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Circolare

Circolare numero 82 del 28-3-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare coordina e integra le istruzioni INPS per applicare la sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993 alle pensioni ai superstiti dell’AGO e delle gestioni dei lavoratori autonomi. Definisce l’ambito delle pensioni interessate, i criteri per stabilire se il dante causa avrebbe avuto diritto al trattamento minimo, le modalità di calcolo della pensione ai superstiti, gli effetti temporali del ricalcolo e il regime degli arretrati fino al 31 dicembre 1995, da corrispondere mediante titoli di Stato secondo la legge n. 662/1996. Sono inoltre chiariti i limiti per i casi di plurititolarità, le regole relative ai redditi del dante causa e del coniuge, e il trattamento delle situazioni coperte da sentenze passate in giudicato.

Istruzioni INPS per il ricalcolo delle pensioni ai superstiti in applicazione della sentenza Corte cost. n. 495/1993

Applicazione della sentenza Corte cost. n. 495/1993 alle pensioni ai superstiti

La circolare disciplina il ricalcolo delle pensioni ai superstiti dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi in applicazione della sentenza n. 495/1993. L’intervento si coordina con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha regolato il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 mediante titoli di Stato, e con i precedenti provvedimenti INPS che avevano già fornito prime istruzioni operative.

Ambito di applicazione

La sentenza si applica alle pensioni ai superstiti derivanti da pensioni dirette integrate al minimo o da pensioni che il dante causa avrebbe avuto diritto a percepire con integrazione al minimo. Per i lavoratori autonomi sono comprese, se ricorrono le condizioni, anche le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1991 nella gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Sono invece escluse:

  • le pensioni ai superstiti relative a decessi anteriori al 1° gennaio 1952, perché il trattamento minimo è stato introdotto solo dalla legge 4 aprile 1952, n. 218;
  • le pensioni supplementari ai superstiti, poiché le pensioni supplementari non hanno titolo all’integrazione al minimo;
  • le pensioni indirette autonome liquidate a superstiti di titolari di pensioni supplementari.

Criteri per determinare il trattamento minimo spettante al dante causa assicurato

Per verificare se il dante causa avrebbe avuto diritto all’integrazione al minimo occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data del decesso. La circolare distingue i diversi periodi storici, poiché nel tempo sono cambiati sia i requisiti sia l’importo del minimo.

Per gli assicurati deceduti tra il 1° gennaio 1952 e il 30 giugno 1962, il criterio dipende dal possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia alla data del decesso: se tali requisiti non erano perfezionati, la reversibilità va calcolata sul minimo previsto per l’invalidità; se erano perfezionati, occorre distinguere se l’assicurato avesse o meno compiuto 65 anni.

Tra il 1° luglio 1962 e il 30 giugno 1980, il minimo era differenziato soltanto in base all’età; dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 1980 esiste un unico importo. Per i decessi tra il 1° luglio 1980 e il 31 maggio 1985, nelle pensioni AGO dei lavoratori dipendenti rileva anche il superamento di 780 settimane di contribuzione, che dava diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 14-quater, comma 3, della legge n. 33/1980. Dal 1° giugno 1985 per l’AGO e dal 1° gennaio 1988 per le gestioni autonome è previsto un unico importo di trattamento minimo.

Plurititolarità e superamento delle norme preclusive

Prima del 1° ottobre 1983 l’integrazione al minimo non spettava in presenza di altre pensioni quando il cumulo superava il minimo, salvo eccezioni e successivi interventi della Corte costituzionale che hanno progressivamente rimosso molte cause preclusive. La circolare precisa che, per stabilire se il dante causa avrebbe avuto diritto al minimo, vanno considerate come preclusive solo le situazioni di plurititolarità ancora non esaminate dalla Corte costituzionale.

Per l’AGO dei lavoratori dipendenti e per la gestione artigiani non sussistono più situazioni preclusive del diritto al minimo; esse permangono invece, secondo la circolare, nella gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni e nella gestione commercianti. L’elenco delle situazioni ancora escluse è rinviato all’allegato 14.

