Circolare numero 83 del 28-3-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione del contributo del 10% alla gestione separata per professionisti e collaboratori coordinati e continuativi, con particolare attenzione al massimale annuo per il 1997, alle modalità di cumulo dei compensi, al momento di insorgenza dell’obbligo contributivo e ai casi di esclusione o rimborso. Vengono inoltre precisate le condizioni di abitualità e continuità per professionisti e collaborazioni, l’accredito dei contributi, nonché specifiche ipotesi particolari: lavori socialmente utili, giudici di pace, amministratori locali, agenti mandatari SIAE, professori a contratto, raccomandatari marittimi e compensi riversati al datore di lavoro o allo Stato.
Contribuzione alla gestione separata: massimale, acconto, soggetti esclusi e rimborsi
Contribuzione alla gestione separata: massimale, soggetti interessati e rimborsi
La circolare fornisce chiarimenti sull’applicazione del contributo del 10 per cento alla gestione separata introdotta dalla legge n. 335/1995, con riferimento ai professionisti, ai collaboratori coordinati e continuativi e ad altre fattispecie particolari. L’obiettivo è definire con precisione base imponibile, massimale annuo, criteri di individuazione dei redditi soggetti a contribuzione, casi di esclusione e modalità di recupero delle somme eventualmente versate in eccesso.
Massimale contributivo per l’anno 1997
Per l’anno 1997, poiché l’indice di rivalutazione è risultato pari al 3,9 per cento, il massimale contributivo viene determinato in L. 137.148.000 annue. La circolare precisa che tale massimale è riferito al reddito imponibile al netto delle spese deducibili previste dall’art. 50 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Il massimale non è suddivisibile in quote mensili. Di conseguenza:
- deve essere considerato integralmente anche per prestazioni rese in un periodo inferiore all’anno solare;
- i committenti sono tenuti a versare la contribuzione sui compensi erogati fino al raggiungimento del tetto annuo;
- nel caso di più rapporti successivi nel corso dell’anno, i compensi già percepiti si cumulano ai fini del massimale;
- in presenza di rapporti simultanei, i compensi dei diversi rapporti concorrono congiuntamente al raggiungimento del limite;
- nel mese in cui il massimale viene superato, il contributo è dovuto solo fino a concorrenza del tetto annuo e, se nello stesso mese vi sono più committenti, l’imponibile va ripartito proporzionalmente tra i vari rapporti.
Il lavoratore deve fornire ai committenti gli elementi necessari per consentire il corretto calcolo e l’applicazione del massimale. La circolare chiarisce inoltre che al raggiungimento del massimale concorrono anche i redditi derivanti dall’esercizio di attività professionale, poiché la gestione assicurativa è unica per collaboratori e professionisti.
Occasionalità, abitualità e continuità delle prestazioni
La circolare interviene sui dubbi relativi all’assoggettamento al contributo del 10 per cento dei redditi derivanti da attività occasionali e sul significato della nozione di "collaborazione coordinata e continuativa" contenuta nell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Per i professionisti, l’art. 49, comma 1, del TUIR definisce l’esercizio di arti e professioni come esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo. In tale prospettiva:
- l’iscrizione ad un albo di categoria o il possesso del titolo abilitante costituiscono prova dell’esercizio abituale;
- in assenza di iscrizione o di titolo abilitante, la valutazione va effettuata caso per caso;
- l’attività deve ritenersi abituale quando consiste in una pluralità di atti coordinati e finalizzati ad uno scopo, svolti con regolarità, stabilità e sistematicità, soprattutto se nei confronti di una pluralità di soggetti.
La circolare ricorda inoltre che occorre verificare se la categoria sia già coperta da casse previdenziali o da forme di previdenza obbligatorie ai sensi del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103: in tal caso, se il reddito è soggetto a contribuzione presso tali enti, non è dovuto alcun contributo alla gestione separata.
Per le collaborazioni coordinate e continuative, rientrano certamente tra i rapporti rilevanti quelli espressamente indicati dall’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, come amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed enti, collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili, nonché membri di collegi e commissioni. Per gli altri rapporti, devono sussistere le seguenti caratteristiche:
- prestazione d’opera prevalentemente personale;
- attività non rientrante nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente;
- assenza di vincolo di subordinazione;
- inserimento in un rapporto unitario e continuativo;
- assenza di mezzi organizzati;
- retribuzione periodica e prestabilita.
