la dispensa per infermità, sostituita dalla risoluzione per inidoneità permanente o per superamento dei periodi di conservazione del posto.
Preavviso, indennità sostitutiva e risoluzione anticipata
Sono precisati i termini di preavviso: 2 mesi fino a 5 anni di servizio, 3 mesi oltre 5 e fino a 10, 4 mesi oltre 10; nelle dimissioni i termini sono dimezzati e decorrono dal primo giorno o dal giorno 16 di ogni mese, computando anche le ferie. Chi recede senza preavviso deve corrispondere un’indennità pari alla retribuzione del periodo non dato, mentre l’amministrazione può trattenere quanto dovuto al dipendente. L’indennità sostitutiva si calcola sul solo trattamento fondamentale, senza voci accessorie. È prevista, inoltre, la possibilità per la parte che riceve la disdetta di risolvere consensualmente il rapporto all’inizio o durante il preavviso, rinunciando ai relativi termini e all’indennità sostitutiva.
Ambito soggettivo di applicazione
Le precisazioni si applicano anche a dirigenti e professionisti nei casi in cui il rispettivo C.C.N.L. contenga discipline identiche. La circolare preannuncia ulteriori chiarimenti per fattispecie diverse e per i dipendenti destinatari dell’art. 15 della legge n. 88/1989.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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