Criterio reddituale dal 1° ottobre 1983

Dal 1° ottobre 1983 il diritto al trattamento minimo è correlato alla situazione reddituale dell’interessato, ai sensi dell’art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638. Per i decessi successivi al 30 settembre 1983 il diritto e la misura del minimo vanno quindi accertati sull’anno della morte.

Per i pensionati coniugati, non separati legalmente ed effettivamente, deceduti dopo il 31 dicembre 1993, bisogna considerare anche il reddito del coniuge nell’anno del decesso. Per i residenti all’estero, l’integrazione al minimo è subordinata al requisito reddituale solo per i decessi successivi al 31 gennaio 1991.

La circolare fornisce anche regole pratiche di valutazione dei redditi:

  • se il decesso avviene prima di dicembre, il reddito dell’anno della morte non può essere inferiore a quello dell’anno precedente;
  • dai redditi dell’anno precedente vanno esclusi quelli cessati nell’anno del decesso per cause diverse dalla morte;
  • analogamente, per il coniuge vanno esclusi i redditi entrati nella sua disponibilità per effetto della morte dell’assicurato.

Dante causa già pensionato

Se il dante causa era già titolare di pensione, il ricalcolo va normalmente effettuato sull’importo della pensione diretta alla data della morte. Il diritto sussiste anche se l’integrazione al minimo sia stata riconosciuta successivamente, su domanda degli eredi, in applicazione di altre sentenze costituzionali.

Quando la situazione preclusiva è venuta meno, si applicano due regole:

  • per decessi anteriori al 1° ottobre 1983, la reversibilità va calcolata sul trattamento minimo;
  • per decessi successivi al 30 settembre 1983, il diritto e la misura del minimo dipendono dai redditi dell’anno di morte.

Se il reddito dell’anno di morte supera il limite di legge, occorre verificare anche gli anni precedenti, comunque non anteriori al 1983. In tal caso la pensione ai superstiti si calcola sul minimo cristallizzato in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente il superamento del limite; se il superamento è avvenuto nel 1983, si assume il minimo vigente al 30 settembre 1983. Restano esclusi i casi coperti da sentenza passata in giudicato che abbia negato l’integrazione al minimo.

Modalità di calcolo della pensione ai superstiti

Il calcolo va fatto applicando le aliquote di reversibilità previste dalla legge:

  • alla pensione spettante al dante causa alla data del decesso, comprensiva della quota di integrazione al minimo, se il dante causa era già pensionato;
  • alla pensione che sarebbe spettata al dante causa, comprensiva dell’eventuale integrazione, se era ancora assicurato.

L’importo così determinato costituisce l’importo a calcolo della pensione ai superstiti, da perequare alle scadenze di legge. La pensione va inoltre integrata al minimo se il superstite ne possiede i requisiti.

Effetti temporali e pagamento degli arretrati

Le pensioni rientranti nell’applicazione della sentenza devono essere poste in pagamento nell’importo ricalcolato con effetto dal 1° gennaio 1996. Le somme maturate fino al 31 dicembre 1995 devono essere corrisposte in sei annualità mediante titoli di Stato, sulla base degli elenchi riepilogativi che l’INPS trasmette annualmente al Ministero del Tesoro.

Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1996, la circolare distingue tra pensioni in essere al 6 gennaio 1994 e pensioni liquidate successivamente:

  • le pensioni già in pagamento al 6 gennaio 1994 hanno titolo alla riliquidazione dal 1° febbraio 1994;
  • le pensioni liquidate dal 6 gennaio 1994 sono interessate dalla sentenza dalla decorrenza originaria.

Gli arretrati anteriori al 1996 spettano, a domanda, entro la prescrizione decennale e comunque non prima della decorrenza della pensione ai superstiti. Non spettano invece quando il diritto al ricalcolo sia stato negato con sentenza passata in giudicato.

Interessi, rivalutazione monetaria e titoli di Stato

La legge n. 662/1996 esclude dal calcolo delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sia gli interessi legali sia la rivalutazione monetaria. Per le somme ancora da rimborsare negli anni successivi sono dovuti interessi commisurati alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Tali interessi devono essere considerati nella formazione degli elenchi annuali destinati al Ministero del Tesoro. La circolare ricorda inoltre che il pagamento delle somme anteriori al 1996 deve avvenire tramite assegnazione di titoli di Stato.

