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Circolare

Circolare numero 81 del 27-3-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra due interventi normativi rilevanti per le imprese edili: la proroga della riduzione contributiva per gli operai del settore edilizia, elevata all’11,50% per il biennio 1 gennaio 1997-31 dicembre 1998, e l’individuazione di ulteriori eventi sospensivi dell’attività lavorativa che non comportano contribuzione virtuale. Vengono inoltre fornite istruzioni operative sulle dichiarazioni da acquisire dalle Casse edili, sulle modalità di gestione della contribuzione in pendenza di domanda di CIG e sulle regolarizzazioni in caso di reiezione dell’istanza, anche con riferimento ai periodi pregressi.

Edilizia: proroga della riduzione contributiva e nuove esclusioni dall'imponibile contributivo

Riduzione contributiva e nuove esclusioni contributive nel settore edilizio

La circolare affronta due interventi coordinati nell’ambito dell’art. 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341. Da un lato viene confermata e prorogata la riduzione contributiva per gli operai edili; dall’altro vengono individuate ulteriori fattispecie di sospensione dell’attività lavorativa che non comportano contribuzione virtuale.

Proroga della riduzione contributiva per l’edilizia

Con il D.M. 13 febbraio 1997, pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 1997, la riduzione contributiva prevista dal comma 2 dell’art. 29 viene confermata per il periodo 1 gennaio 1997-31 dicembre 1998. La misura è elevata all’11,50% a decorrere dal 1 gennaio 1997, con finalità compensativa rispetto al ridimensionamento del beneficio derivante dal trasferimento di aliquote contributive dalle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, operato con D.M. 21 febbraio 1996.

La circolare richiama, inoltre, le precedenti istruzioni amministrative già fornite con le circolari n. 209 del 27 luglio 1995, n. 269 del 30 ottobre 1995 e n. 9 del 18 gennaio 1997, confermando le modalità operative già illustrate nel messaggio richiamato nel testo.

Obbligo di dichiarazione della Cassa Edile

In attuazione del comma 3 dell’art. 29, le Sedi devono acquisire dalle imprese una dichiarazione rilasciata dalla Cassa edile competente, conforme allo schema allegato, attestante che nell’anno solare precedente l’impresa ha effettuato i versamenti alla Cassa medesima.

La dichiarazione:

  • va prodotta entro il 30 settembre dell’anno in corso;
  • deve essere ripresentata annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo.

In caso di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili, si applica la disciplina prevista dal comma 3 dell’art. 29. La circolare segnala anche che sono in corso contatti per concordare l’acquisizione automatizzata dei dati relativi alla contribuzione alle Casse edili.

Ulteriori eventi sospensivi esclusi dalla contribuzione virtuale

Il D.M. 16 dicembre 1996, richiamato dalla circolare, individua ulteriori eventi e situazioni che determinano sospensione dell’attività lavorativa senza obbligo di versamento della contribuzione virtuale, aggiungendosi a quelli già previsti dalla normativa e dalle precedenti istruzioni. Le nuove causali sono:

  • permessi individuali non retribuiti fino a un massimo di 40 ore annue;
  • eventuali anticipazioni del datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della Cassa integrazione guadagni, per periodi per i quali l’intervento sia stato richiesto e la domanda sia ancora pendente;
  • periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive per i lavoratori che non le abbiano maturate;
  • periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli Enti scuola edili, anche se indennizzati dagli stessi enti.

La circolare richiama anche l’aspettativa degli operai edili dell’industria, prevista dall’accordo allegato e con effetto dall’1 luglio 1995, quale ulteriore causale che dà luogo all’esonero della contribuzione virtuale.

Effetti nel tempo delle nuove disposizioni

Viene precisato che le disposizioni del D.M. 16 dicembre 1996, essendo attuative della fonte regolatrice primaria, esplicano effetti anche per i periodi pregressi. Ciò significa che le nuove esclusioni possono rilevare anche per situazioni anteriori all’emanazione del decreto, nei limiti indicati nella circolare.

Contribuzione in pendenza di domanda di CIG

Per la sospensione dell’attività conseguente alla presentazione di domanda di intervento della Cassa integrazione guadagni, la circolare stabilisce che le imprese devono:

  • versare la contribuzione ordinaria di previdenza e assistenza sociale, applicando la riduzione contributiva ex art. 29, comma 2, esclusivamente sulle somme erogate a titolo di retribuzione nel mese;
  • astenersi dal versare contribuzione per le ore e le giornate per le quali, nello stesso mese, sia stata richiesta l’integrazione salariale, con o senza anticipazione da parte dell’impresa.

Se il datore di lavoro corrisponde somme a titolo di retribuzione aggiuntiva rispetto all’integrazione salariale in pendenza della domanda, tali somme restano soggette a contribuzione ordinaria.