La continuità non va intesa solo come ripetizione materiale di adempimenti, ma soprattutto come permanenza nel tempo del vincolo tra prestatore e committente. La circolare richiama, come esempi di esclusione o diversa disciplina, i compensi ai collaboratori di giornali e riviste corrisposti sotto forma di cessione del diritto d’autore, e i pubblicisti o collaboratori a giornali tenuti invece alla gestione separata in corso di costituzione.
Per gli incaricati alla vendita a domicilio, il problema dell’occasionalità non si pone: l’obbligo contributivo discende dall’esercizio dell’attività, anche se questa non presenti i requisiti di abitualità e continuità.
Accreditamento dei contributi e minimale di reddito
Ai sensi dell’art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995, i soggetti tenuti al versamento del contributo del 10 per cento hanno diritto all’accredito di tutti i contributi mensili dell’anno solare solo se hanno corrisposto almeno un contributo pari a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990.
Per il 1997 il minimale di reddito è fissato in L. 21.634.600; pertanto, l’accredito pieno dell’annualità si ottiene con un versamento non inferiore a L. 2.163.460. Se l’importo annuo versato è inferiore, i mesi accreditabili vengono ridotti in proporzione alla somma effettivamente versata.
Soggetti esclusi dalla contribuzione o esonerati per effetto del regime fiscale
La circolare individua varie ipotesi in cui il contributo del 10 per cento non è dovuto perché manca la base imponibile ai fini IRPEF o perché il reddito è già soggetto ad altra forma di contribuzione obbligatoria.
Tra queste rientrano i soggetti che si avvalgono del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive previsto dal DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge n. 489/1994. Poiché tali soggetti non dichiarano al Fisco i redditi prodotti nell’attività, viene meno la base imponibile su cui calcolare il contributo. La circolare ricorda inoltre la durata temporale dell’agevolazione in relazione all’anno di avvio dell’attività.
Sono altresì esclusi dal contributo:
- i redditi percepiti per lavori socialmente utili, qualificati fiscalmente come redditi assimilati al lavoro dipendente;
- i compensi che il collaboratore debba riversare al datore di lavoro o allo Stato, quando non entrano nel suo patrimonio imponibile;
- i compensi ai familiari indicati dall’art. 50, comma 6-bis, TUIR, introdotto dalla legge n. 662/1996, poiché non concorrono al reddito del percettore.
In tale ultimo caso, i contributi eventualmente già versati devono essere restituiti. La decorrenza della norma è fissata al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1996.
Categorie particolari: giudici di pace, amministratori locali, agenti mandatari SIAE, insegnamento universitario e raccomandatari marittimi
La circolare affronta singole fattispecie di inquadramento previdenziale e fiscale.
I compensi dei giudici di pace sono esclusi dal contributo del 10 per cento, poiché il Ministero di Grazia e Giustizia li ha qualificati come emolumenti assimilati ai redditi di lavoro dipendente, e il Ministero delle Finanze ha condiviso tale impostazione.
Anche le indennità di carica e di presenza degli amministratori locali sono escluse dalla base imponibile, in quanto assoggettate al trattamento fiscale dei redditi assimilati al lavoro dipendente.
Gli agenti mandatari della SIAE sono qualificati come lavoratori autonomi e i loro compensi rientrano tra i redditi professionali; tuttavia, se tali redditi sono già soggetti a contribuzione obbligatoria al Fondo Agenti Marittimi e Aerei, non è dovuto il contributo del 10 per cento.
Per i contratti di insegnamento universitario, la circolare stabilisce che, quando non configurano lavoro subordinato, essi vanno ricondotti alla collaborazione coordinata e continuativa ex art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, purché non abbiano natura occasionale.
Infine, per i raccomandatari marittimi, nonché per i rappresentanti legali e gli amministratori delle società che svolgono attività di raccomandazione marittima e agenzia aerea, i redditi professionali non sono soggetti al contributo del 10 per cento poiché già assoggettati a contribuzione obbligatoria al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei.
Momento di insorgenza dell’obbligo contributivo e principio di cassa
La circolare ribadisce che, ai fini della contribuzione, vale il principio di cassa richiamato dalla disciplina fiscale: i compensi sono imputati all’anno in cui vengono effettivamente riscossi.