Soggetti aventi diritto al rimborso

Il diritto al pagamento delle somme arretrate maturate fino al 31 dicembre 1995 spetta soltanto ai soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla reversibilità al 30 marzo 1996. Se il pensionato è deceduto prima di tale data, il rimborso va effettuato solo ai superstiti che avevano diritto alla reversibilità al 30 marzo 1996.

Se invece il decesso è successivo al 30 marzo 1996, le somme arretrate rientrano nell’asse ereditario e spettano agli eredi secondo le regole della successione, ferma restando la modalità di assegnazione in titoli di Stato. Le somme maturate dal 1° gennaio 1996 seguono le regole ordinarie e possono essere pagate anche agli eredi del pensionato deceduto prima del 30 marzo 1996 che non abbiano diritto alla reversibilità.

Sentenze passate in giudicato

Le situazioni definite da sentenza passata in giudicato devono essere eseguite secondo le modalità ordinarie, quindi con pagamento in contanti degli arretrati anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e anche nei confronti degli eredi privi di titolo alla pensione ai superstiti.

Punti principali

Premessa e quadro normativo

La circolare applica alle pensioni ai superstiti la sentenza n. 495/1993, che ha dichiarato illegittimo l’art. 22 della legge n. 903/1965 nella parte in cui non prevedeva il calcolo della reversibilità in percentuale della pensione diretta integrata al minimo già liquidata o comunque spettante al dante causa. Le istruzioni vengono coordinate con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che disciplina il pagamento in titoli di Stato delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, e con i precedenti decreti-legge e messaggi INPS richiamati.

Ambito di applicazione della sentenza n. 495

La riliquidazione riguarda le pensioni ai superstiti dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi derivanti da pensioni dirette integrate al minimo o liquidate a superstiti di assicurati che avrebbero avuto diritto all’integrazione. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono incluse, se ne ricorrono i presupposti, anche le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1991 ai sensi dell’art. 12 della legge n. 233/1990. Sono escluse le pensioni ai superstiti riferite a decessi anteriori al 1° gennaio 1952, le pensioni supplementari ai superstiti e le pensioni indirette autonome liquidate a superstiti di titolari di pensioni supplementari.

Determinazione del trattamento minimo del dante causa assicurato

Per stabilire se e in quale misura il dante causa avrebbe avuto diritto al minimo occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data del decesso, tenendo conto che, fino al 1° gennaio 1988, gli importi dei minimi erano talvolta differenziati. La circolare distingue diversi periodi: per gli assicurati deceduti tra il 1° gennaio 1952 e il 30 giugno 1962 occorre verificare se erano maturati i requisiti per la vecchiaia; tra il 1° luglio 1962 e il 30 giugno 1980 conta il solo dato dell’età di 65 anni, con unico minimo dal 1° gennaio 1974; dal 1° luglio 1980 al 31 maggio 1985, per i lavoratori dipendenti, rileva anche il numero di settimane contributive oltre 780 per la maggiorazione ex art. 14-quater, comma 3, l. n. 33/1980; dal 1° giugno 1985 per l’AGO e dal 1° gennaio 1988 per le gestioni autonome esiste un unico importo di trattamento minimo.

Plurititolarità e limiti al diritto al minimo

Per i decessi anteriori al 1° ottobre 1983, l’integrazione al minimo non spettava in presenza di altre pensioni se il cumulo superava il trattamento minimo, salvo alcune eccezioni e le successive pronunce di illegittimità costituzionale che hanno rimosso molte norme preclusive. Restano tuttavia ancora rilevanti alcune situazioni di plurititolarità non ancora esaminate dalla Corte, in particolare per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per la gestione esercenti attività commerciali. La circolare rinvia all’allegato 14 per l’elenco delle ipotesi ancora escluse dal minimo nei periodi anteriori al 1° ottobre 1983.