Reiezione della domanda di CIG e regolarizzazione

Qualora la domanda di CIG venga respinta, l’impresa deve versare la contribuzione "virtuale" commisurata all’intera retribuzione per i giorni o le ore di sospensione cui si riferiva la domanda. A tal fine deve essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive mediante DM 10/V.

La regolarizzazione:

  • se effettuata entro il 20 del mese successivo alla notifica del provvedimento di reiezione, non comporta aggravio di oneri accessori;
  • per le situazioni pregresse verificatesi successivamente al 1 luglio 1995, deve essere eseguita entro il 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, con applicazione degli interessi al tasso legale del 5%;
  • per i provvedimenti di reiezione intervenuti fino al 31 dicembre 1996, gli interessi decorrono dal 21 gennaio 1997.

La circolare precisa inoltre che, qualora a seguito di contenzioso venga riconosciuto il diritto all’integrazione salariale, la contribuzione versata sarà ammessa a rimborso.

Contenuto degli allegati normativi

Gli allegati riportano il testo dei due decreti ministeriali e dell’accordo sindacale relativo all’aspettativa degli operai. In particolare, l’accordo prevede, per l’operaio non in prova, un periodo di aspettativa non retribuita di almeno 4 settimane consecutive, concedibile una sola volta all’anno per studio o motivi personali o familiari, senza decorrenza dell’anzianità; la richiesta deve essere formulata per iscritto e l’impresa deve informare per iscritto la Cassa edile. È inoltre consentita l’assunzione a termine di personale sostitutivo ai sensi dell’art. 23 della L. 28 febbraio 1987, n. 56.

Punti principali

Proroga e aumento della riduzione contributiva nel settore edilizio

Il D.M. 13 febbraio 1997 proroga la riduzione contributiva prevista per gli operai del settore edilizia per il periodo 1 gennaio 1997-31 dicembre 1998, dopo la scadenza del 31 dicembre 1996. La misura del beneficio è elevata all’11,50% a decorrere dal 1 gennaio 1997, per compensare il ridimensionamento derivante dal trasferimento di aliquote contributive al Fondo pensioni lavoratori dipendenti disposto dal D.M. 21 febbraio 1996.

Dichiarazione della Cassa Edile e adempimenti delle Sedi

Le Sedi devono acquisire dalle imprese una dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile, conforme allo schema allegato, che attesti l’avvenuto versamento dei contributi nell’anno solare precedente. La dichiarazione va prodotta entro il 30 settembre di ogni anno e rinnovata annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo. In caso di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili si applica la disciplina prevista dal comma 3 dell’art. 29.

Nuovi eventi sospensivi esclusi dalla contribuzione virtuale

Il D.M. 16 dicembre 1996 individua ulteriori cause di sospensione dell’attività lavorativa, non previste da leggi o contratti, che escludono il versamento di contribuzione virtuale. Si tratta di: permessi individuali non retribuiti fino a 40 ore annue; anticipazioni del datore di lavoro per importi corrispondenti alla CIG in pendenza di domanda; assenze per ferie collettive dei lavoratori che non le hanno maturate; assenze per corsi di formazione professionale non retribuiti presso gli Enti scuola edili, anche se indennizzati da tali enti.

Disciplina della contribuzione in pendenza di domanda di CIG

Quando è presentata domanda di Cassa integrazione guadagni, l’impresa deve versare la contribuzione ordinaria di previdenza e assistenza solo sulle somme effettivamente erogate a titolo di retribuzione nel mese, applicando la riduzione ex art. 29, comma 2. Non deve invece versare contribuzione per le ore o giornate per le quali è stata chiesta l’integrazione salariale, anche se sia stata corrisposta un’anticipazione. Se l’importo corrisposto è aggiuntivo rispetto all’integrazione salariale, esso resta soggetto a contribuzione ordinaria.

Reiezione della CIG e regolarizzazioni contributive

Se la domanda di CIG è respinta, l’impresa deve versare la contribuzione virtuale sull’intera retribuzione relativa ai giorni o alle ore di sospensione oggetto della domanda, tramite procedura di regolarizzazione contributiva (DM 10/V). La regolarizzazione effettuata entro il 20 del mese successivo alla notifica del provvedimento di reiezione non comporta oneri accessori. Per le situazioni pregresse successive al 1 luglio 1995, la regolarizzazione va eseguita entro il 20 del terzo mese successivo alla circolare, con interessi al tasso legale del 5%; per i provvedimenti di reiezione fino al 31 dicembre 1996, gli interessi decorrono dal 21 gennaio 1997.

Effetti retroattivi e ulteriore causa di esclusione richiamata

La circolare precisa che le disposizioni del D.M. 16 dicembre 1996, in quanto attuative della fonte primaria, hanno effetto anche per i periodi pregressi. Inoltre, tra le causali che danno luogo all’esonero della contribuzione virtuale viene richiamata anche l’aspettativa degli operai edili dell’industria, prevista dall’accordo sindacale allegato con effetto dall’1 luglio 1995 e integrante il rinnovo del CCNL 5 luglio 1995.

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