Per i professionisti, la contribuzione si articola in:
- due acconti calcolati sul reddito dell’anno precedente, ciascuno commisurato al 40 per cento del reddito stesso;
- saldo da versare entro il 31 maggio dell’anno successivo, calcolato sul reddito dell’anno cui il contributo si riferisce.
Per i soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il compenso deve essere assoggettato a contribuzione entro il giorno 20 del mese successivo a quello di erogazione.
Ai fini della copertura assicurativa e del rispetto del massimale, il compenso va attribuito all’anno in cui viene corrisposto, indipendentemente dal periodo a cui la prestazione si riferisce. La circolare fa l’esempio di compensi riferiti a periodi diversi ma pagati nello stesso anno, che devono essere sommati ai fini del massimale e imputati all’anno di pagamento. Si segnala, inoltre, il temperamento derivante dalle norme transitorie che escludono dalla contribuzione i redditi relativi a prestazioni effettuate o fatture emesse prima dell’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo.
Restituzione dei contributi versati in eccedenza o indebitamente
Per i collaboratori coordinati e continuativi e per gli incaricati alle vendite a domicilio, se i versamenti superano il massimale, l’eccedenza può essere:
- computata come acconto per gli importi eventualmente dovuti nell’anno successivo;
- oppure rimborsata a richiesta, con interessi composti al tasso annuo del 4,5 per cento dalla data della domanda fino al rimborso.
Per i professionisti, l’eccedenza risultante al momento del saldo viene dedotta dagli importi dovuti nell’anno successivo oppure restituita dall’INPS su richiesta, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento semestrale, decorrente dal secondo semestre successivo alla domanda e fino al semestre precedente il rimborso.
La circolare precisa inoltre che gli ultrasessantenni che, alla cessazione dell’attività, non conseguono il diritto a trattamenti pensionistici possono chiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati degli interessi previsti.
La domanda di rimborso:
- può essere redatta in forma libera;
- deve contenere i dati indicati nei modelli allegati;
- va presentata alla sede INPS presso la quale sono stati versati i contributi;
- può essere presentata anche da uno solo dei soggetti interessati, committente o lavoratore.
Quanto alla ripartizione delle somme indebitamente versate, la circolare stabilisce che:
- al professionista va rimborsato l’intero contributo indebitamente versato da lui stesso;
- nei casi di contributi indebiti versati dal committente, il rimborso va effettuato in parte al committente e in parte al lavoratore, rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.
Le stesse regole si applicano anche alla restituzione di somme erroneamente versate, pur se non eccedenti il massimale. La circolare segnala infine che è in corso di predisposizione una procedura automatizzata per i rimborsi, con possibilità di gestire in via urgente i casi particolarmente urgenti nelle sedi competenti, in attesa delle istruzioni operative e contabili successive.
Punti principali
Massimale contributivo 1997 e cumulo dei redditi
Per il 1997 il massimale annuo è fissato in L. 137.148.000, al netto delle spese deducibili di cui all’art. 50 TUIR. Il massimale non è frazionabile in mesi e si applica anche a prestazioni riferite a periodi inferiori all’anno. I compensi di rapporti successivi o simultanei si cumulano ai fini del massimale; il lavoratore deve esibire ai committenti successivi la documentazione dei compensi già percepiti. Nel mese di superamento del massimale, il contributo è dovuto solo fino a concorrenza del tetto annuo e, in caso di più committenti, il reddito imponibile va ripartito proporzionalmente. Al raggiungimento del massimale concorrono anche i redditi professionali, poiché la gestione assicurativa è unica.
Occasionalità, abitualità e continuità delle prestazioni
La circolare distingue tra attività professionale abituale e prestazioni occasionali, richiamando l’art. 49 TUIR. Per i professionisti, l’iscrizione a un albo o il possesso del titolo abilitante costituiscono prova dell’esercizio abituale; in mancanza, la valutazione va compiuta caso per caso, considerando regolarità, stabilità, sistematicità e pluralità di soggetti. Per le collaborazioni coordinate e continuative, sono rilevanti i rapporti espressamente indicati dall’art. 49, comma 2, lett. a), e gli altri rapporti caratterizzati da prestazione prevalentemente personale, senza subordinazione, in rapporto unitario e continuativo, senza mezzi organizzati e con retribuzione periodica e prestabilita. Per gli incaricati alla vendita a domicilio l’obbligo contributivo sussiste comunque, anche se l’attività non presenta i requisiti di abitualità o continuità.