Criterio reddituale dal 1° ottobre 1983

Dal 1° ottobre 1983 il diritto all’integrazione al minimo è subordinato alla situazione reddituale dell’interessato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 638/1983. Per i deceduti dopo il 30 settembre 1983 il diritto e la misura del minimo vanno verificati sui redditi dell’anno della morte; per i coniugati non separati legalmente ed effettivamente, deceduti dopo il 31 dicembre 1993, occorre considerare anche il reddito del coniuge nell’anno della morte. Per gli assicurati residenti all’estero, la verifica reddituale si applica solo per i decessi successivi al 31 gennaio 1991. La circolare precisa anche i criteri di valutazione dei redditi in caso di decesso avvenuto prima di dicembre e l’esclusione di redditi cessati nell’anno per cause diverse dalla morte.

Dante causa pensionato

Quando il dante causa era già pensionato, la sentenza si applica di norma con riferimento all’importo della pensione diretta alla data del decesso. Il ricalcolo spetta anche se l’integrazione al minimo sulla pensione diretta sia stata riconosciuta solo successivamente, su domanda degli eredi, in applicazione di altre sentenze della Corte costituzionale. Se la situazione preclusiva è successivamente venuta meno, il trattamento dipende dalla data del decesso: per decessi anteriori al 1° ottobre 1983 la reversibilità va calcolata sul minimo; per decessi successivi al 30 settembre 1983 si applica il criterio reddituale dell’anno di morte. Restano esclusi i casi coperti da sentenza passata in giudicato che abbia negato l’integrazione al minimo.

Modalità di calcolo della pensione ai superstiti

Per i casi ammessi, le aliquote di reversibilità previste dalla legge si applicano alla pensione spettante al dante causa alla data del decesso, comprensiva dell’integrazione al minimo, se il dante causa era pensionato; se era assicurato, alla pensione che avrebbe percepito, comprensiva dell’eventuale integrazione cui avrebbe avuto diritto. L’importo così determinato costituisce l’importo a calcolo della pensione, da perequare alle scadenze di legge e da integrare al minimo se il superstite ne ricorrano i requisiti.

Effetti temporali del ricalcolo e arretrati

Le pensioni rientranti nell’ambito della sentenza devono essere poste in pagamento nell’importo ricalcolato con effetto dal 1° gennaio 1996. Le somme maturate fino al 31 dicembre 1995 devono essere pagate in sei annualità mediante titoli di Stato, sulla base di elenchi annuali trasmessi al Ministero del Tesoro. Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1996, la generalità delle pensioni interessate ha effetto dal 6 gennaio 1994, quindi la riliquidazione decorre dal 1° febbraio 1994 per le pensioni in essere a quella data; per le pensioni liquidate dal 6 gennaio 1994 la sentenza opera dalla decorrenza originaria. Gli arretrati anteriori al 1996 spettano, a domanda, nel limite della prescrizione decennale e comunque non prima della decorrenza della pensione ai superstiti.

Interessi e rivalutazione monetaria

Nella determinazione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non si computano né interessi legali né rivalutazione monetaria. Per le somme ancora da rimborsare negli anni successivi sono dovuti interessi nella misura della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. Tali interessi devono essere considerati nella formazione degli elenchi annuali destinati al Ministero del Tesoro.

Soggetti aventi diritto al rimborso delle somme arretrate

La legge n. 662/1996 limita il diritto al rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 ai soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla reversibilità al 30 marzo 1996. Se il pensionato è deceduto prima di tale data, il rimborso spetta solo agli aventi diritto alla pensione ai superstiti esistenti al 30 marzo 1996. Se il decesso è successivo, le somme arretrate entrano nell’asse ereditario e spettano agli eredi secondo le regole successorie, pur restando da corrispondere in titoli di Stato. Le somme maturate dal 1° gennaio 1996 seguono invece le regole ordinarie e possono essere corrisposte anche agli eredi del pensionato deceduto prima del 30 marzo 1996 che non abbiano diritto alla reversibilità.

Sentenze passate in giudicato

Le sentenze passate in giudicato devono essere eseguite secondo le modalità ordinarie, quindi con pagamento degli arretrati in contanti anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e anche nei confronti degli eredi che non abbiano titolo alla pensione ai superstiti.

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