Accredito dei contributi e minimale di reddito
Ai sensi dell’art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995, l’accredito di tutti i contributi mensili dell’anno spetta se è stato versato un contributo almeno pari a quello calcolato sul minimale di reddito. Per il 1997 il minimale è pari a L. 21.634.600, con conseguente contributo minimo annuo di L. 2.163.460 per ottenere l’accredito pieno. Se la contribuzione annua è inferiore, i mesi accreditabili si riducono proporzionalmente.
Professionisti non tenuti alla dichiarazione dei redditi e casi di esonero
I soggetti che usufruiscono del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive non dichiarano al Fisco i redditi prodotti e, mancando la base imponibile IRPEF, sono esonerati dal contributo del 10%. La circolare ricorda inoltre che l’agevolazione può essere fruita una sola volta e solo nei limiti temporali previsti per gli avvii d’attività 1994, 1995 e 1996. Sono esclusi dal contributo anche i redditi da lavori socialmente utili, in quanto assimilati a redditi di lavoro dipendente, nonché i compensi che il collaboratore deve riversare al datore di lavoro o allo Stato, se non entrano nel suo imponibile fiscale.
Compensi a familiari, giudici di pace, amministratori locali e altre categorie particolari
I compensi a coniuge, figli affidati o affiliati minori o permanentemente inabili al lavoro e ascendenti dell’artista o professionista, non ammessi in deduzione ai sensi dell’art. 50 TUIR, non concorrono al reddito del percettore e non sono soggetti al contributo del 10%; i contributi già versati devono essere restituiti. Sono esclusi anche i compensi dei giudici di pace, qualificati come redditi assimilati al lavoro dipendente, e le indennità degli amministratori locali, soggette al trattamento fiscale dei redditi assimilati al lavoro dipendente.
Particolari categorie professionali e contratti specifici
Gli agenti mandatari SIAE sono qualificati come lavoratori autonomi e i loro compensi rientrano nei redditi professionali, ma non sono soggetti al contributo se già assoggettati a contribuzione obbligatoria al Fondo Agenti Marittimi e Aerei. I contratti di insegnamento universitario, se non configurano lavoro subordinato, sono ricondotti alle collaborazioni coordinate e continuative, purché non occasionali. I raccomandatari marittimi, così come i rappresentanti legali e gli amministratori delle società che svolgono attività di raccomandazione marittima e agenzia aerea, non versano il contributo del 10% perché già coperti da contribuzione obbligatoria al Fondo di settore.
Momento di insorgenza dell’obbligo contributivo e principio di cassa
L’obbligo contributivo segue il principio di cassa: i compensi sono rilevanti nell’anno in cui vengono riscossi. Per i professionisti, il contributo si paga con due acconti sul reddito dell’anno precedente, ciascuno pari al 40% del reddito stesso, e con saldo entro il 31 maggio dell’anno successivo. Per i collaboratori coordinati e continuativi, il contributo va versato entro il 20 del mese successivo a quello di erogazione del compenso. Ai fini del massimale e della copertura assicurativa, rileva l’anno di corresponsione del compenso, non quello di riferimento della prestazione.
Restituzione dei contributi versati in eccedenza o indebitamente
Per collaboratori coordinati e continuativi e incaricati alle vendite a domicilio, l’eccedenza rispetto al massimale è imputata come acconto per l’anno successivo oppure rimborsata con interessi al 4,5% annuo composti dalla data della domanda fino al rimborso. Per i professionisti, l’eccedenza è dedotta dagli importi dovuti l’anno successivo o restituita con interessi al 3% semestrale, dal secondo semestre successivo alla domanda fino al semestre precedente il rimborso. È prevista anche la restituzione per gli ultrasessantenni che, alla cessazione dell’attività, non maturano il diritto a pensione. La domanda di rimborso è in forma libera ma deve contenere i dati indicati nei modelli allegati; il rimborso spetta alla sede INPS presso cui sono stati versati i contributi. Nel caso di versamenti indebiti del committente, la somma va ripartita tra committente e lavoratore nella misura di due terzi e un terzo; al professionista va restituito l’intero importo indebito.
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